TAR Campania, Salerno, Sez. I, 12 giugno 2019, n. 986

Professore a contratto-Assegnazione ore-Motivazione

Data Documento: 2019-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Legittimità del provvedimento, atteso che il procedimento seguito dall’amministrazione risulta supportato da condivisibile motivazione e risponde all’esigenza di assicurare una razionale distribuzione delle ore di didattica.

Contenuto sentenza

N. 00986/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2018, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via [#OMISSIS#] D’Isernia 16; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex legein [#OMISSIS#], c.so [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58; 
nei confronti
il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del verbale del 10 [#OMISSIS#] 2018, reso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], con il quale viene approvata l’offerta didattica programmata ed erogata e la copertura corsi 2018-2019, così come proposta nel verbale n. 6 del 15 marzo 2018 reso dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica dell’ Università degli Studi di [#OMISSIS#];
per l’accertamento
della illegittimità della procedura seguita dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica, validata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale della medesima Università in ordine all’assegnazione del carico didattico inferente l’anno accademico 2018-2019, e per l’ottenimento di una pronuncia di merito anche per fini morali e risarcitori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata disposta, per l’anno accademico 2018-2019, l’assegnazione di ore di didattica a favore del ricercatore a tempo indeterminato ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed è stata a lui negata la didattica del corso di Termodinamica dell’Ingegneria Chimica, avendo egli manifestato la disponibilità ad assumere ulteriori corsi in eccesso con il proprio monte ore obbligatorio.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso nel quale ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione e di istruttoria; falsa ed errata interpretazione dell’art. 6 legge 240 del 30/12/2010; violazione dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei compiti didattici
3. Secondo la prospettiva del ricorrente, erroneamente si è ritenuto che la richiesta da questi operata fosse in eccedenza rispetto al numero di ore consentite dal Regolamento per la Disciplina dei Compiti Didattici e di Servizio [#OMISSIS#] Studenti dei Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e più specificamente dell’articolo 4, comma 2: un corso scoperto, ove vi fosse la disponibilità di un professore, avrebbe dovuto essere doverosamente e prioritariamente assegnato al medesimo (il superamento del monte ore essendo, all’evidenza, assorbito dal consenso dell’interessato).
Del resto, in ordine all’invocato affidamento prioritario al professore, la stessa legge [#OMISSIS#], all’art. 6 comma 2, aveva, non a [#OMISSIS#], fissato l’impegno orario dei professori relativamente alla didattica, servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento che individua in non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, al comma 3 l’impegno orario dei ricercatori a tempo indeterminato da dedicare a compiti di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un [#OMISSIS#] di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un [#OMISSIS#] di 200 ore in regime di tempo definito, contemplando l’ipotesi di assegnazione di corsi ufficiali ai ricercatori solo con il loro consenso al successivo comma 4.
Per tal via, il contestato affidamento dei corsi ai ricercatori avrebbe dovuto riguardarsi quale meramente residuale: e ciò anche in considerazione dell’utilizzo, da parte della [#OMISSIS#] richiamata, del [#OMISSIS#] “consenso” (che, non a [#OMISSIS#], a suo dire, non sarebbe utilizzato né al comma 2 dell’articolo citato, recante la disciplina dell’impegno orario dei professori, né al comma 3, individuativo dell’impegno orario dei ricercatori).
Per [#OMISSIS#], il medesimo comma 3 individuerebbe il limite [#OMISSIS#] di didattica integrativa che i ricercatori dovrebbero svolgere, rinviando ai regolamenti didattici per quel che attiene ai criteri ed alle modalità di svolgimento (che, tuttavia, l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] non aveva inteso disciplinare); di guisa che non era dato sapere come venissero governate le ore di didattica integrativa, che il legislatore fissa nel limite [#OMISSIS#] di 350 ore, e che i ricercatori hanno l’obbligo di espletare.
Eventuali insegnamenti rimasti scoperti, qualora i professori dell’Ateneo abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non siano disponibili a svolgere ulteriori corsi in eccesso rispetto al loro monte ore obbligatorio, potranno essere assegnati ai soggetti esterni all’Ateneo.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
L’ordinanza cautelare del Tar che ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata confermata dal Consiglio di Stato.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Non è fondata la censura di difetto di motivazione.
Dal verbale del 15.03.2018, n. 6, si evince ampiamente la motivazione dell’assegnazione a docente fittizio delle 120 ore relative al corso di Termodinamica dell’Ingegneria Chimica là dove il [#OMISSIS#], prof. Pantani, fa riferimento alla “procedura concorsuale in atto per una posizione di Professore Associato che prenderà servizio con tutta probabilità in tempo per l’inizio del primo semestre 2018-19. La presa di servizio di un Professore Associato richiede che venga a lui riservato un carico didattico pari a 12CFU. Il [#OMISSIS#] ritiene opportuno pertanto che 12CFU del SSD vengano lasciati disponibili (e quindi lasciati ad un docente “Fittizio” secondo la dicitura utilizzata dagli uffici) in maniera tale da poter essere affidati al nuovo Professore Associato. All’inizio del mese di Settembre ci sarà la possibilità di sostituire il “Fittizio” con docenti interni (in [#OMISSIS#] di mancata presa di servizio) e/o con il nuovo Professore Associato. Inoltre, il [#OMISSIS#] puntualizza che utilizzare un docente “Fittizio” evita di dover sottrarre carico didattico assegnato a docenti interni quando il nuovo Professore Associato prenderà servizio. Non va infine trascurata la possibilità che il nuovo Professore Associato prenda servizio in tempi così brevi da poter sostituire il “Fittizio” prima della compilazione delle schede SUA per la Didattica Erogata.”.
Il procedimento seguito dall’amministrazione risulta supportato da condivisibile motivazione e risponde all’esigenza di assicurare una razionale distribuzione delle ore di didattica.
6. Quanto alla lamentata violazione delle prerogative professionali del ricorrente il quale avrebbe fondata pretesa di chiedere la copertura di ben 350 ore di didattica, vale quanto già deciso da questo Tar [#OMISSIS#] sentenza 560 del 2016 richiamata dal Collegio quale precedente cui intende conformarsi ai sensi dell’art. 88, comma 2, c.p.a.
[#OMISSIS#] predetta sentenza è stato stabilito che: “Non è esatta, in tale prospettiva, l’interpretazione secondo cui dall’articolazione dell’art. 6 della Legge 240/2010 dovrebbe discendere una sorta di residualità dell’affidamento degli incarichi ai ricercatori: la [#OMISSIS#] si limita, infatti, a distinguere (al comma 3 ed al comma 4), i compiti di didattica integrativa (che il ricercatore è tenuto a svolgere nei limiti di un determinato monte ore: art. 6 c. 3, 1. 240/2010) dai compiti di didattica ordinaria (che il ricercatore è facultato a svolgere, su proposta della struttura didattica e previa acquisizione del suo consenso, acquisendo in tal [#OMISSIS#] il titolo di “professore aggregato”: art. 6, c. 4, 1. 240/2010).
La seconda eventualità, dunque, non legittima la sua pregiudiziale prefigurazione quale fattispecie in [#OMISSIS#] modo “straordinaria” o “derogatoria”, essendo piuttosto dettata dalla finalità di fugare definitivamente ogni dubbio su compiti e modalità di attribuzione dei compiti del ricercatore”.
7. Va infine rilevato che il ricorrente ha visto assegnatogli un carico didattico conforme a quanto stabilito dalla legge 240 del 2010, all’art. 6, e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti dei professori e ricercatori, D.R. 13.04.2015 rep. n. 1556, il quale all’art. 4, rubricato “compiti didattici dei professori di ruolo”, al comma 2 prevede che “nell’ambito delle ore da dedicare alle attività didattiche i professori in regime di tempo pieno svolgono, di [#OMISSIS#], 120 ore annue di attività didattica frontale; il numero di ore di attività didattica frontale può, anche per evitare un eccessivo frazionamento dellattività didattica, essere aumentato solo fino al 50%, per complessive 180 ore”.
Di tal che non sono configurabili pregiudizi a suo danno né economici né di carriera.
8. Dalle esposte motivazioni discende la infondatezza del ricorso.
La complessità della materia trattata giustifica la regolazione del carico delle spese nei sensi della loro integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 856 del 2018, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 12/06/2019