TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 25 luglio 2014, n. 4269

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-07-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
E’ legittimo il diniego, opposto da ateneo italiano, nonostante la disponibilità di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati, alla domanda di trasferimento presentata da studente proveniente da ateneo comunitario. La possibilità, per gli studenti comunitari, di accedere alle graduatorie riservate agli studenti extracomunitari deve essere, infatti, esclusa, in quanto queste ultime sono finalizzate alla formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio paese d’origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4556; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 novembre 2013, n. 9597).

Contenuto sentenza

N. 04269/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05467/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5467 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabrese, [#OMISSIS#] Marchia, [#OMISSIS#] Pesce, [#OMISSIS#] Siletti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciommei, [#OMISSIS#] Luna Fattizzo, [#OMISSIS#] Fattizzo, [#OMISSIS#] Gioia, [#OMISSIS#] Pisaturo, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e [#OMISSIS#] Greco, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Segreteria T.A.R.; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persone del Ministro p.t.;
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Del Core, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guerrera; 
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto istanze di nulla osta al trasferimento al successivo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 5467/2013 [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed altri impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione:
– le note della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. n. 0081054,0081059,0081052 del 20.09.2013 recanti il diniego di trasferimento dalla Facoltà di Medicina e Cirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria da Atenei di Paesi comunitari al secondo anno di corso della Facoltà di Medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
– l’eventuale graduatoria di merito relativa ai trasferimenti, per l’anno accademico 2013/2014, al corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
– ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, e, in particolare, il bando relativo ai trasferimenti, per l’anno accademico 2013/2014, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II (d.r.2013/2624 del 26.07.2013), le circolari ministeriali, ed i regolamenti didattici, nella parte in cui subordinano il trasferimento di studenti provenienti da altre università europee al superamento della prova di accesso prevista dall’art. 4 della l. n. 264/1999 per i corsi di laurea a numero programmato (quale, appunto, Medicina e Chirurgia).
2. Il gravato provvedimento declinatorio risultava, segnatamente, motivato in base al rilievo che ai sensi dell’art. 3 del D.r. n.2684 del 26.07.2013, di indizione della selezione per il rilascio del nulla osta al trasferimento per l’anno accademico 2013/2014, possono accedere alla procedura tutti coloro che siano regolarmente iscritti presso un’Università italiana ubicata sul territorio nazionale ed abbiano superato un regolare concorso; e che non possono parteciparvi coloro i quali siano iscritti e frequentino un corso di laurea presso atenei diversi da quelli statali e non statali della Repubblica Italiana, anche qualora per ipotesi abbiano superato un concorso per l’accesso al corso medesimo.
3. Avverso siffatta determinazione i ricorrenti rassegnavano censure così rubricate:
– violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; violazione dei principi europei; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione per genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia;
– violazione degli artt. 3, 34 e e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; violazione dei principi europei, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione per genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia;
– violazione degli artt. 3, 34 e e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari, violazione degli artt, 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999, violazione dei principi europei, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, e manifesta ingiustizia;
– violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., violazione degli artt. 18 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Violazione dell’art. 165 del TFUE, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 148/2002, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 264/1999, violazione dei principi europei, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, e manifesta ingiustizia;
– violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari sulla mobilità degli studenti; violazione degli artt. 1 ss. della l. n. 264/1999; violazione degli artt. 165 ss. del TFUE; violazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione per genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia;
– violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 487/1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e/o incongrua motivazione, mancanza ed erroneità dei presupposti, genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
In estrema sintesi, lamentavano:
– che il superamento di un’apposita prova selettiva sarebbe previsto dall’art. 4 della l. n. 264/1999 unicamente per l’immatricolazione al primo anno di corso di laurea a numero chiuso, e non anche per l’iscrizione agli anni successivi, che, in ragione del ridursi degli iscritti, resterebbe subordinata soltanto alla compatibilità del percorso formativo già compiuto dagli studenti provenienti da altri atenei;
– diversamente opinando, si finirebbe per duplicare, in maniera illogica e discriminatoria, la prova di ammissione nei confronti di chi – come, appunto, i ricorrenti – abbia già superato il test preselettivo richiesto dall’ateneo comunitario di provenienza;
– tenuto conto della disponibilità di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati, l’indirizzo assunto dall’amministrazione universitaria sarebbe, inoltre, irragionevole, in quanto finirebbe per deviare dall’obiettivo precipuo del numero chiuso, costituito dall’esigenza di assicurare un’offerta formativa qualitativamente adeguata e proporzionata al bacino di utenza;
– esso si porrebbe, vieppiù, in contrasto con i principi di libertà di circolazione, di soggiorno e di stabilimento, nonché di non discriminazione in base alla nazionalità, sanciti dal primo, terzo e ventesimo considerando, dagli artt. 3.1 e 24.1 della dir. n. 2004/38/CE, e dagli artt. 18 e 21 del TFUE, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria;
– ed ancora, si porrebbe in contrasto col principio di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio, così come riveniente dagli artt. 165 del TFUE, 2 della l. n. 148/2002 e 31 del d.lgs. n. 206/2007.
4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
All’udienza pubblica del 18.06.2014, la causa era trattenuta in decisione.
5. Alla luce dell’ormai consolidato indirizzo invalso presso la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. n.2028 del 25.03.2014; 2063 del 10 aprile 2012; n. 2866 del 24 maggio 2013; n. 4657 del 18 settembre 2013; n. 5561 del 22 novembre 2013), il Collegio ritiene di dover ripudiare, conseguentemente, le censure proposte dai ricorrenti sulla base delle seguenti argomentazioni.
6. Innanzitutto, a dispetto di quanto assunto dai ricorrenti, dall’esame degli artt. 1, lett. a, e 4 della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
In questo senso milita il chiaro e univoco tenore dell’art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, il quale, nel prevedere che “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi (‘ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’).
Da una lettura sistematica della disciplina in parola emerge, infatti, che il superamento del test di ammissione ex art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999 costituisce un prerequisito per accedere alla procedura selettiva volta al rilascio del nulla osta al trasferimento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università interessata, mentre la valutazione del curriculum studiorum e l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti, delle frequenze e dei crediti didattici acquisiti costituiscono adempimenti logicamente succedanei.
Di qui, dunque, la legittimità del decreto di indizione della procedura oggetto di gravame, recante le condizioni per il trasferimento ad anni successivi al primo, laddove, per l’anno accademico 2013/2014, ha escluso coloro i quali siano iscritti e frequentino un corso di laurea presso Atenei diversi da quelli della Repubblica italiana, anche qualora abbiano superato un concorso per l’accesso ai corsi medesimi, ivi inclusi gli studenti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea seppur vincitori di un concorso per l’accesso all’Ateneo estero frequentato.
7. Non è, poi, fondatamente sostenibile che l’approccio interpretativo sopra accreditato comporterebbe un’illogica e discriminatoria duplicazione della prova di accesso a discapito degli studenti che abbiano già superato il test preselettivo richiesto dall’ateneo comunitario di provenienza.
Ed invero, la censurata duplicazione di test preselettivi risponde alla plausibile esigenza di impedire a chi non sia riuscito ad accedere ai corsi di laurea italiani, o neppure si sia sottoposto alle relative prove di ammissione, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea, e, quindi, di impedire l’aggiramento dei criteri predisposti in sede nazionale per l’ingresso nelle facoltà a numero chiuso.
Una simile ‘modalità elusiva’, ove non scongiurata, determinerebbe, anzi, proprio la discriminazione denunciata da parte ricorrente, a discapito, però, non già degli studenti provenienti da altri atenei comunitari, bensì degli studenti italiani che abbiano regolarmente superato il test preselettivo o che non l’abbiano superato ed abbiano dovuto rinunciare al corso di laurea a numero programmato (cfr. TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2011, n. 336; 6 marzo 2012, n. 71).
8. Ancora, non ha pregio l’argomento secondo cui la resistente amministrazione universitaria avrebbe illegittimamente declinato la domanda di trasferimento dei ricorrenti, nonostante la disponibilità di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati.
La possibilità, per gli studenti comunitari, di accedere alle graduatorie riservate agli studenti extracomunitari deve essere, infatti, esclusa, in quanto queste ultime sono finalizzate alla formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio paese di origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana (cfr. Cons. Stato , sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4556; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2013, n. 9597).
9. I superiori approdi neppure si pongono in contrasto con gli invocati principi comunitari in tema libertà di circolazione di soggiorno e di stabilimento, nonché di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio.
L’ordinamento europeo garantisce, infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l’iscrizione in una università di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 165 del TFUE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione Europea il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Emerge, quindi, da una ricognizione del diritto europeo, sia primario che derivato, l’indubbia compatibilità con quest’ultimo della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della Facoltà di Medicina e chirurgia.
Gli Stati membri possono, quindi, prevedere la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di un altro Stato membro.
La stessa Corte di Giustizia ha corroborato l’orientamento sopra delineato con le sentenze del 20 settembre 2001, C-184/99 (Grzelczyk), dell’11 luglio 2002, C-224/98 (D’Hoop) e del 23 ottobre 2007, C-11/06 (Morgan).
Posto, dunque, – conformemente alla giurisprudenza comunitaria – che la materia dell’ingresso agli istituti universitari rientra nell’ambito del dominio riservato dei singoli Stati membri, si osserva che non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte neppure in base all’orientamento giurisprudenziale volto a scrutinare la legittimità dei vincoli all’accesso in base al giudizio di ‘estrema gravosità’ o di ‘ragionevolezza’.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare – anche a suffragio di quanto già osservato – che le modalità delineate dall’ordinamento italiano al fine di regolare l’accesso alle facoltà a numero chiuso (attraverso prove di cultura generale impostate sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e sulla base dell’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi) non risultano eccessivamente gravose per uno studente proveniente da un paese terzo e non presentano un grado di selettività eccessivo rispetto a quanto necessario al fine di approntare “misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell’apprendimento” (cfr. Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383).
Più di recente il Consiglio di Stato ha escluso la ravvisata violazione delle norme comunitarie in tema di libera circolazione degli studenti, trattandosi di materia che resta soggetta alla disciplina dei singoli Paesi e che, per quanto concerne le modalità di ammissione ai corsi di studio, può essere oggetto di semplici raccomandazioni , essendo vincolante dal punto di vista europeo la sola libertà di stabilimento dei singoli professionisti in possesso di titolo accademico al’interno dell’Unione.
Ciò in quanto: “L’ordinamento comunitario garantisce, a certe condizioni il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, ma non anche le mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli Stati membri, e nemmeno prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali, limitandosi a demandare all’Unione la promozione di azioni di incentivazione e l’espressione di raccomandazioni” (Cfr Cons. St. sez. Vi 2028 del 25.03.2014).
Conclusivamente, stante la ravvisata infondatezza e inammissibilità delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Minichini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Di Vita, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)