Illegittimità graduatoria per titoli non valutati.
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 3339
Studente-Ammissione corso di laurea-Illegittimità graduatoria
N. 03339/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04372/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#];
contro
Università degli Studi “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1.del decreto del rettore dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 568 del 21.9.2018 con il quale è stata pubblicata la graduatoria della selezione per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’A.A. 2018-2019, [#OMISSIS#] parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 61, non essendo stati riconosciuti ulteriori 7 punti ad essa spettanti in virtù del titolo costituito dal possesso di una certificazione di competenza linguistica in lingua [#OMISSIS#] di livello C1, e conseguentemente la stessa è stata collocata al posto n. 694 della graduatoria, non utile all’ammissione al corso di laurea;
2.sempre in parte qua del decreto rettorale n. 643 del 18.10.2018 con cui è stato disposto lo scorrimento della detta graduatoria con ammissione dei candidati classificatisi fino alla posizione 473 inclusa;
3.se e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla comunicazione via mail del Responsabile del procedimento del 28.9.2018 concernente la pretesa inidoneità della certificazione presentata;
4.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, se e per quanto occorra, il bando di concorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
[#OMISSIS#] relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30/10/2018 e depositato in data 09/11/2018, la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, declinato secondo varie figure sintomatiche.
Non si costituiva l’Ateneo intimato.
Con ordinanza del 21/12/2018 n.1945 l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.
Con memoria depositata in data 13/02/2019, la difesa di parte ricorrente dichiarava che l’ʹUniversità degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] aveva comunicato in data 14/01/2019 di aver disposto, a seguito della rivalutazione dei titoli in esecuzione dell’ordinanza questo T.A.R. n. 1945/2018, con provvedimento n. 10 del 14/01/2019, l’ʹimmatricolazione definitiva della ricorrente alla Facoltà di Scienze della formazione primaria e instava, pertanto, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2019, la causa passava in decisione.
Il Collegio osserva che – benché la difesa attorea abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione della causa (cfr. memoria depositata in data 13/02/2019) – nel [#OMISSIS#] di specie non sussistano i presupposti perché la causa si concluda con questo tipo di pronuncia, dal momento che il provvedimento satisfattivo dell’interesse della ricorrente è stato adottato dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n.1945/2018 (la circostanza è riferita dallo stesso ricorrente nell’anzidetta memoria del 13/02/2019) e, quindi, non appare provvisto del carattere di definitività che indurrebbe a ritenere definitivamente acquisita alla sfera giuridica della ricorrente l’utilità cui aspira (corretta attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati in sede di partecipazione al concorso.
Ciò posto, va evidenziato che la pretesa attorea indirizzata a rimarcare l’illegittimità dell’azione dell’Amministrazione scolastica laddove questa aveva pretermesso l’attribuzione di punti per il possesso della certificazione linguistica del livello C1 della lingua [#OMISSIS#], sul rilievo che nell’anzidetta certificazione non vi era l’indicazione specifica delle diverse abilità (cd. skills: listening, writing, reading, use of english, speaking), si è rivelata fondata, avendo la ricorrente prodotto in giudizio la certificazione, a suo tempo trasmessa anche all’Ateneo intimato (cfr. interlocuzione via mail tra la ricorrente e l’Ateneo, all. n. 4 del 09/11/2108), rilasciata dal British Institutes in data 28/06/2018, a retro della quale risultano indicate specificamente le dette abilità con il relativo punteggio conseguito.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato sub 1 dell’epigrafe.
Avuto riguardo all’esito della vicenda in fatto e tenuto contro della mancata costituzione della parte intimata,, si stima equo dichiarare non ripetibili le spese di giudizio, [#OMISSIS#] che per il rimborso, a favore della ricorrente e a carico della parte intimata, dell’ammontare versato a titolo di contributo unificato e delle spese per l’integrazione del contraddittorio se effettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto del rettore dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 568 del 21/09/2018, con il quale è stata pubblicata la graduatoria della selezione per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’A.A. 2018-2019, [#OMISSIS#] parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 61, non essendo stati riconosciuti ulteriori 7 punti ad essa spettanti in virtù del titolo costituito dal possesso di una certificazione di competenza linguistica in lingua [#OMISSIS#] di livello C1, e conseguentemente la stessa è stata collocata al posto n. 694 della graduatoria;
b)dichiara non ripetibili le spese del giudizio, [#OMISSIS#] che per il rimborso, a favore della ricorrente e a carico della parte intimata, dell’ammontare versato a titolo di contributo unificato e delle spese per l’integrazione del contraddittorio, se effettivamente sostenute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 17/06/2019