TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2017, n. 5949

Dottorato di ricerca-Ammissione discussione

Data Documento: 2017-12-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso, in quanto l’avvenuta convocazione del ricorrente costituisce un esplicito riconoscimento da parte dell’Amministrazione del proprio obbligo di definire il percorso di studi dottorali intrapreso, ma non concluso, da parte del ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 05949/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Marturano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bragagni, [#OMISSIS#] Esposito, con domicilio presso la segreteria di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 25 c.p.a.; 
contro
Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla propria istanza, del 5 aprile 2016, recante la richiesta di portare a conclusione un corso di Dottorato in Ingegneria Informatica ed Automatica avviato nel XXIII ciclo, A.A. 2007/2008;
e affinché si condanni l’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorso, proposto da [#OMISSIS#] MARTURANO, è mosso avverso il silenzio serbato dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II sull’istanza del ricorrente, ricevuta dall’Amministrazione in data 5 aprile 2016, e recante la richiesta di portare a conclusione un corso di Dottorato in Ingegneria Informatica ed Automatica avviato nel XXIII ciclo, A.A. 2007/2008.
1.2. La parte ricorrente rappresenta di essere un ufficiale in servizio nell’aereonautica militare e che, in relazione agli improrogabili impegni professionali dovuti a tale ruolo, all’approssimarsi della scadenza del corso (31 ottobre 2010) ha dovuto chiedere all’Amministrazione Universitaria, il 9 settembre 2010, il differimento di un anno quanto alla consegna della tesi di dottorato. Sebbene abbia ottenuto il richiesto beneficio, il ricorrente rappresenta di non essere riuscito a portare a termine il corso di studi nell’anno successivo sempre per ragioni legate al proprio lavoro . 
1.3. Con l’istanza che ha dato luogo al presente ricorso, quindi, si chiedeva la riattivazione del percorso di studi.
1.4. Pur successivamente alla promozione del presente giudizio, il coordinatore del dottorato di ricerca (“ormai non più attivo”) riscontrava l’istanza del ricorrente (v. mail del 9.05.2017) manifestando la disponibilità dell’Ateneo ad ascoltare una relazione sul lavoro di ricerca, nel frattempo, svolto dal candidato e convocando, all’uopo, il ricorrente per la data del 19 maggio 2017.
1.5. Neppure in questa occasione, tuttavia, il ricorrente poteva presentarsi in ragione di un impegno lavorativo asseritamente improcrastinabile (v. mail di Marturano del 15.05.2017). 
1.6. All’udienza del 19 luglio 2017, il ricorrente chiedeva, quindi, rinvio per un possibile “bonario componimento della questione”.
1.7. Non si addiveniva, peraltro, ad alcun componimento e la causa passava in decisione all’esito della successiva udienza camerale del 6.12.2017.
2.1. Il ricorso va accolto nei sensi di seguito precisati.
2.2. L’avvenuta convocazione del ricorrente costituisce un esplicito riconoscimento da parte dell’Amministrazione del proprio obbligo di definire il percorso di studi dottorali intrapreso, ma non concluso, da parte del ricorrente.
2.3. Del resto, non è contestato che alcun provvedimento sia stato adottato dall’Università successivamente alla concessione, in epoca ormai risalente, del differimento di un anno per la conclusione del percorso di studi.
2.4. In tal senso, non ha pregio la tesi dell’amministrazione intimata secondo cui l’avvenuta convocazione del ricorrente sarebbe stata satisfattiva della pretesa qui azionata. 
2.5. A prescindere dal dubbio valore formale di una simile comunicazione, inviata a mezzo mail “ordinaria” e non trasfusa in alcun provvedimento formale, va osservato che l’Università non ha, poi, definito il procedimento con un provvedimento.
2.6. Infatti, né si è ritenuto di denegare definitivamente l’istanza del ricorrente in ragione della sua mancata presentazione (o altrimenti) né si è provveduto a riconvocare il ricorrente medesimo; deve rilevarsi come la mera convocazione del ricorrente, rimasta senza esito, non appaia idonea a soddisfare la pretesa qui azionata in quanto, a tal fine, occorre che l’Ateneo adotti un espresso provvedimento in merito all’istanza di prosecuzione del corso di studi. 
2.7. Ragionare diversamente, del resto, porterebbe a conservare il percorso di studi del ricorrente nell’attuale fase di sostanziale “sospensione”, il che, evidentemente non può essere tollerato dall’ordinamento (artt. 1, 2 e 2 bis L. 241/1990) anche con riferimento al canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.).
3.1. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto, dovendosi condannare l’Università a provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente.
3.2. Nel caso l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine, si provvede fin d’ora alla nomina di un commissario “ad acta” che provvederà in sostituzione della stessa.
3.3. La peculiarità della fattispecie e la riconducibilità alla sfera del ricorrente dei plurimi impedimenti a concludere la procedura, inducono a compensare integralmente le spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato che è posto a carico dell’amministrazione intimata. 
3.4. Diversamente, resta interamente a carico dell’amministrazione l’eventuale compenso del commissario; esso, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. Tale parcella andrà presentata nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, ordina alla competente articolazione dell’Università [#OMISSIS#] II di provvedere sulla richiesta del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
2) per l’ipotesi di inottemperanza alla scadenza del termine predetto nomina sin d’ora Commissario ad acta, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, il Rettore della medesima Università, attribuendo al medesimo la potestà di delegare un funzionario del suo Ufficio; il Commissario si attiverà su diretta istanza della parte ricorrente, ove l’Accademia non avrà provveduto nei termini assegnati;
3) pone a carico di quest’ultima amministrazione le spese per l’eventuale espletamento della funzione commissariale e dispone che alla liquidazione del dovuto si farà luogo a mezzo di apposita ordinanza collegiale, all’esito della produzione, da parte del Commissario, di apposita documentata relazione sull’attività svolta nei termini indicati in parte motiva;
4) compensa le spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato che, nella misura effettivamente versata, dovrà essere rimborsato alla parte ricorrente dall’amministrazione intimata;
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/12/2017