È principio generale dell’ordinamento che la P.A. debba provvedere sulle istanze del privato volte a ottenere un provvedimento favorevole al richiedente, salvi i casi di manifesta infondatezza (cfr. art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241; v. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1295
Studente-Riconversione creditizia della carriera pregressa con consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia
N. 01295/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05167/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Visone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio digitale presso il predetto legale ai sensi degli artt. 25 c.p.a. co.2 (nel testo modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera ‘a’ del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197) e 16 sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
contro
Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso, come per legge, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11;
per la dichiarazione di illegittimità
– del silenzio illegittimamente serbato alla istanza presentata giorno 24 Ottobre 2017 dall’odierno ricorrente volto alla riconversione creditizia della carriera pregressa con consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia presso l’Ateneo di Napoli;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
nonché, in subordine, per la condanna ex art. 2 bis della legge 241/1990 e 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata
alla corresponsione dell’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente [#OMISSIS#] VISONE insorge avverso il silenzio serbato dall’Università di Napoli [#OMISSIS#] II, sull’istanza, presentata il 24.10.2017, con cui ha richiesto la “riconversione creditizia” del proprio diploma di massofisioterapista (conseguito in data 02.07.2015 presso l’Istituto Fermi di Perugia) ai fini dell’iscrizione al III anno del corso di laurea in fisioterapia tenuto presso l’intimato Ateneo.
La parte ricorrente, richiamando la corposa produzione giurisprudenziale in materia, chiede che il Tribunale condanni l’Amministrazione a provvedere sull’istanza e, inoltre, chiede che il Tribunale si pronunci sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31 co. 3 c.p.a..
2 – Nel merito, non v’è dubbio che l’istanza del ricorrente imponga all’amministrazione universitaria di provvedere in merito all’eventuale riconoscimento (v. art. 5 D.M. 270/2004) dell’esperienza formativa culminata nel conseguimento del titolo di massofisioterapista. È principio generale dell’ordinamento, del resto, che la P.A. debba provvedere sulle istanze del privato volte a ottenere un provvedimento favorevole al richiedente, salvi i casi di manifesta infondatezza (cfr. art. 2 L. 241/1990; v. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2007, n. 2318).
L’istanza deve, pertanto, essere accolta essendo abbondantemente decorso il termine per provvedere che, in mancanza di diversa previsione, è di 30 giorni (v. art. 2 L. 241/1990).
3 – Non può, invece, essere accolta la richiesta relativa all’accertamento della fondatezza della pretesa in quanto non può esser valutato con compiutezza il numero dei crediti formativi riconducibili al pregresso diploma; tale valutazione, infatti, è oggetto di una valutazione tecnico-discrezionale dell’ateneo.
Inoltre, non è nota al Tribunale la situazione relativa all’eventuale esistenza di posti disponibili nel corso di laurea a cui si pretende di iscriversi. Come si è avuto modo di affermare in decisioni afferenti alla stessa materia, infatti, trattandosi di facoltà cd. “a numero chiuso”, l’esaurimento dei posti disponibili ben potrebbe impedire l’iscrizione al relativo corso di laurea a coloro che non abbiano regolarmente superato il test di ingresso (v. tra le altre, Sent. n. 04170/2017, ord. caut. nn. 1488/2017 e 01981/2017).
La delibazione della fondatezza della pretesa, quindi, è esclusa (art. 31 co. 3 c.p.a.) per la ricorrenza di “ulteriori margini di esercizio della discrezionalità” e per la necessità di ulteriori “adempimenti istruttori” (questi ultimi relativi alla presenza di posti disponibili).
4 – Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto nei sensi precisati, dovendosi condannare l’Università a provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente.
Nel caso l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine, si provvede fin d’ora alla nomina di un commissario “ad acta” che provvederà in sostituzione della stessa.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite – vanno poste a carico della parte resistente in virtù del principio di soccombenza
Diversamente, resta interamente a carico dell’amministrazione l’eventuale compenso del commissario; esso, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. Tale parcella andrà presentata nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, ordina alla competente articolazione dell’Università [#OMISSIS#] II di provvedere sulla richiesta del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
2) per l’ipotesi di inottemperanza alla scadenza del termine predetto nomina sin d’ora Commissario ad acta, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, il Rettore della medesima Università, attribuendo al medesimo la potestà di delegare un funzionario del suo Ufficio; il Commissario si attiverà su diretta istanza della parte ricorrente, ove l’Accademia non avrà provveduto nei termini assegnati;
3) pone a carico di quest’ultima amministrazione le spese per l’eventuale espletamento della funzione commissariale e dispone che alla liquidazione del dovuto si farà luogo a mezzo di apposita ordinanza collegiale, all’esito della produzione, da parte del Commissario, di apposita documentata relazione sull’attività svolta nei termini indicati in parte motiva;
4) condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Umberto [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/02/2018