TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 settembre 2018, n. 5418

Data Documento: 2018-09-07
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 05418/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04419/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2013, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Rosaroll n. 70; 
contro
II Universita’ degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz, 11; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Mone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio eletto presso il medesimo, in Napoli, al c.so Vitt. [#OMISSIS#] 110/2; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti:
a) Graduatoria finale del 31 luglio 2013 per l’ammissione, per titoli, per l’anno accademico 2012/2013, al I anno di Specializzazione in Geriatria, SUN/Seconda Università di Napoli;
b) del decreto del Dirigente della SUN n. 886 del 31 luglio del 2013, con cui si sono approvati gli atti, i verbali e le graduatorie di merito relativi ai concorsi di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche di tipologia e durata conformi alla normativa comunitaria, per l’anno accademico 2012-2013, e si sono dichiarati i vincitori e gli ammessi alla Scuola di Geriatria, al contempo dichiarandosi non ammesso il ricorrente che ha riportato un punteggio pari a 86,00;
c) degli atti connessi ai precedenti, in preordine e conseguenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della II Universita’ degli Studi di Napoli e di [#OMISSIS#] Mone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 21 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2013 e depositato in data 11 ottobre successivo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] adiva questo Tribunale, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: a) Graduatoria finale del 31 luglio 2013 per l’ammissione, per titoli, per l’anno accademico 2012/2013, al I anno di Specializzazione in Geriatria, SUN/Seconda Università di Napoli; b) del decreto del Dirigente della SUN n.886 del 31 luglio del 2013 con cui si sono approvati gli atti, i verbali e le graduatorie di merito relativi ai concorsi di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche di tipologia e durata conformi alla normativa comunitaria, per l’anno accademico 2012-2013, e si sono dichiarati i vincitori e gli ammessi alla Scuola di Geriatria e contestualmente, non è stato ammesso il ricorrente, che ha riportato un punteggio pari a 86,00; c) degli atti connessi ai precedenti, in preordine e conseguenza.
A sostegno del gravame il ricorrente, laureatosi con 110 e lode in Medicina e Chirurgia alla II Università degli Studi di Napoli, esponeva le seguenti circostanze:
aveva partecipato al concorso, per titoli ed esami, per conseguire la specializzazione in “GERIATRIA” di cui al Bando ricordato in premessa, presentando i necessari titoli e partecipando alle relative prove;
si era classificato al settimo posto su quattro posti disponibili (l’ultimo idoneo della graduatoria, collocatosi al quarto posto, era il dr. [#OMISSIS#] Mone);
doveva dirsi incongruo il punteggio assegnato ai suoi titoli, pari a punti “14”, in particolare risultando il basso punteggio attribuito alla tesi di laurea da lui presentata, di altissimo valore scientifico, tanto da essere stata pubblicata, per la sua dignità, a spese dell’Università;
ciò nonostante al suddetto titolo non veniva assegnato il massimo punteggio di tre punti, ma solo quello di due punti, non avendo la Commissione tenuto conto della ottimalità della tesi da lui presentata fra i titoli concorsuali, mentre se, viceversa, ciò avesse fatto l’organo ausiliario, egli ricorrente sarebbe stato posizionato in graduatoria al quarto posto, avanti al collega dr. Mone.
Tanto premesso, il ricorrente censurava per vizio di eccesso di potere i giudizi e gli atti esperiti, nel corso della procedura, dalla Commissione di concorso.
Si costituivano la Seconda Università di Napoli ed il controinteressato dr. [#OMISSIS#] Mone, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 giugno del 2018 la causa veniva spedita in decisione.
Si osserva che il dr. [#OMISSIS#] si duole, come detto in fatto, che la Commissione non abbia attribuito alla sua tesi di laurea il massimo punteggio previsto per i titoli, ossia punti 3, e che, invece, gli sono stati attribuiti per quel lavoro solo punti 2.
Va evidenziato che, per quanto concerne i punteggi da attribuire alle tesi di laurea, la Commissione, nella seduta del 28 giugno del 2013, verbale n.1, aveva deciso – in sede di criteri generali – di attribuire i seguenti punteggi: alle tesi “altamente attinenti”, punti 7, se tesi sperimentale, punti 6 se tesi compilativa; alle tesi “mediamente attinenti”, punti 5 alla tesi sperimentale con casistica geriatrica e punti 4 alla tesi in discipline ultraspecialistiche con “casistica anche geriatrica”. Infine aveva ritenuto di attribuire punti tre alle tesi scarsamente attinenti alla materia geriatrica, se sperimentale con casistica non geriatrica o compilativa con argomenti geriatrici, e punti 2 se, sempre scarsamente attinente, aveva ad oggetto tesi sperimentale con casistica non geriatrica o tesi compilativa con argomenti geriatrici.
Il lavoro di laurea del ricorrente dal titolo “Interventi inappropriati di defibrillatori impiantati su pazienti con cardiopatia ipertrofica” è stato classificato dalla Commissione tra le “tesi sperimentali ultraspecialistiche, scarsamente attinenti” e pertanto gli è stato assegnato il punteggio di 2.
Viceversa, la tesi del controinteressato dr. Mone, dal titolo “Escursioni glicemiche e deficit cognitivo nel paziente diabetico anziano” è stata classificata quale “tesi sperimentale altamente attinente” e quindi ha riportato il punteggio di punti 7.
Tanto premesso, va rilevato in diritto che, sia il percorso metodologico seguito nell’elaborazione della criteriologia, sia l’applicazione che di quest’ultima è stata effettuata da parte della Commissione, si rivelano logici e congrui e dunque i provvedimenti impugnati, che ne rappresentano gli esiti, possono, all’esito di un controllo estrinseco di legittimità, ritenersi immuni dai vizi sollevati con il ricorso.
Il gravame va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite che liquida in complessivi euro duemila,00 (ovvero di euro mille/00 in favore di ciascuna di esse), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 07/09/2018