Cessata materia del contendere, in virtù del fatto che la paziente è stata operata in regime ambulatoriale di intramoenia e quindi (a giudizio della amministrazione resistente) non si è proceduto ad apertura di alcuna cartella clinica.
TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 6 giugno 2017. n. 2987
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Accesso agli atti-Cessata materia del contendere
N. 02987/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04421/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4421 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Todini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Agliata, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Michelangelo, n.33;
per l’annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 4 luglio 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– la ricorrente si è -OMISSIS- presso il reparto di chirurgia maxillo facciale dell’Azienda Ospedaliera universitaria [#OMISSIS#] II;
– con istanza del 1° luglio 2016 ex art. 22 della legge 241/1990, inoltrata all’Azienda, ha chiesto di acquisire copia integrale e conforme all’originale della cartella clinica nonché ogni ulteriore documento riguardante le visite e/o i controlli precedenti e successivi all’intervento medesimo;
– essendosi formato rigetto per silentium sulla detta istanza la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 del c.p.a;
– con memoria depositata il 16 maggio 2017 l’Azienda ospedaliera si è costituita in giudizio depositando una dichiarazione del Direttore della UOC di chirurgia maxillo facciale del 15 luglio 2016 con la quale si “segnala l’impossibilità a fornire la suddetta documentazione in virtù del fatto che la paziente è stata operata in regime ambulatoriale di intramoenia e quindi, come è di prassi, non si è proceduto ad apertura di alcuna cartella clinica…..”;
– in ragione di tale dichiarazione dell’amministrazione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
– il Collegio non entra nel merito della affermata mancata redazione della cartella clinica “come di prassi”, della cui mancanza si assume la responsabilità l’Amministrazione sanitaria, che potrà essere fatta valere dalla ricorrete nelle opportune sedi;
le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente che ha depositato la menzionata dichiarazione solo dopo la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Passoni, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 06/06/2017
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.