TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 18 aprile 2016, n. 1894

Accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Sopravvenuta carenza di interesse-Principio dell’assorbimento-Cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-04-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originariamente proposto dai soggetti non ammessi al Tirocinio Formativo Attivo qualora essi non abbiano superato le nuove prove espletate per effetto della rinnovazione della procedura disposta con la ordinanza cautelare, né hanno proposto ulteriore impugnativa nei confronti di tale giudizio.

Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere in relazione all’originaria mancata ammissione dei ricorrenti al Tirocinio Formativo Attivo.

L’impossibilità di completare l’iter formativo del TFA, in quanto non sarebbe stato messo disposizione il tutor per lo svolgimento obbligatorio del tirocinio differito, eccede l’utilità chiesta con il ricorso originario, concernente la rivalutazione degli elaborati al fine dell’ammissione al tirocinio. Quanto al concreto svolgimento del TFA, lo stesso è un problema ulteriore di esecuzione del provvedimento dell’ateneo che ha disposto la ammissione in graduatoria dei ricorrenti, e tutelabile con successive azioni giudiziarie, senza che nel presente giudizio possa ritenersi permanente l’interesse a ricorrere.

Contenuto sentenza

N. 01894/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gammella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Uccello, rappresentati e difesi dall’avv. Chiara [#OMISSIS#]’, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Vico San Mandato, 6; 
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli,in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Balzano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Cappiello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vittoria Cullia, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Salvatore Fiorellino, [#OMISSIS#] Imperato, [#OMISSIS#] La Rosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lauro, [#OMISSIS#] Latina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Loprieno, [#OMISSIS#] Maccaro, [#OMISSIS#] Melisi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palmadessa, Agostino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ruocco, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scafoglio, Giovanni Scarpato, [#OMISSIS#] Scarpato, Felice Russo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tridente, [#OMISSIS#] Zambrano, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via Melisurgo,4; 
per l’annullamento
della graduatoria di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al tirocinio formativo attivo presso l’università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II per l’anno accademico 2014/2015 a n. 58 posti per la classe di abilitazione A037 (filosofia e storia) nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova orale, pubblicata il 14.01.2015 nel sito web di ateneo www.unina.it con valore di notifica ufficiale come previsto da bando
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Balzano e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Chiara Cappiello e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Vittoria Cullia e di [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e di Salvatore Fiorellino e di [#OMISSIS#] Imperato e di [#OMISSIS#] La Rosa e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lauro e di [#OMISSIS#] Latina e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Loprieno e di [#OMISSIS#] Maccaro e di [#OMISSIS#] Melisi e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Palmadessa e di Agostino [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Ruocco e di [#OMISSIS#] Russo e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Giovanni [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Scafoglio e di Giovanni Scarpato e di [#OMISSIS#] Scarpato e di Felice Russo e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Tridente e di [#OMISSIS#] Zambrano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha contestato il mancato superamento delle prove scritte del concorso in epigrafe, sollevando censure di difetto di motivazione e di violazione del principio dell’anonimato;
questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 783/2015 ha ritenuto favorevolmente apprezzabile la censura di difetto di motivazione , stante la mancata adozione di una adeguata griglia di valutazione specificatamente calibrata sulla prova de qua prima della correzione degli elaborati scritti ed il conseguente giudizio espresso sotto forma del mero voto numerico ( peraltro globale e non analitico per singoli quesiti proposti) ; nonchè i denunciati profili del difetto di motivazione e del difetto d’istruttoria e della violazione dei principi di imparzialità, trasparenza .
Con la indicata ordinanza cautelare è stata disposta la riammissione dei ricorrenti in epigrafe alla procedura concorsuale, mediante la tempestiva rivalutazione dei rispettivi elaborati da parte della Commissione di concorso in diversa composizione, secondo modalità di svolgimento idonee a garantire l’anonimato e l’imparzialità della correzione; peraltro senza procedere ad integrazione del contraddittorio, in ragione della circostanza che risultavano ammessi alle prove orali un numero di candidati inferiore a quello dei posti complessivamente disponibili .
Parte ricorrente ha depositato in giudizio successivo decreto dell’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II della commissione esaminatrice nel quale la positiva valutazione delle prove dei candidati ricorrenti ( solo relativamente a tre degli stessi ossia dott.ssa [#OMISSIS#] Gammella, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ) viene effettuata in espressa esecuzione dell’ordinanza cautelare, senza compiere alcuna valutazione autonoma neppure in autotutela, e nel contesto sono state riesaminate anche le posizioni degli altri soggetti partecipanti alla procedura. Il Collegio ha ritenuto non poter ravvisare la cessazione della materia del contendere neppure in parte qua; per altri due ricorrenti risulta invece il mancato superamento delle prove anche nella procedura rinnovata, ossia dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Uccello.
Con successiva ordinanza il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti, quali soggetti in capo ai quali la nuova graduatoria ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, in quanto le censure spiegate sono idonee a travolgere l’intera procedura concorsuale.
Alla udienza pubblica del 6.4.2016 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto della improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente ai ricorrenti dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Uccello, i quali non risultano avere superato le nuove prove espletate per effetto della rinnovazione della procedura disposta con la ordinanza cautelare di cui in parte narrativa né hanno proposto ulteriore impugnativa nei confronti di tale giudizio .
Per gli altri tre ricorrenti, il cui giudizio è stato positivo, il Collegio osserva che :
può ravvisarsi la cessazione della materia del contendere, per effetto del comportamento e delle determinazioni dell’Ateneo anche successivi alla ordinanza di integrazione del contraddittorio, in quanto gli stessi sono stati ammessi al tirocinio formativo, e ne hanno superato le prove; in particolare, il decreto di rettifica della graduatoria definitiva pubblicata dall’amministrazione il 15.7.2015 ,con riguardo ai tre ricorrenti di cui sopra, nella sostanza non va ritenuto condizionato alla esecuzione della ordinanza cautelare, facendo riferimento alla riconvocazione della commissione ( quest’ultima avvenuta in esecuzione della ordinanza cautelare), ma contenendo nel dispositivo la ammissione dei tre ricorrenti positivamente valutati in graduatoria.
In proposito nella memoria del 14 gennaio 2016 l’avvocatura dello Stato rileva come , dopo avere riconvocato la commissione, questa ha espresso una valutazione autonoma; va inoltre considerato che sono ammessi alle prove orali un numero di candidati inferiore a quello dei posti complessivamente disponibili, come rilevato dal Collegio nella prima ordinanza cautelare e confermato da ultimo anche nella memoria difensiva della avvocatura dello Stato. Si dichiara inoltre che l’Ateneo avvierà per i tre ricorrenti che hanno superato le prove appositi corsi di TFA, dal momento che i candidati già vincitori hanno ormai conseguito il titolo finale. Ciò risulta documentato da questi ultimi con i certificati di abilitazione depositati il 9.12.2015 in giudizio.
Peraltro, nei confronti degli odierni controinteressati, il ricorso, ove diversamente inteso, sarebbe inammissibile per la mancata impugnativa della graduatoria definitiva relativa agli stessi , graduatoria approvata con DR del 12.2.2015.
Nella memoria depositata il 3.2.2016 i ricorrenti lamentano di non aver ancora potuto completare l’iter formativo, in quanto non sarebbe stato messo a loro disposizione il tutor per lo svolgimento obbligatorio del tirocinio differito, e da ciò deriverebbe la persistenza dell’inteersse alla decisione nel merito del gravame.
Osserva in contrario il Collegio che l’utilità chiesta con il ricorso era quella della rivalutazione degli elaborati al fine dell’ ammissione al tirocinio; e tale scopo risulta conseguito. Quanto al concreto svolgimento del tirocinio, lo stesso è un problema ulteriore di esecuzione del provvedimento dell’Ateneo che ha disposto la loro ammissione in graduatoria, e tutelabile con successive azioni giudiziarie.
Conclusivamente, con riferimento alla domanda proposta con il presente ricorso, può ritenersi cessata la materia del contendere, atteso che l’amministrazione ha incluso i ricorrenti nella graduatoria e li ha ammessi al TFA, per la cui attivazione dovrà provvedere in tempi brevi ed idonei ad evitare agli stessi pregiudizio ulteriore.
Sussistono giusti motivi per dichiarare la integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, in ragione dell’esito in [#OMISSIS#] del ricorso, ad eccezione del contributo unificato che rimane definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per i ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e
[#OMISSIS#] Uccello e dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)