TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21 giugno 2018, n. 4188

Procedura di elezione Direttore Conservatorio-Annullamento procedura-elettorato passivo

Data Documento: 2018-06-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullato, per assenza dei presupposti per il suo esercizio, il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Direttore del Conservatorio nei confronti della procedura elettorale finalizzata all’investitura del (nuovo) Direttore di Conservatorio di Musica. In particolare, l’amministrazione non ha evidenziato alcun interesse pubblico specifico alla invalidazione della competizione elettorale, tenuto anche conto della marginalità dell’impatto del candidato (in tesi) illegittimamente ammesso in quanto professore di II fascia (M. Livio De Luca) e del principio di conservazione della volontà elettorale.

Contenuto sentenza

N. 04188/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04160/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4160 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. [#OMISSIS#], n. 39; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica San [#OMISSIS#] a Majella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11; 
nei confronti
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Paologiovanni Maione, [#OMISSIS#] Lambiase, [#OMISSIS#] Maione, [#OMISSIS#] Colica, Mariano Patti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sannini, [#OMISSIS#] Volpe, [#OMISSIS#] Marrone, [#OMISSIS#] Corduas, [#OMISSIS#] Urciuolo, [#OMISSIS#] Columbro, [#OMISSIS#] Salerno, [#OMISSIS#] Guillaro, [#OMISSIS#] Costagliola, [#OMISSIS#] Caiazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo Gatto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barretta, [#OMISSIS#] Pareti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guida, [#OMISSIS#] Umberto, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Puzio, Agostino Noviello, [#OMISSIS#] Peduto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mormile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fels, [#OMISSIS#] Staiano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Russo, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] D’Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Carbonara n. 20; 
per l’annullamento
con ricorso originario:
– del decreto del Direttore del Conservatorio di Musica San [#OMISSIS#] a Majella di Napoli prot.n. 0006910 del 16.10.2017, non notificato, con il quale è stato disposto “l’annullamento in autotutela, ex art. 21 – nonies della legge 241 del 1990, delle elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “San [#OMISSIS#] a Majella” di Napoli per il triennio 2017/2020”;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale;
con motivi aggiunti depositati in data 20.11.2017 :
– del decreto del Direttore del Conservatorio di Musica San [#OMISSIS#] a Majella di Napoli prot. 7613 del 30 ottobre 2017 di indizione di nuove elezioni del Direttore per il triennio 2017/2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Conservatorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica San [#OMISSIS#] a Majella di Napoli per il triennio 2017/2020, risultando, all’esito del turno di ballottaggio, il candidato con il maggior numero di voti.
1.1. A seguito del controllo della procedura ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale di nomina definitiva, da cui sono emersi profili di criticità in merito all’ammissione all’elettorato passivo di uno dei quattro candidati, il Direttore uscente, aderendo all’invito proveniente dal Ministero, ha proceduto ad annullare in autotutela la procedura elettorale e la proclamazione del vincitore.
1.2. Avverso l’atto di secondo grado è insorto il ricorrente che denunzia la carenza dei principi e dei requisiti per procedere in autotutela, come fissati dall’art. 21 nonies della legge 240 del 1990; contesta inoltre l’illegittimità dell’atto per conflitto di interesse e per violazione del principio di imparzialità; contesta infine, nel merito, la asserita illegittimità della procedura elettorale, poiché la normativa di riferimento non farebbe distinzione fra professori di I e di II fascia ai fini dell’elettorato passivo. Aggiunge inoltre che non vi è la prova che il vizio riscontrato dall’amministrazione abbia inciso sull’esito della competizione elettorale (cd. prova di resistenza).
1.2. L’Amministrazione si è costituita ed ha prospettato le proprie difese a sostegno della decisione assunta, mentre gli interventori ad adiuvandumconcludono per l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
1.3. Avverso il consequenziale provvedimento di indizione delle nuove elezioni sono diretti i motivi aggiunti, con i quali si denunzia l’illegittimità derivata di questo connesso segmento procedimentale.
1.4. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1844 del 2017, all’udienza pubblica del 6 giugno 2018 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso merita accoglimento.
2.1. A parere del Collegio sussistono plurimi profili di illegittimità dell’atto impugnato, come esplicitato in fase di trattazione dell’istanza cautelare.
Ai fini della decisione del merito, ed in ragione dell’applicazione del criterio della ragione più liquida, assume portata dirimente l’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’annullamento autotutela nei confronti di una procedura elettorale.
In disparte il profilo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento al candidato risultato vincitore, circostanza di per sé rilevante, l’amministrazione non ha evidenziato alcun interesse pubblico specifico alla invalidazione della competizione elettorale, tenuto anche conto della marginalità dell’impatto del candidato (in tesi) illegittimamente ammesso in quanto professore di II fascia (M. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]) e del principio di conservazione della volontà elettorale.
2.2. In punto di fatto è bene precisare che l’elezione si è svolta mediante il sistema del ballottaggio, in cui al primo turno sono state registrate le seguenti preferenze. Ambrifi – 10 (dieci) voti; De [#OMISSIS#] – 11 (undici) voti; [#OMISSIS#] – 22 (ventidue) voti; [#OMISSIS#] – 27 (ventisette) voti; [#OMISSIS#] – 36 (trentasei) voti.
Al secondo turno, cui non ha partecipato il professore di II fascia De [#OMISSIS#], l’odierno ricorrente ha conseguito 64 voti a forte dei 34 voti attributi a [#OMISSIS#].
Ora, se è vero che, in linea teorica, vi è una possibile incidenza della (asserita) illegittima partecipazione del De [#OMISSIS#], poiché gli undici voti dallo stesso riportati avrebbero potuto essere convogliati su un altro candidato con esiti del primo turno diversi, occorre anche considerare che tale incidenza si rivela estremamente limitata. Pertanto, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, che devono comunque guidare l’azione amministrativa, il Direttore uscente avrebbe dovuto espressamente individuare un preminente interesse pubblico, oltre quello al mero ripristino della legalità violata, alla ripetizione della competizione elettorale.
2.3. Convergono verso tale conclusione altri due concorrenti rilievi.
In primo luogo la illegittimità della partecipazione del De [#OMISSIS#] non è affatto pacifica, poiché la giurisprudenza ha a lungo dibattuto sulla portata precettiva dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, ai sensi della n. 508/1999), secondo cui “Il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge”, pervenendo ad esiti contrastanti (cfr. per tutte, per la soluzione più rigorosa Tar Veneto sent. n. 620 del 2017; per la soluzione ampliativa Tar Marche, n. 74 del 2013); sul punto non può essere trascurata la portata significativa dell’Autonomia statutaria del Conservatorio di San [#OMISSIS#] a Maiella, il cui Regolamento, all’art. 3, comma 1, prevede che “possono concorrere all’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli i docenti, anche di altre istituzioni”.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza delle osservazioni sopra indicate, non è stata affatto dimostrata l’esistenza di irregolarità di una gravità tale travolgere le elezioni; ciò in adesione alla recente giurisprudenza sostanzialistica in materia (Cons. Giust. Amm. Sicilia n.46/2014; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, n.3155/2014) e al generale principio di “conservazione dell’atto”, che comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nei procedimenti elettorali, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla “stabilità del risultato elettorale” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 aprile 2015, n.686).
2.4. Pertanto l’atto risulta inesorabilmente viziato per la mancata emersione di un interesse pubblico qualificato, tenuto anche conto che il provvedimento da annullare ha prodotto effetti favorevoli nei confronti del privato, il cui affidamento doveva essere oggetto di una scrupolosa comparazione rispetto alla decisione di eliminazione del provvedimento dal mondo giuridico; circostanza tanto più decisiva in quanto l’organo-persona fisica che ha emesso l’atto rivestiva una posizione di vantaggio, in virtù della permanenza in carica – in regime di prorogatio – per il tempo occorrente allo svolgimento di una nuova procedura elettorale.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di tutte le ulteriori censure, e, per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i connessi motivi aggiunti, essendo evidente l’effetto caducante dell’impugnazione originaria sulla indizione delle nuove elezioni.
4. Le spese processuali vanno poste a carico della amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti dei controinteressati e degli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e dei connessi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, oltre alla refusione del contributo unificato, mentre le compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

​Pubblicato il 21/06/2018