TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4902

Annullamento verbali sedute relative agli esami di profitto e diploma di laurea-Rilevanza procedimento penale-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2016-10-25
Area: Giurisprudenza
Massima

La sentenza di non diversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata in relazione al procedimento penale concernente i medesimi fatti rilevanti per il disposto annullamento degli esami universitari e del diploma di laurea del ricorrente, è assolutamente irrilevante nell’ambito del giudizio amministrativo concernente i summenzionati provvedimenti, posto che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., le uniche decisioni che fanno stato, nel giudizio civile o amministrativo, nei confronti dell’imputato sono le sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento. Ciò purché nel giudizio civile o amministrativo si controverta intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

L’amministrazione è tenuta a valutare la memoria depositata dalla parte ex art. 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241, ma non è parimenti obbligata a riportare, nel corpo del provvedimento, specifiche osservazioni in ordine a singoli passaggi della memoria stessa, quando emerge, dal suo contenuto, che ciò è del tutto irrilevante ai fini della decisione. Infatti, così come il mancato invio del preavviso di rigetto è considerato irrilevante, ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/90, laddove il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso, parimenti va ritenuto che gli apporti partecipativi offerti dall’interessato ex art. 10 bis, l. n. 241/1990 non facciano insorgere un obbligo di puntuale e analitica confutazione in capo all’amministrazione procedente che ritenga di disattenderli, quando il provvedimento è sorretto da una motivazione esaustiva e logica e quando, dall’esame della memoria procedimentale di controparte, emerge chiaramente che quest’ultima non può fornire alcun contributo innovativo riguardo alla decisione in corso di assunzione.

Al pari del processo, anche in fase istruttoria del procedimento amministrativo, una volta che la parte privata abbia dettagliatamente e documentalmente cercato di provare le proprie ragioni, sta alla parte pubblica motivare in ordine alle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, confutando le affermazioni della parte interessata. Ciò è necessario al fine del rispetto dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, norma che altrimenti sarebbe del tutto priva di utilità nel nostro sistema e che rappresenta l’esplicitazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Proprio per questo, una volta appurato che la parte nulla abbia dimostrato di diverso e nuovo rispetto alla situazione iniziale, l’obbligo di motivazione puntuale sulla memoria procedimentale viene meno, perché nessuna motivazione nuova o diversa potrebbe mai essere assunta sulla base della stessa.

Contenuto sentenza

N. 04902/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04275/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4275 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via T. [#OMISSIS#], 10,
contro
Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11, 
per l’annullamento
a) della nota prot. n. 0056245 del 17.05.2011 a firma del Dirigente della Ripartizione Relazione Studenti dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II°, pervenuta a mezzo racc.ta A/R presso lo studio dello scrivente avvocato in pari data con la quale veniva trasmessa la nota prot. n. 32510 del 21.03.2011 concernente la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo e contestuale avvio procedimento disciplinare ex art. 32 regolamento di Ateneo nonché il Decreto Rettorale n. 556 del 18.03.2011 recante l’annullamento dei verbali di sedute relative agli esami di profitto in Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto Processuale Civile ed Economia Politica, di tutte le registrazioni conseguenti tra cui il diploma di laurea ed il verbale relativo alla seduta di conferimento del titolo di dottore in Giurisprudenza;
b) della nota prot. n. 32510 del 21.03.2011, a firma del Dirigente della Ripartizione Relazione Studenti dell’Ateneo Federiciano, comunicata in data 17.05.2011 con la quale, a conclusione della relativa fase procedimentale, si significava che con D.R. n. 556 del 18.03.2011, l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” aveva disposto: 1) l’annullamento: la) del verbale n. 112931 riferito alla seduta del 01.03.2005 dell’esame di profitto di Diritto Penale; 2a) del verbale n. 58691 riferito alla seduta del 08.06.2005 dell’esame di profitto in Diritto Commerciale; 3a) del verbale n. 134681 riferito alla seduta del 28.02.2005 dell’esame di profitto in Diritto Processuale civile; 4a) del verbale n. 52929 riferito alla seduta del 13.06.2005 dell’esame di profitto in Economia Politica; 2) la cancellazione delle registrazioni, dagli atti della carriera universitaria del ricorrente, degli esami di Diritto Penale, Diritto Commerciale, Economia Politica e Diritto Processuale civile con decorrenza dalle rispettive date di registrazione degli esami suddetti; 3) l’annullamento del verbale n. 421 del 07.07.2005 nella parte in cui si attesta il superamento del ricorrente dell’esame finale per il conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza; 4) l’annullamento del conferimento del titolo di dottore in Giurisprudenza; 5) l’annullamento delle attestazioni, delle certificazioni, della pergamena di laurea e di ogni atto emesso e rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” attestante il superamento degli esami di profitto sopra citati e dell’esame finale per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza da parte del ricorrente, al quale è stata riaperta la carriera universitaria; 6) l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dott. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo per i fatti sopra descritti;
c) del Decreto Rettorale n. 556 del 18.03.2011, il cui contenuto veniva comunicato con nota prot. n. 32510 del 21.03.2011, pervenuta in data 17.05.2011;
d) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota prot. n. 6323 del 19.01.2010, ricevuta in data 21.01.2010, recante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4 del regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti; 2) il verbale n. 72 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 07.05.2009; 3) il verbale n. 74 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 11.05.2009; 3) il verbale n. 76 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 13.05.2009; 4) il verbale n. 78 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 18.05.2009; 5) il verbale n. 79 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 19.05.2009; 6) il verbale n. 82 redatto dalla Commissione rettorale all’esito della seduta del 22.05.2009; 7) il D.R. n. 16 del 18.01.2010 con il quale veniva disposto nei confronti del ricorrente in via cautelare la sospensione delle registrazioni degli esami Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto Processuale Civile ed Economia Politica; 8) la nota prot. n. 51731 del 13.05.2008, a firma del Capo Ufficio di Segreteria dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, indirizzata al direttore Amministrativo recante “segnalazione presunte irregolarità nelle procedure di esame; 9) la nota prot. n. 51195 del 13.05.208 a firma dell’allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza; 10) il D.R. n. 18 del 18.01.2010 contenente il provvedimento cautelare sospensivo dei detti esami; 11) il D.R. n. 1725 del 15.05.2008 istitutivo della Commissione per l’accertamento delle irregolarità denunciate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1744 del 7 aprile 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 13 luglio 2011, -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe e in particolare la nota indicata sub a), di trasmissione della ulteriore nota prot. n. 32510 del 21.03.2011 concernente la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo e contestuale avvio procedimento disciplinare ex art. 32 regolamento di Ateneo nonché il Decreto Rettorale n. 556 del 18.03.2011 recante l’annullamento dei verbali delle sedute relative agli esami di profitto sostenuti dal -OMISSIS- in Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto Processuale Civile ed Economia Politica, di tutte le registrazioni conseguenti tra cui il diploma di laurea ed il verbale relativo alla seduta di conferimento del titolo di dottore in Giurisprudenza.
Avverso i provvedimenti impugnati sono state sollevate una copiosa serie di censure di tipo procedimentale per violazione della legge 241/90, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza e precisamente:
I)Viene censurata la tempistica del procedimento di annullamento degli esami adottato dall’Università in quanto iniziato con la comunicazione di avvio in data 19 gennaio 2010 prot. n. 6323 e terminato con il provvedimento rettorale n. 556 del 18 marzo 2011, poi trasmesso al ricorrente e quindi impugnato, procedimento che sarebbe stato frutto delle iniziative assunte dalla Procura della Repubblica di Napoli in ordine alla vicenda in questione, che ha vista coinvolta una pluralità di soggetti.
Viene altresì ribadita la mancanza di prove nei confronti del ricorrente in ordine al fatto che egli non avrebbe sostenuto gli esami in discorso.
II) Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 in quanto l’Università non avrebbe valutato le deduzioni fornite con nota del 5 marzo 2010.
III) Con il terzo motivo si censura l’erronea erronea valutazione, da parte dell’Università, dei presupposti di fatto e di diritto come emergenti dagli esiti delle investigazioni di polizia giudiziaria e delle indagini penali degli organi inquirenti, in quanto l’Ateneo avrebbe utilizzato tali risultanze per teorizzare l’esistenza di una associazione a delinquere finalizzata al falso e alla truffa e annullare gli esami di una seri di soggetti tra cui il -OMISSIS-.
IV) Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’asserita mancanza del potere di annullamento sia in astratto sia in concreto da parte dell’Università, non più sussistendo la qualità di studente in capo al sig. -OMISSIS- – all’epoca dei suindicati provvedimenti – e non rientrando l’annullamento degli esami tra le cause tipizzate dall’art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
V) Viene anche denunciata l’insussistenza di qualsivoglia onere in capo al ricorrente di verificare la correttezza del procedimento di registrazione degli esami e si lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento.
2. L’Università si è costituita confutando, con memoria, le censure del ricorrente, il quale, successivamente, ha depositato dichiarazioni giurate di alcuni soggetti che riferivano di aver assistito alle prove di esame poi oggetto di annullamento.
3. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2011 il ricorso è stato cancellato dal ruolo su richiesta del difensore del ricorrente.
4. In data 28 dicembre 2015 la difesa del -OMISSIS- ha depositato la sentenza del tribunale penale di Napoli n. 13206 del 22 ottobre 2014, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.
Con successiva memoria, la difesa ha fatto leva sulla citata sentenza per ribadire le richieste di annullamento dei provvedimenti impugnati.
5. L’Università di Napoli, in vista dell’udienza pubblica, ha ribadito le proprie deduzioni e sottolineato l’autonomia tra procedimento/processo penale e procedimento/processo amministrativo, anche in ragione del fatto che la sentenza del 2014 non contiene statuizioni assolutorie nel merito in favore del -OMISSIS-.
6. Con ordinanza collegiale n. 1744 del 7 aprile 2016, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 6 aprile 2016, il collegio ha disposto approfondimenti istruttori rilevato che la natura del contenzioso in questione, sia amministrativo che penale, coinvolgeva non solo il ricorrente ma diversi soggetti iscritti ai corsi universitari, sicchè si è ritenuto opportuno chiedere all’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, e segnatamente al direttore Amministrativo, documentati chiarimenti in ordine all’esito di contenziosi analoghi eventualmente instaurati nell’ambito della medesima vicenda che ha visto coinvolto l’odierno ricorrente, al fine di evitare disparità di trattamento o contrasti giurisprudenziali.
L’Università ha successivamente fornito detti chiarimenti in una nota depositata il 27 aprile 2016, alla quale non ha fatto seguito alcuna controdeduzione della parte.
6. All’udienza pubblica del 28 settembre 2016 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
7. E’ opportuno evidenziare da subito che la nota trasmessa dall’Università in adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione ha consentito di accertare che, allo stato, non si è concluso con esito positivo per le parti private nessun contenzioso amministrativo riguardante soggetti coinvolti nella stessa vicenda del -OMISSIS-, e che, sotto un profilo penalistico, si sono avute solo sentenze dichiarative della prescrizione (senza accertamento di profili di assenza di colpevolezza) ovvero sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p.
Ferma restando, dunque, l’autonomia di ciascun procedimento amministrativo e, a maggior ragione l’autonomia del processo amministrativo da quello penale, l’istruttoria disposta dal Collegio contribuisce a rafforzare l’impianto accusatorio e documentale che l’Università ha fatto proprio e sulla cui base ha provveduto all’annullamento degli esami dell’odierno ricorrente come di decine di altri soggetti implicati in questa vicenda.
Il provvedimento impugnato, infatti, enuncia chiaramente che, sulla base dell’istruttoria condotta, almeno quattro verbali, relativi a sedute di esame alle quali ha preso parte il -OMISSIS-, non risultano tra quelli utilizzati dalle rispettive commissioni e le firme dei docenti risultano disconosciute dai medesimi (il riferimento è al verbale n. 112931, che si riferirebbe alla seduta dell’1.3.2005 dell’esame di profitto di Diritto penale; il verbale n. 58691, che si riferirebbe alla seduta dell’ 8.6.2005, dell’esame di profitto di Diritto commerciale — I cattedra; il verbale n. 134681, che si riferirebbe alla seduta del 28.2.2005, dell’esame di profitto di Diritto processuale civile — I cattedra; il verbale n. 52929, che si riferirebbe alla seduta del 13.6.2005, dell’esame di profitto di Economia politica — Il cattedra).
Ne discende che, proprio in quanto i verbali sopra indicati, ove è presente il nominativo del ricorrente -OMISSIS-, non risultano redatti dai componenti della commissione giudicatrice, quest’ultimo non risulta aver superato gli esami nelle sedute sopra indicate né in altre sedute.
Ciò ha determinato, di conseguenza, anche l’annullamento del diploma di laurea da questi conseguito.
8. Le censure che il ricorrente oppone a tale conclusione non meritano dunque accoglimento.
8.1. Quanto al primo motivo, esso è di fatto smentito dalle copiose risultanze istruttorie prodotte in atti dall’Università, che sulla vicenda attenzionata dalla Procura della Repubblica di Napoli ha avviato una propria istruttoria interna nominando una commissione di inchiesta, che ha condotto alle conclusioni sopra illustrate in ordine alla sostanziale falsità dei verbali e delle firme in essi apposte, che hanno invalidato gli esami formalmente sostenuti dai candidati risultanti dai verbali medesimi.
La circostanza che l’inchiesta penale abbia consentito all’Ateneo di provvedere da sé alla propria istruttoria interna, per arrivare alle note conclusioni, è fatto irrilevante e, comunque, privo di conseguenze giuridiche sul procedimento amministrativo che ha condotto alle decisioni assunte e impugnate nel presente giudizio.
Va evidenziato che, nonostante la mole di documenti prodotti, il -OMISSIS- non ha dimostrato né in questa sede né, tantomeno, in sede penale, di aver sostenuto gli esami in questione, né ha smentito le dichiarazioni delle segreterie di Ateneo e dei docenti che hanno smentito di aver redatto e firmato i verbali di esame.
Il ricorrente ha solamente allegato le dichiarazioni di due soggetti che dichiarano di averlo accompagnato e assistito durante lo svolgimento degli esami in questione.
Dette dichiarazioni, considerate nel complessivo contesto fattuale, non possono essere prese in considerazione, trattandosi di affermazioni per certi versi inverosimili rispetto all’id quod plerumque accidit, posto che appare quanto meno strano che uno studente universitario si faccia accompagnare a sostenere gli esami da altre persone, guarda caso poi tutti e quattro gli esami oggetto di invalidazione.
Va altresì ribadito che nessun valore può essere attribuito a dichiarazioni di questo tipo, stereotipate, identiche tra loro e rese al di fuori di un contesto giudiziario.
8.1.1. Va altresì ribadito che la sentenza di non diversi procedere per intervenuta prescrizione è assolutamente irrilevante nell’ambito del presente giudizio, posto che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., le uniche decisioni che fanno stato, nel giudizio civile o amministrativo, nei confronti dell’imputato sono le sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
8.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, in quanto l’Università ha chiaramente riportato, nel provvedimento impugnato, di aver esaminato la memoria procedimentale del 5 marzo 2010, depositata dal -OMISSIS-.
Ciò, in relazione al caso concreto, è ampliamente sufficiente per ritenere che la censura proposta non abbia fondatezza.
Va infatti chiarito che, se è vero che l’Amministrazione è tenuta a valutare la memoria depositata dalla parte ex art. 10 bis l. 241/90, non è parimenti obbligata a riportare, nel corpo del provvedimento, specifiche osservazioni in ordine a singoli passaggi quando emerge, dal contenuto della memoria, che ciò è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
La motivazione di ciò sta nella ratio dell’art. 10 bis e dell’apporto procedimentale che il privato può offrire se adeguatamente sollecitato dall’Amministrazione prima dell’emissione del provvedimento.
Infatti, così come il mancato invio del preavviso di rigetto è considerato irrilevante, ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/90, laddove il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso (giurisprudenza pacifica e [#OMISSIS#]), parimenti va ritenuto che gli apporti partecipativi offerti dall’interessato ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non facciano insorgere un obbligo di puntuale e analitica confutazione in capo all’Amministrazione procedente che ritenga di disattenderli, quando il provvedimento è sorretto da una motivazione esaustiva e logica (T.A.R. Friuli-Venezia [#OMISSIS#], 15 maggio 2015 n. 214; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 06 febbraio 2014, n. 395), e quando, dall’esame della memoria procedimentale di controparte, emerge chiaramente che quest’ultima non può fornire alcun contributo innovativo riguardo alla decisione in corso di assunzione.
Questa Sezione ha infatti avuto modo di ribadire, in più occasioni, che, al pari del processo, anche in fase istruttoria del procedimento amministrativo, una volta che la parte privata abbia dettagliatamente e documentalmente cercato di provare le proprie ragioni, sta alla parte pubblica motivare in ordine alle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, confutando le affermazioni della parte interessata. Ciò è necessario al fine del rispetto dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, norma che altrimenti sarebbe del tutto priva di utilità nel nostro sistema e che rappresenta l’esplicitazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, che pure si assume violato (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV 12 giugno 2014 n. 3249).
Proprio per questo, una volta appurato che la parte nulla abbia dimostrato di diverso e nuovo rispetto alla situazione iniziale, l’obbligo di motivazione puntuale sulla memoria procedimentale viene meno, perché nessuna motivazione nuova o diversa potrebbe mai essere assunta sulla base della stessa.
8.2.1. Ciò, nel caso concreto, è a maggior ragione vero considerando che l’Università ha posto a fondamento della propria decisione la verifica condotta dall’Ateneo in ordine all’effettivo sostenimento degli esami di profitto dello studente, verifica che ha dato esito negativo in quanto i verbali degli esami e le firme in essi apposte sono risultate false, e hanno condotto alla autotutela amministrativa rispetto al risultato delle prove sostenute dal -OMISSIS-.
Il ricorrente non ha mai confutato tali circostanze e, finanche nella memoria del 5 marzo 2010, ha effettuato asserzioni accusatorie verso l’Università, volte esplicitamente a mettere in discussione la buona fede dell’Amministrazione, senza riuscire a porre la questione su un piano di riscontro fattuale e oggettivo.
È pertanto evidente che, in questa situazione, l’Ateneo non aveva alcuna necessità di pronunciarsi nel merito di affermazioni che, per i loro contenuti, si sono poste sin dall’inizio su un piano diverso da quello del riscontro oggettivo.
8.3. Con il terzo motivo, il -OMISSIS- sostiene che la decisione dell’Ateneo sia stata assunta sulla base degli errati presupposti di fatto provenienti dall’indagine penale.
Sul punto, tuttavia, il Collegio ribadisce che, come emerge dalla piana lettura dei provvedimenti impugnati, le motivazioni che li sorreggono non sono mai incentrate sul procedimento penale in atto, mai cioè, partono dal medesimo ma hanno riguardo, invece, esclusivamente alle risultanze dei lavori della Commissione rettorale ed il richiamo del procedimento penale in corso assolve chiaramente ad un mero scopo narrativo della vicenda da rappresentarsi nella sua interezza.
8.4. Il quarto motivo è da respingere, in quanto il ricorrente lamenta l’asserita mancanza del potere di annullamento da parte dell’Università, non più sussistendo la qualità di studente in capo al sig. -OMISSIS- – all’epoca dei suindicati provvedimenti – ed in quanto la causa di annullamento degli esami non rientra tra quelle tipizzate dall’art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
A tale asserzione può agevolmente rispondersi che l’iniziativa dell’Università è stata chiaramente frutto del proprio potere di autotutela (da qui anche il preavviso alle parti prima dell’emissione del provvedimento) e, come tale, non riconducibile alle fattispecie di cui alla citata disposizione, che partono da presupposti diversi.
8.5. Infine, va rigettato anche il quinto motivo di ricorso, che in parte è esplicativo di come la difesa di parte ricorrente abbia inteso impostare da subito la vicenda in termini formali, laddove la contestazione mossa al -OMISSIS- è, nella sostanza, di non aver sostenuto almeno quattro esami tra quelli del corso di laurea (con conseguente invalidamento della medesima).
Infatti, in virtù dell’istruttoria interna condotta dalla Facoltà, risulta che i verbali relativi alle sessioni di esame erano completamente falsi con la conseguenza che i suddetti esami, lungi dal non essere correttamente registrati, come sostiene il ricorrente, non risultano mai essere stati sostenuti.
La nullità radicale di una parte essenziale del procedimento (il sostenimento dell’esame), essendo incompatibile con la presenza di buona fede, rende quindi del tutto infondata anche la tesi della violazione del legittimo affidamento in ordine al titolo finale conseguito (laurea).
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Amministrazione costituita che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti coinvolte.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25/10/2016