TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 maggio 2016, n. 2634

Diniego di nulla osta per il trasferimento presso altra scuola di specializzazione

Data Documento: 2016-05-24
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo del “Regolamento delle scuole di specializzazione – area medica”, disciplinante la materia del trasferimento preso un’altra scuola di specializzazione, non è applicabile alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, rientrando quest’ultima nell’area sanitaria, ben distinta dall’area medica.

Le vicende processuali che hanno portato all’annullamento del primo diniego di nulla osta al trasferimento, con sentenza intervenuta successivamente al decorso del termine utile fissato dal regolamento della scuola di specializzazione per presentare la domanda di trasferimento, fanno sì che la reiterata istanza volta all’ottenimento del nulla osta non possa essere considerata intempestiva.

Contenuto sentenza

N. 02634/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03183/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2015, proposto da: 
Cataneo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Iannaccone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Cataneo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. [#OMISSIS#] n. 37;
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli, e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, Via Diaz, 11; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
A) del verbale del 26.3.2015 – comunicato con nota n.20999 del 9.4.2015 – con cui il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della Seconda Università degli Studi di Napoli ha confermato il diniego di nulla osta per il trasferimento della ricorrente presso l’omologa Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari;
B) ove occorrente, e per la parte d’interesse, del Regolamento per le Scuole di Specializzazione Mediche, con particolare riguardo all’art. 36, nella misura in cui subordina i trasferimenti presso altra università al superamento degli esami del primo anno di corso;
C) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per la Seconda Università degli Studi di Napoli e per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta tra il 12 e il 15 giugno 2015, e depositato il successivo 18 giugno, Cataneo [#OMISSIS#] ha esposto
– che, laureata in odontoiatria, si era iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2012/2013;
– che, nel corso dello svolgimento dell’attività di studio, si era determinato un insanabile conflitto con la Direttrice della Scuola, ed essa ricorrente aveva accusato un marcato stato ansioso-depressivo, eziologicamente riconducibile all’incompatibilità con la frequenza presso la Scuola e a ripetuti spiacevoli episodi verificatisi (in particolare, a seguito di visita presso un struttura ospedaliera, le era stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress”);
– che, conseguentemente, dal 7.1.2014 ella aveva sospeso la sua frequentazione dei corsi, non essendo in grado di proseguire l’attività didattica;
– che, onde riprendere gli studi e superare l’impasse determinata dalla grave situazione psico-fisica accusata (comportante anche, quali effetti secondari, anche seri problemi articolari e muscolo-tensivi), in data 25.3.2014 aveva presentato formale istanza di trasferimento in uscita verso altro ateneo, inoltrando il nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Cagliari (giusta verbale del 25.2.2014);
– che tuttavia, in data 8.7.2014, detta richiesta di trasferimento era stata respinta dal Consiglio Direttivo della Scuola, perché, in conformità con la relazione della Direttrice, non sarebbe stato chiaro il nesso causale tra i motivi di salute addotti e il trasferimento ad altro ateneo “tra l’altro geograficamente distante e disagevole”;
– che la successiva impugnazione di tale diniego aveva avuto esito positivo, in quanto l’adito TAR Campania-Napoli, con sentenza n. 37/2015 della sez. VIII, aveva accolto il ricorso per l’assorbente violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 e aveva annullato l’atto gravato (con la precisazione che “quale effetto conformativo della pronuncia” sarebbe disceso, previa instaurazione del contraddittorio e garanzia della partecipazione al procedimento, “l’obbligo per l’Ateneo intimato di rideterminarsi sulla istanza della ricorrente alla luce dei principi sopra esposti”, ovvero l’esistenza di un “espresso atto di assenso dell’Ateneo presso il quale l’istante ha chiesto di essere trasferita” e il mancato riferimento a “disposizioni di natura statutaria o regolamentare della S.U.N. che impediscano l’accoglimento della richiesta”);
– che, in sede di rinnovazione del procedimento, l’Amministrazione, ricevuta una nuova richiesta di nulla osta in data 23.1.2015 (motivata sempre con gravi e giustificati motivi di salute), aveva comunicato il preavviso di rigetto con nota prot. n. 12748 del 3.3.2015 (allegando il verbale del Consiglio della Scuola, nel quale, oltre ad essere evidenziata l’impossibilità di accogliere la domanda per contrasto con l’art. 36 del regolamento per le Scuole di Specializzazione Mediche, nonché per l’inidoneità – sotto il profilo causale – dei dedotti motivi di salute, era affermata anche un pretesa situazione di irregolarità nel pagamento delle tasse, ed erano mosse contestazioni al comportamento dell’interessata, alludendosi ad una presunta sottrazione, da parte sua, della documentazione clinica relativa ad alcuni pazienti);
– che, nonostante la presentazione di articolate controdeduzioni in data 10.3.2015, con verbale del 26.3.2015, comunicato con nota n.20999 del 9.4.2015, il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia aveva nuovamente deciso di negare il nulla osta (perché l’art. 36 del regolamento consentirebbe il trasferimento solo dopo il superamento degli esami di profitto del primo anno di corso, escludendo deroghe per motivi di salute, e la richiedente non avrebbe sostenuto tali esami; per intempestività dell’istanza, non presentata nel lasso temporale prescritto, tra il 15 settembre e il 30 ottobre o il 31 dicembre; perché i motivi di salute addotti non sarebbero stati plausibili e circostanziati, per cui l’esigenza di trasferimento a Cagliari non sarebbe stata motivata);
– che, in un atto allegato al citato verbale, ad essa ricorrente erano state mosse una serie di contestazioni e censure di natura “disciplinare” (circa l’asserito mancato pagamento delle tasse; la non utilizzabilità di certificazioni mediche non seguite da accertamenti fiscali; l’immotivato trattenimento di documentazione clinica di pazienti affidatile, ancorché poi incontestatamente recuperata).
Tanto esposto, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (e, segnatamente, il rinnovato diniego di rilascio del nulla osta al trasferimento), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione del D.M. MIUR 1/8/2005 – falsa ed erronea applicazione dell’art. 36 del Regolamento di Ateneo del 7.9.2012 per le Scuole di Specializzazione Mediche – eccesso di potere – sviamento – falsità della causa – illogicità manifesta – altri profili: l’art. 36 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione Mediche (laddove prevede che l’assenso al trasferimento sarebbe ammissibile soltanto all’esito del superamento dell’esame annuale di profitto) non sarebbe oggettivamente applicabile alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, rientrando quest’ultima tra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria e non dell’Area Medica; tale Regolamento non sarebbe suscettibile di estensione analogica a Scuole di Specializzazione post laurea diverse da quelle mediche, anche perché la fonte normativa statale ivi richiamata (il Decr. Leg.vo n. 368/1999, recante “Attuazione della direttiva 93&16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”) pacificamente non si applicherebbe ai laureati in odontoiatria; in tal senso, il D.M. 1.8.2005, pubblicato in G.U. del 5.11.2005 (supplemento ordinario n. 176), nel definire il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, includerebbe espressamente nell’Area dei Servizi Clinici (e non nell’Area Medica) tutte le scuole di Specializzazione delle classi di Odontoiatria; in ogni caso, la disposizione limitativa del libero trasferimento tra università e dell’esercizio del diritto allo studio non potrebbe che essere di stretta interpretazione, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica; in via gradata, qualora la normativa in parola fosse ritenuta suscettibile di operare anche al di fuori dell’Area Medica, la specifica disposizione richiamata nel provvedimento denegatorio comunque non sarebbe in concreto applicabile, in quanto, posto che la subordinazione del trasferimento al superamento dell’esame di profitto di ciascun anno sarebbe evidentemente ispirata alla ratio di evitare che lo studente (il quale abbia seguito il corso) possa sostenere l’esame in altra sede, nel caso di specie comunque essa ricorrente si sarebbe trovata in una situazione diversa, avendo sospeso la frequenza dei corsi e la partecipazione all’attività didattica; peraltro, nello stesso Regolamento invocato dall’Amministrazione sarebbe confermata la natura di mero nulla osta dell’atto di assenso al trasferimento verso altro Ateneo, cosicché non potrebbero essere di ostacolo valutazioni di ordine didattico o organizzativo, né contestazioni riguardanti la condotta dello specializzando (utilizzate in maniera irrituale e sviata, a prescindere dalla loro infondatezza);
II) Con riferimento al provvedimento impugnato sub B): violazione degli artt. 32 e 34 Cost. – violazione degli artt. 45, 49 e segg., e del titolo XII del trattato U.E. – falsa interpretazione e applicazione della Direttiva 2004/38/CE – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – sviamento – manifesta illogicità – irragionevolezza – altri profili: in via ulteriormente subordinata, qualora l’art. 36 del Regolamento in commento fosse effettivamente interpretabile nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, lo stesso risulterebbe illegittimo, e da annullare, poiché attribuente – in contrasto con la natura stessa del nulla osta, implicante una verifica circa la sussistenza di fatti impeditivi all’esercizio di una facoltà privata – il potere discrezionale di negare il trasferimento anche in presenza di comprovate ragioni; tale disposizione porrebbe, pur in presenza di ragioni personali di salute, un divieto assoluto di trasferimento ad un altro Ateneo, in tal modo comprimendo libertà fondamentali; così interpretata, la disposizione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento in ambito comunitario (discendenti dai trattati istitutivi della Unione Europea);
III) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – sviamento – travisamento – erroneità nei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta – manifesta ingiustizia – contraddittorietà estrinseca ed intrinseca – irragionevolezza – falsità della causa – difetto di istruttoria – difetto assoluto di motivazione – omessa ponderazione della fattispecie contemplata – altri profili: il diniego impugnato sarebbe fondato su di una motivazione soltanto apparente, perché, seppure formalmente ossequioso della sentenza n. 37/2015 del TAR Campania-Napoli, in realtà ne avrebbe tradito lo spirito e avrebbe valutato in maniera pregiudiziale e sviata le deduzioni presentate in sede di partecipazione dall’interessata; sarebbe da sconfessare l’argomento fondato su di una pretesa intempestività della domanda di trasferimento (poiché non presentata nel lasso temporale tra il 30 settembre e il 30 ottobre, o il 31 dicembre) atteso che la presentazione della nuova istanza del 23.1.2015, all’esito dell’annullamento giurisdizionale del primo diniego di nulla osta, in effetti neppure sarebbe stata necessaria, dovendo l’Ateneo comunque rinnovare il procedimento e pronunciarsi nuovamente sull’istanza originaria; nemmeno risponderebbe a verità l’affermazione secondo cui la dott.ssa Cataneo non sarebbe in regola con il pagamento delle tasse (avendo invece versato l’importo di €803,00 in data 30.12.2013, come comprovato dall’istanza di rimborso successivamente presentata); neppure sarebbero condivisibili i dubbi sulla utilizzabilità dei certificati medici presentati, non avendo comunque l’Amministrazione esercitato il proprio potere di disporre accertamenti circa le ragioni della sospensione della specializzanda dalla frequenza; la scelta di trasferirsi alla Scuola di Specializzazione di Cagliari, effettivamente gravosa, darebbe conto dello stato di esasperazione e decozione psico-fisica in cui essa ricorrente sarebbe incorsa suo malgrado (e dimostrato appunto dalle allegate certificazioni mediche), che l’avrebbe indotta a sospendere la frequenza presso la Scuola di Specializzazione di Napoli; del pari inidonee a giustificare l’avversato diniego sarebbero le ulteriori argomentazioni presenti nell’atto allegato al verbale del Consiglio (in particolare sarebbe contraddittorio l’addebito in ordine ad una pretesa violazione della privacy per omessa consegna della documentazione clinica riguardante i pazienti oggetto di osservazione e studio, posto che, contestualmente, se ne è riconosciuta la successiva consegna; mentre le altre ragioni addotte sarebbero ininfluenti rispetto alla valutazione demandata al Consiglio);
IV) violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dell’art. 51 cpc in relazione al dovere di astensione – violazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 – eccesso di potere – sviamento – falsità della causa: la Direttrice della Scuola di Specializzazione, prof.ssa Perillo, avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio 26.3.2015 in cui è stata presa la determinazione di negare il chiesto trasferimento della ricorrente, avendo ella dato causa alla situazione di conflittualità pregiudizievole per quest’ultima; sarebbero nella specie ravvisabili gli estremi della “grave inimicizia”, suscettibili di fondare appunto un obbligo di astensione, quanto meno per gravi ragioni di opportunità; la Direttrice, poiché coinvolta nella situazione oggetto del provvedimento da prendersi, non si sarebbe determinata con la dovuta serenità;
V) nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per elusione della sentenza n. 37/2015 del TAR Campania, sez. VIII, ex art. 21 septies della L. 241/1990 e 114 co. 4 lett. c) cpa: nel rideterminarsi in esecuzione della sentenza n. 37/2015 del TAR Campania-Napoli, il Consiglio della Scuola di Specializzazione non avrebbe tenuto conto delle indicazioni conformative date dall’organo giurisdizionale (avrebbe invece dovuto tenere presente l’esistenza di un “espresso atto di assenso dell’Ateneo presso il quale l’istante ha chiesto di essere trasferita”; e avrebbe dovuto dar conto delle “disposizioni di natura statutaria o regolamentare della S.U.N. che impediscano l’accoglimento della richiesta”);
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio in data 18 giugno 2015 per le Amministrazioni intimate, onde resistere al proposto ricorso; e il successivo 4 luglio ha depositato una memoria con allegata documentazione.
Sempre la difesa erariale, ha depositato una ulteriore memoria il 28 agosto 2015.
Con ordinanza n. 1516/2015 del 3 settembre 205, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento di diniego impugnato, e consentendole l’iscrizione con riserva alla Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari e il conseguente espletamento della relativa attività universitaria.
In data 24 marzo 2016 la ricorrente ha prodotto documentazione.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2016 parte ricorrente ha depositato un documento (attestazione dell’avvenuto superamento, in data 14.4.2016, dell’esame di profitto del secondo anno) formato dopo la scadenza del termine di legge per le produzioni documentali. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente gravame è il provvedimento, di cui al verbale del 26.3.2015, con cui il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della Seconda Università degli Studi di Napoli ha negato a Cataneo [#OMISSIS#], iscritta al primo anno di corso, il rilascio del nulla osta da lei chiesto per potersi trasferire presso l’omologa Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari.
Il suddetto verbale ha costituito l’atto conclusivo della rinnovazione di un procedimento precedentemente attivato, in quanto, con sentenza n. 37/2015 del 7.1.2015, questo TAR aveva in precedenza annullato un analogo diniego opposto alla medesima domanda di trasferimento (del 25.3.2014) della ricorrente e da costei impugnato in sede giurisdizionale: nell’occasione, il TAR aveva ravvisato i denunciati vizi di omesso invio del necessario preavviso di rigetto (cosa che aveva impedito all’interessata una partecipazione procedimentale suscettibile di diversamente orientare l’azione amministrativa, vista anche la sussistenza di un espresso atto di assenso dell’Ateneo presso il quale ella aveva chiesto di essere trasferita) e di difetto di motivazione (per non essere state esplicitate le disposizioni di natura statutaria o regolamentare della S.U.N. ostative all’accoglimento della richiesta di trasferimento).
Il rinnovato diniego, adottato dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la presentazione di osservazioni da parte dell’interessata, nonostante una formulazione lunga ed articolata, deve dirsi in effetti fondato su due soli argomenti, visto che nella parte finale dell’atto è affermato che “in conclusione, il Consiglio delibera all’unanimità il rigetto in via definitiva dell’istanza tenuto conto dell’assorbente ragione evidenziata al punto A – in uno a quanto altresì evidenziato al punto B – restando assorbiti gli ulteriori motivi, pur concorrenti nel senso del rigetto, evidenziati in sede di preannuncio all’interessata e che si intendono qui richiamati. Argomentazioni in ordine a tali motivi, su cui pure il Consiglio delibera all’unanimità, si riportano nell’Allegato ai fini dell’attivazione di eventuali separate iniziative da parte dell’Ateneo.”: appunto alla luce di tanto, deve quindi escludersi un’autonoma rilevanza degli ulteriori profili presi in considerazione nella comunicazione precedentemente inviata ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 (in quanto espressamente ritenuti “assorbiti”).
Il primo motivo di diniego risulta essere, così, al punto A l’ostatività dell’art. 36 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione – Area Medica – della S.U.N. (per il quale “il trasferimento da una scuola di specializzazione di un Ateneo alla medesima Scuola di Specializzazione di altra può avvenire solo dopo il superamento dell’esame annuale di profitto”), sul quale il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia sostiene di aver fondato la consolidata prassi di non consentire trasferimenti in uscita durante il primo anno di corso, ovvero prima del sostenimento – eventualmente anche con esito negativo – dell’esame finale del primo anno.
Al punto B, invece, è affermata la tardività della domanda della Cataneo, in quanto presentata il 25.3.2014, oltre i termini prescritti dall’art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo della S.U.N., emanato con D.R. n. 1621/2008 (alla stregua del quale “i termini per la presentazione delle domande di trasferimento da o per altra sede universitaria o di passaggio da uno ad altro Corso di laurea o di laurea magistrale, sono fissati dal 15 settembre al 30 ottobre. Domande oltre i termini così fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore, comunque non oltre il 31 dicembre.”).
Nell’ultima parte del verbale, denominata “Allegato”, appaiono poi prese in considerazione altre questioni pure riguardanti l’odierna ricorrente, ma ciò – espressamente – soltanto al fine di sottoporle “ai competenti organi dell’Ateneo per le conseguenti valutazioni”; cosicché deve escludersi una loro rilevanza ai fini del diniego qui in discussione.
A questo punto, va precisato che solo in via eventuale (“quatenus opus ed in parte qua”, come scritto in ricorso) l’impugnazione proposta dalla Cataneo risulta estesa anche al Regolamento per le Scuole di Specializzazione Mediche, con particolare riguardo all’art. 36, nella misura in cui subordina i trasferimenti presso diversa università al superamento degli esami del primo anno di corso.
Così sommariamente delineato l’ambito del giudizio, osserva il Collegio che sono fondati gli argomenti con i quali parte ricorrente contesta l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 36 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione – Area Medica – della S.U.N.. Va, infatti, condivisa la tesi secondo cui tale Regolamento non può riguardare la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, rientrando quest’ultima nell’Area sanitaria, ben distinta dall’Area medica (come desumibile da quanto previsto dal Decr. Leg.vo 368/1999 e dal D.M. 1.8.2005); e, del resto, l’espressa precisazione in proposito presente all’art. 1 [“Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di specializzazione mediche della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonché il rapporto di formazione specialistica. Esso si applica a tutti gli iscritti – a partire dall’a.a. 2006/2007 – alle scuole di specializzazione mediche di tipologia e durata conforme alle norme dell’Unione Europea, in attuazione del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (artt. 34 e s.s.)”] dimostra appunto la voluntas normativa di limitarne con precisione l’ambito applicativo.
Va, peraltro, escluso che il disposto del citato art. 36 (in particolare quanto alla parte in discussione) possa trovare applicazione attraverso la via dell’analogia alla fattispecie in commento, sia perché se ciò fosse consentito, il regolamento non avrebbe posto la espressa e precisa limitazione di cui si è detto; sia per essere ostativo all’utilizzo di tale tecnica interpretativa il carattere eccezionale della prescrizione stessa (ponente un limite sostanziale, incidente negativamente sulla libertà di scelta dell’iscritto, nell’ambito del suo diritto allo studio).
Peraltro, deve ritenersi che la stessa Amministrazione non potesse non essere consapevole dell’inapplicabilità di detta disposizione, in modo diretto ovvero in via di analogia, atteso che – per sua stessa ammissione – si sarebbe consolidata una prassi nel senso di consentire trasferimenti in uscita (durante il primo anno di corso), solo quando fosse stato almeno sostenuto (cioè anche con esito negativo) l’esame finale del primo anno (e non solo in caso di superamento di esso, così come previsto dall’art. 36 richiamato); in tal modo facendo una applicazione parziale e diversa (in via di mero fatto, non essendovi alcun aggancio normativo) del regime previsto nel regolamento.
Parimenti significativa appare, altresì, la circostanza che il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della S.U.N. abbia infine, in data 13.2.2015, approvato ed emanato un proprio regolamento, suddiviso in un regolamento generale e in un regolamento didattico, in esso codificando proprio quella prassi – differente da quanto previsto dall’art. 36 del regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche della S.U.N. – che ha affermato di avere sempre seguito riguardo ai trasferimenti verso altra Scuola di Specializzazione (atteso che l’art. 12 co. 4 stabilisce: “il trasferimento non è consentito durante il primo anno di corso ed è possibile solo dopo aver sostenuto l’esame finale del primo anno”).
Quanto al secondo motivo di diniego, e cioè all’affermata tardività della domanda di trasferimento (poiché non presentata tra il 15 settembre e il 30 ottobre, o anche il 31 dicembre), va osservato che la prima istanza di trasferimento risulta presentata dalla Cataneo in data 25.3.2014, e che, dopo la pubblicazione in data 7.1.2015 della sentenza n. 37/2015 di questo TAR, l’interessata l’ha reiterata, in data 23.1.2015, in tal modo ribadendo le già esposte ragioni nonché il proprio interesse al trasferimento.
Orbene, si è così determinata una complessa situazione in cui, se pure è vero che la domanda di trasferimento non risultava originariamente presentata nei termini stabiliti dall’art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo della S.U.N., tuttavia il fatto che il primo diniego nulla abbia rilevato sul punto, unito alle circostanze che la positiva definizione del giudizio contro tale diniego sia intervenuta dopo il decorso dell’ulteriore periodo utile (dal 15 settembre al 31 dicembre 2014, in cui l’interessata ben avrebbe potuto presentare una nuova istanza), imponendo la rinnovazione del procedimento, nonché che la Cataneo abbia reiterato la richiesta di trasferimento immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza 37/2015, fanno sì che la stessa non possa considerarsi intempestiva ai fini della rideterminazione da parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della S.U.N. (proprio sulla considerazione che, a seguito del giudiziale annullamento del primo diniego, il relativo procedimento è risultato pendente e “aperto” anche nel periodo utile alla presentazione delle istanze di trasferimento nell’anno 2014).
In conclusione, va allora detto che il Consiglio avrebbe potuto – e dovuto – esaminare la domanda di trasferimento liberamente (ovvero valutando nel merito le ragioni addotte a sostegno della richiesta di trasferimento), non essendo la stessa intempestiva, non ostandovi il dato normativo dell’art. 36 del regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche della S.U.N., né altro di contenuto analogo, e neppure essendo ravvisabili intrinseche ragioni assolutamente ostative ad un trasferimento prima del superamento (o anche soltanto del sostenimento) degli esami del primo anno; e ciò tanto più in considerazione della peculiarità della situazione dedotta dalla istante, caratterizzata da una interruzione della frequenza e dalla sussistenza di problematiche psico-fisiche asseritamente legate proprio alla pregressa frequenza e comprovate a mezzo di documentazione medica (in concreto non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, ancorché nell’”Allegato” al verbale del 26.3.2015 siano inserite affermazioni vaghe e perplesse circa la sua utilizzabilità e circa il nesso tra disturbi riferiti e necessità di trasferimento di Ateneo).
Quanto alla fondatezza delle ragioni per le quali il trasferimento è stato chiesto, va ribadito – come già evidenziato – che nell’occasione nessuna sostanziale contestazione è stata sul punto opposta dal Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della S.U.N.; mentre va rilevato come la Cataneo, dopo il trasferimento consentito con provvedimento cautelare di questo TAR abbia ripreso con proficuità gli studi specialistici, sostenendo e superando gli esami del primo e del secondo anno (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 24 marzo e il 4 maggio 2016).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va annullato l’impugnato provvedimento, di cui al verbale del 26.3.2015, con cui il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della Seconda Università degli Studi di Napoli ha negato a Cataneo [#OMISSIS#] il rilascio del nulla osta da lei chiesto per potersi trasferire presso l’omologa Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Cataneo [#OMISSIS#], lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva, e, per l’effetto annulla il provvedimento, di cui al verbale del 26.3.2015, con cui il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della Seconda Università degli Studi di Napoli ha negato alla ricorrente il rilascio del nulla osta da lei chiesto per potersi trasferire presso l’omologa Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Cagliari.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)