Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 01 agosto 2018, n. 4745).
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1181
Tirocinio formativo attivo-Ammissione-Voto numerico
N. 01181/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale presso la pec del difensore;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via [#OMISSIS#] n. 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1.del provvedimento avente oggetto l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi pubblicato il 22/01/2015, dove la ricorrente non viene ammessa alla prova orale del concorso per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
2.del provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria di ammissione alla prova orale, pubblicato in data 12/02/2015;
3.di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente
per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del concorso per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a numero chiuso
e
per la declaratoria
dell’inefficacia, in forza del rapporto consequenziale necessario con la procedura di concorso, dei verbali di correzione dell’elaborato del ricorrente e della conseguente graduatoria approvata e/o della nullità di detta graduatoria, o, in via subordinata, per l’annullamento di detta graduatoria, che inibisce l’accesso della ricorrente alla prova orale del concorso per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Visti tutti gli atti della causa;
[#OMISSIS#] relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 16/03/2015 e depositato in data 18/03/2015, la ricorrente esponeva in fatto:
-di essere laureata in ingegneria civile;
-di aver partecipato alla selezione indetta per l’a.a. 2014/2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (d’ora in poi, TFA), per la classe di concorso A033, di cui al d.m. 10/09/2010 n. 249;
-di aver superato il test preliminare, ma di non aver conseguito il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova scritta (21, avendo riportato il voto di 19).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente articolava plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Si costituiva in resistenza l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”.
Con ordinanza del 30/0472015 n. 893, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato presso i Tribunali Amministrativi Regionali, la causa passava in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente affida il gravame, sostanzialmente, a due censure: con la prima lamenta la mancata sottoscrizione del verbale di correzione della propria prova scritta e con la seconda, più articolata, si duole delle modalità con le quali la Commissione ha proceduto alla correzione della sua prova scritta.
Entrambe le doglianze non meritano condivisione: quanto alla prima, il Collegio osserva che la resistente Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha prodotto in giudizio, in data 03/06/2015, il verbale in contestazione (verbale n.7 del 19/12/2014) e che lo stesso risulta corredato da tutte le sottoscrizioni dei componenti della commissione; quanto al secondo ordine di censure, la Sezione osserva che, in parte, si tratta di allegazioni connotate da una marcata genericità (quanto ai [#OMISSIS#] del tempo di correzione del compito e della insufficienza del voto numerico) e, in parte, concernono aspetti che sono sottratti al sindacato giurisdizionale del [#OMISSIS#] amministrativo, attenendo al modo in cui si è svolta la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente, [#OMISSIS#] specie impersonata dalla Commissione esaminatrice.
Al riguardo, il [#OMISSIS#] amministrativo, anche di secondo grado, ha più volte precisato che “la correttezza dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice è una questione di puro merito, che potrebbe essere oggetto di giudizio solo oltrepassando gli stretti e condivisi confini che limitano il sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente qualificata (violazione delle regole procedurali; vizio di eccesso di potere in particolari e definite ipotesi, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza)” (Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2018, n.5117) e che “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2018, n.4745).
L’impugnativa va, pertanto, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,00 (euro tremila/00#), oltre [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/03/2019