La norma che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro che non sostengono esami per otto anni consecutivi, di cui all’art. 149, T.U. n. 1592 del 1933, non consente interpretazioni discrezionali per l’Amministrazione in ordine all’apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l’interruzione dell’attività universitaria, costituendo quindi fonte di attività amministrativa vincolata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6004). A tal fine non è consentito alcun apprezzamento dei motivi (se volontari o dovuti a forza maggiore) che hanno determinato l’interruzione degli studi, rilevando esclusivamente l’intercorrere di un lasso di tempo tale fra l’ultimo esame e la ripresa degli studi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1855).
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 aprile 2017, n. 2293
Studenti-Esami-Decadenza
N. 02293/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05108/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5108 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. FSCCLR77L69A509S, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] C.F. DRCNCL81B22A509P, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Centro Direzionale Is. G8;
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via [#OMISSIS#], 11;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 2414 dell’8.7.2014, col il quale veniva dichiarata la decadenza dalla qualità di studente dal corso di laurea in biotecnologie per la salute per non aver sostenuto esami per cinque anni consecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 2414 de 8.7.2014 dell’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, col quale veniva dichiarata la decadenza dalla qualità di studente dal corso di laurea in biotecnologie per la salute per non aver sostenuto esami per cinque anni consecutivi.
Ha formulato articolati motivi di ricorso chiedendo l’annullamento dell’atto gravato e il risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00 o [#OMISSIS#] diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita l’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli resistendo al ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato [#OMISSIS#] parte relativa alla domanda impugnatoria.
La decadenza dalla qualità di studente universitario è stata pronunciata in base all’art. 25 del Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II che la prevede nell’ipotesi in cui lo studente non abbia sostenuto esami nell’arco temporale di cinque anni.
Il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui l’indicato art. 25 del Regolamento Didattico d’Ateneo, [#OMISSIS#] parte in cui prevede la comminatoria della decadenza dalla qualità di studente universitario nell’ipotesi in cui lo studente non abbia sostenuto esami nell’arco temporale di cinque anni, è illegittimo per violazione dell’art. 149, t.u. 31 agosto 1933 n. 1592, che prevede un [#OMISSIS#] di otto anni, e deve come tale essere disapplicato, senza necessità di una sua impugnativa, trattandosi di contrasto tra differenti fonti normative di diverso livello (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15/03/2012, n. 1290; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 06/06/2013, n. 2949).
Negli indicati precedenti, infatti, di cui si riportano i passi salienti, si rileva che: “nel merito la questione decisiva è la possibilità da parte delle disposizioni dettate dagli organi Universitari di derogare alla disciplina legislativa, in forza della peculiare posizione di autonomia conferita dall’ordinamento dello Stato [#OMISSIS#] istituti universitari, in materia di decadenza dalla qualità di studente e, [#OMISSIS#] specifico, se il Regolamento Didattico d’Ateneo fosse in grado di derogare in senso restrittivo all’art. 149 del T.U. 31.8.1933, n. 1592, prevedendo un lasso di tempo inferiore (5 anni) rispetto a quello (8 anni) dettato dalla disciplina statale. Ritiene il Collegio che ciò non sia possibile e nel contrasto debba prevalere per questa specifica materia la disciplina statale, con disapplicazione di quella dettata dall’Università, senza bisogno di una sua impugnativa, trattandosi di contrasto tra differenti fonti normative di diverso livello. L’art. 149, comma 2, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, invocato da parte ricorrente prevede “coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate”. In senso difforme l’art. 25 del Regolamento Didattico d’Ateneo prevede, al comma 5, che lo studente decada “dal suo status qualora non abbia superato esami per cinque anni accademici consecutivi dall'[#OMISSIS#] esame superato”. La difesa dell’Università ha evidenziato l’ambito di autonomia riconosciuto dall’ordinamento dello Stato alle università anche a livello costituzionale espressamente richiamando l’art. 6 della L. n. 168 del 1989, che, ai comma 1 e 2, prevede “le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento….”. Altra [#OMISSIS#] richiamata nel senso dell’autonomia universitaria risulta essere l’art. 11 della L. 19 novembre 1990, n. 341, che prevede la formazione di un regolamento didattico di ateneo, approvato dal Ministro, indicando, al comma 2, che i “consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento….le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso”. A livello regolamentare, la difesa dell’Amministrazione richiama, infine, l’art. 5 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, che disciplinando i crediti formativi universitari contempla, al comma 6, che i regolamenti didattici di ateneo possano “prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative”. Da quest'[#OMISSIS#] previsione normativa si trarrebbero, secondo la difesa dell’Amministrazione, ulteriori argomenti a sostegno della legittimazione del Regolamento didattico di Ateneo a dettare una disciplina sulla decadenza della qualità di studente in deroga a quella disposta dal più volte citato art. 149 del T.U. 31.8.1933, n. 1592. Osserva al riguardo il Collegio come è indubbio che alle università sia stata attribuita una potestà ordinamentale e statutaria ed un ambito di autonoma, il cui principio si rinviene [#OMISSIS#] stesso art. 33 della Costituzione, che l’art. 6, secondo comma, L. n. 168 del 1989 ha ribadito e puntualizzato. Tale autonomia va però contenuta nei “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33, comma 5, Cost.), dovendosi coordinare con le norme di rango superiore sia antecedenti che successive alla L. n. 168 del 1989 (Cons. Stato, Sez. VI, 5.6.2006, n. 3341). In tal senso difatti, i regolamenti universitari presentano pur sempre una [#OMISSIS#] sub – primaria, in quanto il diritto per le istituzioni universitarie sussiste unicamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 467). Ai sensi dell’art. 6 L. n. 168 del 1989, l’autonomia universitaria si esplica e trova attuazione (a mezzo della potestà statutaria – regolamentare) nei limiti indicati dalla legge ed in quegli ambiti che non siano coperti da riserva di legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 2679). Per quanto riguarda la decadenza dalla qualità di studente, c’è una precisa disposizione normativa di fonte primaria – ossia l’art. 149, comma 2, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 che stabilisce un [#OMISSIS#] decadenziale di otto anni – che non può evidentemente essere derogata in peius né in sede di normativa specifica dell’Ente, trattandosi di un limite posto all’autonomia organizzativa delle singole Università. Né si può dire che un potere derogatorio a tale fonte primaria sia stato attribuito da altra specifica fonte legislativa successiva. In tal senso, difatti, è insufficiente a conferire potere normativo potenzialmente in deroga l’art. 11 della L. 19 novembre 1990, n. 341, che si limita a prevedere che le Università possano disciplinare, con proprio regolamento, anche “i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso”. La possibilità di disciplinare tali aspetti non comprende la possibilità di derogare alla disciplina statale sulla decadenza dalla facoltà di studente, perché i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso appaiono materia diversa e più ristretta rispetto alla perdita della qualità di studente, che comporta la necessità di “rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate”, ponendo legalmente nel [#OMISSIS#] l’iter formativo universitario seguito. Tale conseguenza di ampia portata, peraltro, incide sul diritto allo studio, comprimendo fortemente la posizione dello studente, privandolo, lo ripetiamo, dei risultati ottenuti nel corso degli studi ed, in tal senso, la materia esula dall’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile riservata all’autonomia universitaria, andando ad impingere direttamente sui diritti soggettivi dello studente, connessi al diritto allo studio, che richiedono una disciplina unitaria sull’intero ambito nazionale affidata alla normativa primaria di fonte statale e che non possono essere lasciati all’autonomia delle singole università. Per quanto riguarda, infine, l’art. 5 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, la circostanza che quest'[#OMISSIS#] preveda la possibilità da parte dei regolamenti didattici di ateneo di contemplare “forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati”, non attribuisce la possibilità di derogare in pejus, con una disposizione regolamentare generale, al limite degli otto anni, in primo luogo perché il citato D.M. costituisce fonte normativa secondaria rispetto alla fonte primaria costituita dal citato art. 149. Inoltre il suddetto art. 5 contempla la possibilità degli organi universitari di prevedere una specifica e puntuale verifica rispetto al livello di obsolescenza di specifici contenuti conoscitivi di determinate discipline e non conferisce la potestà di emanare una disciplina generale ed indistinta di decadenza senza prendere in esame specifiche discipline. Inoltre, l’art. 5, limitandosi in generale a prevedere la fissazione dei crediti da acquisire in tempi determinati, non contempla la possibilità di prevedere in via autonoma una disciplina derogatoria di quella legislativamente fissata, comportante la grave conseguenza della decadenza dalla qualità di studente che ha il peculiare effetto di porre nel [#OMISSIS#] l’intero corso degli studi conseguiti, facendo venir meno l’efficacia degli esami fatti”.
2) La domanda risarcitoria, invece, non può essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, dopo aver articolato la domanda in modo generico, quantificando il pregiudizio risarcibile in euro 500.000,00, non ha dato la benché minima prova dell’an dell’esistenza di un danno, né alcun elemento di valutazione del quantum.
Parte ricorrente, inoltre, non ha formulato un’istanza cautelare e per il combinato disposto degli artt. 30, comma 3, c.p.a. e 1227, comma 2, c.c., l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà, sanciti dall’art. 1175 c.c., ai fini dell’esclusione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, circostanza che in ogni [#OMISSIS#] avrebbe comportato, in assenza di specifici elementi di senso contrario, il rigetto della domanda risarcitoria.
3) Per le suesposte ragioni va accolta la domanda impugnatoria, mentre la domanda risarcitoria va rigettata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 [#OMISSIS#] 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza rispetto all’azione di annullamento e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– lo accoglie [#OMISSIS#] parte relativa alla domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato;
– lo rigetta [#OMISSIS#] parte relativa all’istanza risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre [#OMISSIS#] e CPA, e oltre alla rifusione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/04/2017