N. 05795/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Abagnale, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SPRNRC55H12F839R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
a) del bando di concorso pubblico indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche “per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto Motori di Napoli afferente al Dipartimento di Ingegneria – ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, Codice bando n. 367.62 DIITET IM RIC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1.04.2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il quale il detto concorso è stato indetto e della relativa procedura selettiva; b) di tutti gli atti della procedura selettiva indetta con il bando impugnato sub a), nonché, ove necessario e per quanto di interesse della ricorrente, degli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi quelli indicati nelle premesse del bando impugnato, allo stato non conosciuti, tra cui: b.1. la delibera n. 31 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27.02.2014, con cui è stato approvato il Piano triennale di attività del CNR, per il triennio 2014-2016, come integrato dal provvedimento del Presidente n. 43 del 25.03.2014; b.2. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183, adottata nella seduta del 9.10.2014, con la quale è stato approvato il nuovo Piano di Fabbisogno di personale 2014-2016; b.3. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184, adottata nella seduta del 9.10.2014, di approvazione dei criteri per la ripartizione dei posti per i profili di ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo per il triennio 2014-2016; b.4. il decreto del Presidente del CNR n. 142 del 2.12.2014 prot. n. 88978 recante “Approvazione Piano di Fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 – Modifica al Piano Triennale di Attività 2014-2016 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2014 del 27.02.2014”; b.5. le note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6576 del 30.01.2015, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11228 del 19.02.2015 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22519 del 24.03.2015, concernenti l’approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2014-2016; b.6. le note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 27228 del 30.04.2015 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 52267 del 26.06.2015 di approvazione della rimodulazione della dotazione organica 2015 e del correlato programma di assunzioni per l’anno 2015; b. 7. il bando di mobilità esterna volontaria indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche “ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di ricercatore III livello professionale, da assegnare all’Istituto Motori di Napoli afferente al Dipartimento di Ingegneria – ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, Codice bando n. 365.116 DIITET IM RIC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4.08.2015, nonché del decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. 49934 del 16.07.2015 con il quale il detto bando è stato indetto; c) di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o conseguenti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, allo stato non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2662 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver partecipato al concorso pubblico bandito nel 2009 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora in poi CNR) “per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive sessantacinque unità di personale profilo ricercatore III livello presso istituti/strutture del CNR dislocati nella Regione Campania”, Bando n. 364.97;
di essere risultata idonea, anche se non vincitrice, collocandosi al sesto posto della graduatoria definitiva per l’Area scientifica “Ingegneria Industriale” Codice di riferimento: NA58/1 (n° posti: 2; sede di lavoro: l’Istituto Motori — IM – Napoli), regolarmente approvata con provvedimento prot. n. 35691 del 3.05.2011 a firma del Dirigente competente;
che veniva utilizzato il cd. Scorrimento della graduatoria, sicché – oltre ai due vincitori – venivano assunti anche il terzo ed il quarto in graduatoria;
che, successivamente, decreto presidenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 1.04.2016, il CNR, sorprendentemente – anziché utilizzare la preesistente graduatoria ancora valida ed efficace nella quale la ricorrente, come visto, era utilmente collocata e peraltro, come meglio si specificherà in seguito, senza motivare adeguatamente la scelta di non procedere allo scorrimento della medesima graduatoria – indiceva l’impugnata procedura concorsuale finalizzata all’immissione in ruolo di una figura con il profilo di ricercatore, III livello professionale, da destinare all’Istituto Motori di Napoli, e cioè per la medesima figura prevista dal bando di concorso del 2009 cui aveva partecipato l’odierna ricorrente.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 7.12.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 4, commi 3 e 4, di. 101/2013 e dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001; è ormai pacifico che per la copertura dei posti vacanti lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, che richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto tanto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei, quanto delle preminenti esigenze di interesse pubblico; il bando di concorso del 2009 prevedeva espressamente all’art. 9, comma 1, l’utilizzazione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito per la successiva copertura di ulteriori posti vacanti resisi disponibili; non si capisce perché sia stato utilizzato lo scorrimento della graduatoria per assumere altre due persone, ma poi il CNR abbia deciso di bandire una nuova procedura concorsuale; 2) la motivazione con cui è stata decisa la nuova procedura concorsuale è illegittima, perché la professionalità richiesta è sostanzialmente equivalente a quella della ricorrente.
L’Avvocatura eccepiva l’incompetenza del Tar Campania perché il bando impugnato è adottato da un’Amministrazione centrale e ha efficacia ultraregionale; l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che le graduatorie soggette a scorrimento sono tante e non è detto che la ricorrente venga assunta; l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato; inammissibilità del ricorso perché la ricorrente avrebbe già dovuto impugnare il bando di mobilità volontaria n. 365.116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale prot. n. 59 in data 4/08/2015, in quanto atto prodromico, immediatamente lesivo nella prospettazione che essa stessa compie nel ricorso; infondatezza nel merito, atteso che le professionalità richieste sono diverse. Pertanto, i profili richiesti appaiono notevolmente differenti.
In data 1.07.2016 la parte ricorrente depositava memoria in cui contestava le eccezioni dell’Amministrazione.
All’udienza del 06.07.2016, con ordinanza n. 1114/2016, è stata disposta l’acquisizione di documentati chiarimenti sulla non equivalenza dei profili professionali, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente.
In data 25.07.2016 veniva depositata la nota con cui il CNR rispondeva all’istruttoria, ribadendo la non equivalenza dei profili.
L’Avvocatura dello Stato, in memoria depositata in data 15.11.2016, ribadiva la non equivalenza dei profili.
Preliminarmente, occorre respingere l’eccezione di incompetenza territoriale, atteso che la ricorrente impugna una procedura concorsuale destinata ad avere effetti nella regione Campania; sicché, ai sensi dell’art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a., sussiste la competenza territoriale di questo Tar.
Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che – benché non vi siano certezze in tal senso – lo scorrimento della graduatoria potrebbe attribuire alla ricorrente il posto desiderato, ciò che appare sufficiente a configurare un interesse a ricorrere; è poi dubbio che, nel caso di specie, la ricorrente abbia l’onere di notificare il ricorso ai partecipanti alla procedura concorsuale, atteso che la ricorrente ha impugnato il bando (al momento dell’impugnazione, dunque, non era dato sapere chi avrebbe fatto domanda di partecipazione), e d’altra parte l’impugnazione del bando non esige la notifica del ricorso ad eventuali controinteressati (CdS, Sez. V, n. 5694/2012), perché non sono individuabili soggetti che ricavino dal bando un beneficio diretto ed immediato. Infine, va respinta anche l’eccezione di inammissibilità perché la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare il bando di mobilità interna, atteso che la ricorrente non è dipendente di ruolo presso un’Amministrazione del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (il bando di mobilità era riservato per l’appunto al personale immesso in ruolo appartenente a tali Amministrazioni).
Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Deve infatti ritenersi che i profili professionali non siano equivalenti. Come chiarito dal CNR in sede di adempimento dell’ordinanza istruttoria, nel profilo del concorso del 2009 sono richieste conoscenze, in particolare di diagnostica avanzata e di analisi del combustibile, non richieste nel profilo del concorso del 2016; in quest’ultimo, al contrario, sono richieste conoscenze non richieste nel profilo del concorso del 2009. Ci si riferisce, in particolare, alla progettazione termofluidodinamica del sistema motore e del suo controllo.
Come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, “il profilo relativo al bando concorsuale n. 364.97 del 2009 (indicato successivamente come Profilo 2009) è il seguente: “Sperimentazione e diagnostica avanzata nei motori a combustione interna, con particolare riferimento allo studio dei processi di combustione ed alla qualità del combustibile di alimentazione”. Esso fa “particolare riferimento allo studio dei processi di combustione”, effettuato con metodologia esclusivamente sperimentale e di diagnostica avanzata, come le tecniche di indagine in motori otticamente accessibili. … E’ ben evidente altresì l’interesse specifico verso lo studio degli effetti indotti dalle caratteristiche del combustibile di alimentazione sul processo di combustione. Il Profilo 2009 richiede in sostanza personale con competenze sperimentali su tecniche di indagine ottica applicate all’analisi del processo di combustione, sui processi chimico-fisici in esso coinvolti e sulle peculiarità di combustibili alternativi, eventualmente non convenzionali. Esso appare in sostanza molto ben delineato e focalizzato sullo studio sperimentale di un’unica fenomenologia, seppure molto importante, qual è il processo di combustione in motori a combustione interna”.
Al contrario, il profilo relativo al bando concorsuale n. 367.62 del 2016 (indicato successivamente come Profilo 2016) è il seguente: “Fenomenologia dei processi termo-fluido-meccanici per lo studio di soluzioni innovative per la progettazione ed il controllo dei motori termici per autotrazione di ultima generazione”.
Come rilevato dall’Avvocatura, “Esso fa riferimento all’insieme dei processi termo-fluido-meccanici che determinano le prestazioni di un motore a combustione interna di ultima generazione e che ne orientano la progettazione ed il controllo. Essi sono riconducibili a molteplici tematiche, di seguito elencate:
a) Studio di sistemi innovativi di alimentazione dell’aria (analisi monodimensionali del flusso nei condotti di aspirazione e scarico, condotti a lunghezza variabile, sistemi per la gestione intelligente dell’apertura e chiusura delle valvole di aspirazione e scarico, sistemi di sovralimentazione, circuiti di ricircolo di gas combusti in aspirazione,etc.)
b) Studio di sistemi innovativi di alimentazione del combustibile (sistemi ad iniezione diretta di combustibile ad alta pressione, analisi delle caratteristiche di uno spray di combustibile, analisi della fase di preparazione della miscela aria-combustibile,etc.).
c) Definizione degli opportuni rapporti aria-combustibile e degli istanti ottimali per l’avvio del processo di combustione (angolo di anticipo all’accensione, angolo di anticipo all’iniezione, durata e modulazione della fase di iniezione, etc.).
d) Studio teorico-numerico del campo di moto tridimensionale interno cilindro e suoi effetti sul processo di combustione in termini globali (durata del processo, efficienza del processo, formazione di sostanze inquinanti).
e) Studio delle tecniche di abbattimento allo scarico (convertitori catalitici, filtri anti-particolato, etc.). o Analisi dei processi di scambio termico nel cilindro, finalizzati alla progettazione dei sistemi di lubrificazione e raffreddamento.
f) Analisi del propulsore anche dal punto di vista della sua resistenza meccanica, il che determina la definizione di opportuni valori massimi della pressione e delle temperature nel cilindro, al fine anche di evitare fenomeni di combustione anomala (detonazione) in motori ad accensione comandata.
E’ quindi palese come il Profilo 2016 faccia chiaramente riferimento ad una persona dotata di conoscenze motoristiche in senso molto più allargato rispetto al Profilo precedente. In particolare, egli dovrà essere in grado di comprendere e collegare fra loro, anche mediante impiego di tecniche di simulazione numerica, le innumerevoli fenomenologie che determinano le prestazioni di un motore a combustione interna di ultima generazione, dotato quindi di un insieme di sottosistemi e componenti il cui corretto funzionamento richiede lo sviluppo di tecniche di controllo elettronico.
Più precisamente, nello studio dei motori a combustione interna, le competenze relative ai “processi di combustione e alla qualità del combustibile” e alla “sperimentazione e diagnostica avanzata”, da sole, non costituiscono le abilità richieste per la “progettazione ed il controllo dei motori termici di ultima generazione”.
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha infatti comportato che l’analisi e la progettazione di un motore a combustione interna non possa più basarsi su un approccio essenzialmente sperimentale del processo di combustione, (come richiesto nel Profilo 2009), ma che siano sempre più richieste competenze di natura interdisciplinare e sistemistica (come •richiesto nel Profilo 2016 ), che si avvalgono anche di tecniche di modellazione numerica in grado di prevedere e correlare gli effetti di molteplici fenomenologie, di cui la combustione è solo uno parte e non certamente il tutto.”
L’Amministrazione, dunque, ha dato una convincente spiegazione circa la non equivalenza dei profili professionali; ciò che rende infondata la pretesa della parte ricorrente al cd. scorrimento della graduatoria.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 2662 dell’anno 2016;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al CNR le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Primo Referendario
Pubblicato il 15/12/2016