TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 aprile 2016, n. 2089

Concorso regionale ammissione medici al Corso di formazione specifica in medicina generale

Data Documento: 2016-04-21
Area: Giurisprudenza
Massima

L’abbinamento a un quesito di una risposta errata non può aver avuto nessun effetto sulle prove espletate, una volta effettuata la correzione dell’errore, riconteggiato il punteggio e rettificata la graduatoria. Quindi, con detta rettifica, in accoglimento delle osservazioni presentate da alcuni candidati, viene a mancare ogni lesione derivante dall’iniziale erroneità della risposta e, di conseguenza, deve ritenersi venuto meno ogni interesse dei ricorrenti all’accoglimento di tali censure.

Contenuto sentenza

N. 02089/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04013/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2015, proposto da: 
Umberto Torre, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ainora, [#OMISSIS#] Dalla Chiesa Mastromo, [#OMISSIS#] Sorgente, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Isernia, [#OMISSIS#] Acquaviva, [#OMISSIS#] Canciello, [#OMISSIS#] Ligorio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ladavera, [#OMISSIS#] De Blasio, Serena Meola, [#OMISSIS#] Nigro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Spina, [#OMISSIS#] Martino, Chiara [#OMISSIS#], Serena Paladino, [#OMISSIS#] Palmisano, [#OMISSIS#] Punzo, [#OMISSIS#] Rovai, [#OMISSIS#] Faraso, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Natjia Valenti, [#OMISSIS#] Galiero, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bianco, Salvatore La Gatta, [#OMISSIS#] Stornaiuolo, [#OMISSIS#] La Montagna, [#OMISSIS#] Fuschillo, Giovanni Iasevoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Minichini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Riso, [#OMISSIS#] Melluso, [#OMISSIS#] Savignano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Farina, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Fiengo, legalmente domiciliati in Napoli, piazza Municipio 64, presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Napoli; 
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, legalmente domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Taglialatela, domiciliata in Napoli, Via S. [#OMISSIS#], 81(Avvocatura Regionale); 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Rillo, [#OMISSIS#] Fiengo e gli altri soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, nei cui confronti è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul portale istituzionale della Giunta della Regione Campania; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dirigenziale n.113 del 18.3.2015, pubblicato sul B.u.r.c. n. 20 del 2015, recante modificazioni alla graduatoria del concorso per l’ammissione di n. 80 medici al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017;
del decreto dirigenziale n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.u.r.c. n. 18 del 17/3/2014, così come modificato ed integrato con il decreto dirigenziale n. 39 del 20/3/2014, pubblicato sul B.u.r.c. n. 19 del 24/3/2014, mediante il quale veniva bandito il Concorso per l’ammissione di n. 80 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale — 2014/2017;
– dell’avviso n. 33 del 29/4/2014 che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. — 4a Serie Speciale, indicante gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006),
– del decreto dirigenziale n. 106 del 15/9/2014, che ha accertato la regolare costituzione delle 7 commissioni d’esame sparse sul territorio campano;
– dello stesso decreto dirigenziale n. 106 del 15/09/2014, che ha approvato le graduatorie di merito redatte dalle 7 Commissioni del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2014/2017;
– del decreto dirigenziale n. 108 del 23/9/2014, pubblicato sul BURC n. 68 del 29/9/2014, con il quale si è provveduto all’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna delle n. 7 commissioni d’esame in base al punteggio conseguito da ciascun candidato e della formulazione della graduatoria unica a livello regionale;
– delle graduatorie formate da ogni singola Commissione del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2014 /2017;
– del decreto dirigenziale n. 120 del 28/10/2014, tramite il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria generale unica e definitiva per il corso di formazione specifica in medicina generale – triennio 2014/2017, in seguito alle successive modifiche intervenute alla luce delle risultanze dell’istanza prodotta da alcuni candidati, ai sensi del citato art. 8 del Bando di Concorso, affinché l’Ufficio provvedesse alla correzione di errori materiali riscontrati nella graduatoria approvata con il citato decreto dirigenziale n. 108 del 23/09/2014;
– dei verbali e degli atti, non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in sede di esame, e degli atti della predetta commissione e del Ministero della Salute con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
– delle modificazioni e correzioni apportate agli elaborati dei singoli concorrenti successivamente alla prima graduatoria di merito, e, per l’effetto, delle modifiche apportate alla graduatoria di merito originariamente formata;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della Regione Campania che hanno illegittimamente limitato il diritto dei concorrenti ad essere ammessi al corso in esame,
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale — 2014/2017 indetto dalla Regione Campania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, laureati in Medicina e chirurgia, hanno impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato il decreto dirigenziale n.113 del 18.3.2015, pubblicato sul B.u.r.c. n. 20 del 2015, recante modificazioni alla graduatoria del concorso per l’ammissione di n. 80 medici al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017, e i precedenti atti della procedura indetta dalla Regione Campania per l’ammissione a tale corso, compresi il bando di concorso, le singole prove concorsuali, i criteri adottati per la identificazione dei singoli candidati, le modalità di assegnazione dei punteggi agli stessi, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di anonimato degli elaborati corrispondenti ai singoli concorrenti, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di par condicio tra i concorrenti, le singole graduatorie di merito formate, i vari scorrimenti di graduatoria realizzati in ragione delle illecite modificazioni.
I ricorrenti hanno esposto che la Regione Campania, con proprio decreto dirigenziale n. 2 del 13/03/2014, ha bandito il concorso per l’ammissione di n. 80 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale — 2014/2017, previo superamento di apposita prova concorsuale, unica e di contenuto identico sul territorio regionale, basata su quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
Ai fini dell’espletamento della prova, a ciascun candidato sono stati consegnati un modulo grafico da compilare a cura del candidato stesso, un modulo su cui riportare le risposte alle domande, il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste, di cui una piccola e una grande.
I ricorrenti hanno dedotto che, sia prima che durante le prove, si sono verificate una serie di irregolarità tali da pregiudicare il buon esito del concorso: le aule predisposte per accogliere i candidati erano non sufficientemente capienti rispetto al numero dei partecipanti, non vi è stata contemporaneità nello svolgimento delle prove nelle diverse sedi di concorso, la sorveglianza sul regolare svolgimento delle prove è stata affidata a personale non qualificato, e nessun controllo è stato operato in ordine al rispetto della norma che impedisce aiuti elettronici ed informatici ai concorrenti.
Inoltre, i quesiti sottoposti ai concorrenti erano di dubbia interpretazione ed in alcuni casi completamente errati. Infatti, in sede d’esame é stata posta ai concorrenti la seguente domanda: “Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento della angina instabile. Quale?”; la Commissione esaminatrice ha indicato quale risposta esatta “nitrati”, ritenendo sbagliate le altre soluzioni; mentre la risposta corretta era in realtà “Digossina” .
Infine la P.A., senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contradditorio, ha proceduto alla rettifica dei risultati dei singoli concorrenti, determinando in tal modo un profondo stravolgimento dell’intera graduatoria.
In particolare, con il decreto 113/2015, la Regione Campania, richiamando il provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva riconosciuto che la risposta fornita con il correttore messo a disposizione delle Commissioni d’esame risultava errata sotto il profilo scientifico, ha provveduto ad una ulteriore rettifica della graduatoria, attribuendo un punto in più a chi aveva fornito la risposta effettivamente corretta e un punto in meno a chi aveva fornito la risposta inizialmente individuata come corretta, ma in realtà errata.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1) Sulla violazione della segretezza concorsuale – Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione – Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati, non essendo stati rispettati gli adempimenti previsti per un corretto svolgimento della prova concorsuale, quali la suddivisione dei candidati per aule distinte, il collocamento degli stessi in modo da non poter comunicare tra di loro, il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o strumentazione similare;
2) Illegittimità della graduatoria – incertezza – violazione del principio di par condicio – violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della costituzione – violazione del principio dell’anonimato, a causa dello scarso controllo che avrebbe caratterizzato l’intera procedura, con violazione del principio di par condicio tra i concorrenti e delle regole da utilizzare per la scelta degli studenti più meritevoli;
3) Illegittimità della graduatoria in relazione agli erronei presupposti su cui la stessa si fonda – erronea individuazione delle risposte corrette – incertezza – violazione del principio di par condicio, per l’erroneità dei quesiti sottoposti ai concorrenti, in particolare per quanto attiene alla inesatta soluzione del quesito n. 28 e anche per l’erronea formulazione di altri quesiti, che avrebbe falsato sia l’attribuzione del punteggio dei ricorrenti, sia la loro collocazione in graduatoria;
4) Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – violazione dell’art. 4 legge 264/1999 e dell’art. 3 d.m. 17.05.2007, violazione del principio della par condicio, avendo l’erroneità dei quesiti falsato la prova;
5) Violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 della costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti, a causa della casualità che avrebbe inciso sulla dislocazione dei candidati in diverse sedi, con tempi di effettuazione della prova diversi l’una dall’altra, che avrebbero di fatto determinato una grave disparità tra i diversi concorrenti;
6) Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione, per la violazione delle regole concorsuali e le successive modifiche apportate (mancato rispetto delle regole dell’anonimato, modifica della graduatoria alla luce delle istanze di correzione presentate ex art. 8 del succitato bando, erroneità nella correzione degli elaborati), tali da inficiare la validità della procedura concorsuale;
7) violazione del bando concorsuale — violazione dei principi del giusto procedimento, contestualità, trasparenza, legalità, buon andamento, imparzialità dell’amministrazione, avendo la stessa, senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contradditorio, proceduto alla rettifica dei risultati dei singoli concorrenti.
Con atto di opposizione al ricorso straordinario la Regione Campania ha chiesto la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale; cosa cui i ricorrenti hanno provveduto con il presente ricorso.
Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Campania, resistendo al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e l’espletamento di attività istruttoria, al fine di acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione atta a chiarire le modalità di assegnazione ed apposizione dei codici identificativi, nonché gli accorgimenti presi a tutela dell’anonimato dei candidati; è stata poi fissata, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., l’udienza di merito al fine di dare adeguata tutela anche alle esigenze cautelari rappresentate con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TAR, formulata dalla difesa del Ministero della Salute, che ha rilevato come, avendo il ricorso ad oggetto anche provvedimenti dell’Amministrazione statale, la competenza dovrebbe spettare al TAR del Lazio.
Osserva al riguardo il Collegio che la controversia è incentrata sulla legittimità degli atti e delle procedure adottate nell’ambito delle prove selettive per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato su base regionale.
La procedura in questione, infatti, è stata bandita con Decreto Dirigenziale n. 2 del 13.3.2014, modificato con D.D. n. 39 del 20.3.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24.3.2014; le prove hanno avuto luogo in sette sedi nella Regione Campania e le graduatorie regionali, provvisoria e definitiva sono state pubblicate anch’esse sul bollettino ufficiale della Regione.
Sono quindi impugnati atti e provvedimenti che dispiegano i loro effetti nell’ambito territoriale locale, in quanto l’ammissione è finalizzata alla partecipazione al corso regionale, con conseguente competenza territoriale di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010.
Deve essere poi disattesa la richiesta di estromissione del Ministero della Salute, che, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto è ascrivibile al Ministero la redazione dei quesiti, in questa sede contestata, in particolare, con riferimento alla correttezza del quesito n. 28.
Passando all’esame del merito, deve evidenziarsi che con sentenza n. 1228/2016 questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dai medesimi ricorrenti avverso gli atti della procedura e la graduatoria finale, ma non la rettifica di cui al decreto 113 del 18.3.2015, impugnata in questa sede.
Può quindi prescindersi dall’esame della questione della tardività del ricorso, per la mancata impugnazione degli atti precedenti rispetto all’ultima rettifica della graduatoria gravata in questa sede, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione della segretezza concorsuale, degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell’art. 3 della legge 241/1990, non essendo stati rispettati gli adempimenti previsti per un corretto svolgimento della prova concorsuale, quali la suddivisione dei candidati per aule distinte, il collocamento degli stessi in modo da non poter comunicare tra di loro, il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o strumentazione similare.
Al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, che la censura si palesa del tutto generica, non essendo stati individuati fatti specifici né allegata documentazione comprovante quanto dedotto, e non potendosi considerare tale la produzione di alcune fotografie, la cui riconducibilità alle prove in questione non risulta da alcun elemento.
Inoltre, di tali circostanze non risulta alcuna menzione a verbale, non constando provvedimenti di ritiro di telefoni cellulari o di esclusione per tali ragioni; infine, anche ammessa tale circostanza, non ne conseguirebbe l’illegittimità della prova nella sua interezza, ma, eventualmente, l’esclusione dei candidati sorpresi con gli strumenti vietati.
Infine, nella relazione istruttoria depositata in giudizio il 30 gennaio 2015, l’Amministrazione regionale ha rappresentato che la costituzione di sette commissioni è stata originata proprio dalla difficoltà di reperire locali idonei ad ospitare 800 candidati, e che, a seguito della suddivisione in sette sedi, le strutture reperite avevano capienza adeguata al numero di candidati assegnati, anche considerato che solo l’80% dei candidati si è presentato per partecipare alle prove.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla seconda doglianza, con la quale è stata contestata la violazione del principio di buon andamento e di par condicio tra i concorrenti, a causa dello scarso controllo che avrebbe caratterizzato l’intera procedura: anche in questo caso, le relative deduzioni risultano articolate in modo del tutto generico e non sono state adeguatamente documentate.
Vanno quindi esaminate la terza e la quarta censura, relative all’erroneità della risposta inizialmente considerata esatta con riferimento al quesito 28.
Sul punto deve rilevarsi che, con la rettifica della graduatoria di cui al decreto dirigenziale del 18 marzo 2015, l’Amministrazione, a seguito di approfondita istruttoria, ha provveduto alla correzione della risposta, collegando al quesito l’effettiva risposta esatta (“digossina” anziché “nitrati”) e provvedendo alla rettifica su tale base di tutti i risultati.
Di conseguenza deve ritenersi venuto meno ogni interesse dei ricorrenti all’accoglimento di tali censure, anche considerato che, come evidenziato dall’Amministrazione, l’abbinamento al quesito di una risposta errata nessun effetto può avere avuto, una volta effettuata la correzione dell’errore e riconteggiato il punteggio, sulle prove espletate.
I quiz in questione, infatti, non erano stati oggetto di pubblicazione antecedente ai fini della preparazione, e lo svolgimento della prova si basava solo sullo studio delle materie, con la conseguenza che i candidati hanno fornito le risposte sulla base di quanto appreso nel corso dello studio, senza essere a conoscenza dell’errore, che ha esplicato i suoi effetti solo in fase di correzione.
Con la rettifica della graduatoria, in accoglimento delle osservazioni presentate da alcuni candidati, pertanto, è venuta meno ogni lesione derivante dall’iniziale erroneità della risposta abbinata al quesito n. 28.
Con il quinto motivo del ricorso principale sono state poi contestate le discrasie in ordine agli orari di inizio e conclusione delle prove.
Anche tale censura è posta in modo generico, non avendo i ricorrenti nemmeno ipotizzato le effettive divergenze negli orari di svolgimento della prova, né quale effettiva ricaduta tale circostanza possa avere avuto sull’andamento della stessa, con conseguente infondatezza della doglianza.
Con il sesto ed il settimo motivo i ricorrenti hanno dedotto che le successive modifiche apportate alla graduatoria, alla luce delle istanze di correzione presentate, sarebbero state tali da inficiare la validità della procedura concorsuale, e sarebbero avvenute senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contradditorio.
Anche in questo caso, tuttavia, le censure si palesano del tutto generiche, non avendo i ricorrenti precisato gli eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi, né specificato quale effettivo detrimento della loro posizione ne sarebbe derivato.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni controverse giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori, Presidente FF
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)