In sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento degli atti conclusivi della selezione pubblica per la stipula di un contratto di insegnamento, l’intervenuto esaurimento dell’incarico de quo e il ricorso da parte dell’università a personale docente interno per la realizzazione della corrispondente esigenza didattica per le annualità successive, impediscono l’attribuzione al ricorrente del medesimo bene della vita perseguito mediante la domanda di annullamento originariamente proposta, ma legittimano l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente.
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 2299
Ottemperanza annullamento atti conclusivi selezione pubblica stipula contratto di insegnamento-Risarcimento per equivalente
N. 02299/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gallo C.F. GLLGPP58D23A462H, con domicilio eletto in Salerno, via Carucci n.16, presso l’avv. Ragone;
contro
Università degli Studi di Salerno, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n.58;
nei confronti di
Salvatore Musto, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n.953/2011 del T.A.R. Campania – Salerno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza (n. 953/2011, emessa in relazione al ricorso n. 2255/2009) della cui ottemperanza si discute, è stata accolta la domanda dell’odierno ricorrente di annullamento degli atti conclusivi della selezione pubblica per la stipula del contratto di insegnamento, relativamente all’anno accademico 2009-2010, per il corso di Lingua spagnola V, corsi di studio specialistico in Letterature moderne comparate, indetta dall’Università degli Studi di Salerno con avviso di selezione pubblica del 24.6.2009: atti con i quali l’Amministrazione universitaria aveva conferito l’incarico al prof. Salvatore Musto.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che “il giudizio espresso dalla Commissione appare del tutto generico ed impenetrabile, non essendo possibile risalire, dal confronto dei titoli presentati dai candidati, quali siano le specifiche ragioni che abbiano condotto ad un giudizio di valore a conclusione del quale sia stato preferito un candidato rispetto all’altro” nonché “la non corretta e quindi illegittima attribuzione di ben 4 punti al controinteressato il quale, per questo, totalizzerebbe un punteggio pari a 43, inferiore a quello attribuito al ricorrente, pari a 45”, concludendo nel senso che “il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti meritano accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati e riposizionamento utile del ricorrente in qualità di primo nella relativa graduatoria”, mentre “riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni, sebbene se ne possano ravvisare in astratto gli estremi – avendo l’amministrazione universitaria operato con negligenza sia nella prima valutazione sia nella seconda, in fase di esecuzione dell’ordinanza di questo TAR, e quindi mettendo in atto un comportamento non solo illegittimo ma anche qualificabile come illecito – il Collegio ritiene, tuttavia, che l’illecito non abbia procurato in concreto danni patrimoniali, posto che l’annullamento degli atti impugnati ed il conseguente conferimento per intero dell’incarico comportano di per sé la piena soddisfazione del ricorrente, anche sotto il profilo economico. L’interessato potrà infatti svolgere le lezioni per le ore previste dal contratto e, per queste, essere remunerato. La possibilità di condurre l’attività accademica di docenza [#OMISSIS#] anche l’eventualità di danni indiretti derivanti dal non potere vantare un arricchimento del curriculumanche ai fini di eventuali successive opportunità”.
Con il presente ricorso di ottemperanza, quindi, la parte ricorrente, oltre a richiedere la realizzazione in forma specifica dell’interesse al conferimento del suddetto incarico di docenza, ha chiesto in via subordinata, per l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta di conferimento, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, con riferimento sia al mancato [#OMISSIS#] (pari ad € 3.707,61, da rivalutare), sia alla perdita di chance connessa alla possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori sei anni, sia al mancato accrescimento del curriculumed al deterioramento e/o omessa valorizzazione della propria immagine professionale, voci quest’ultime di cui viene chiesto il ristoro in via equitativa.
Con l’ordinanza n. 1580/2016 il Tribunale ha richiesto all’Università degli Studi di Salerno “documentati e puntuali chiarimenti in ordine:
– alle ragioni della mancata ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 953 del 23.5.2011 ed alla attuale possibilità della sua esecuzione in forma specifica, precisandone le modalità anche temporali;
– all’avvenuto espletamento dell’incarico da parte del controinteressato ed all’eventualmente avvenuto rinnovo dello stesso, precisando l’importo corrisposto”.
Alla suddetta ordinanza l’Amministrazione ha dato riscontro con i documenti trasmessi in data 16.8.2016, ed in particolare con la relazione prot. n. 32288 dell’8.6.2016, con la quale ha evidenziato che:
– non risulta più possibile il conferimento al ricorrente dell’incarico di insegnamento oggetto di controversia, essendo lo stesso relativo all’anno accademico 2009/2010, in relazione al quale l’Amministrazione aveva ritenuto di selezionare risorse esterne all’Ateneo, attesa la carenza di persona docente interno;
– l’incarico suindicato si è concluso ed a partire dall’anno accademico successivo è stato affidato a risorse interne all’Ateneo;
– l’unica forma di ristoro riconoscibile al ricorrente è quella corrispondente al corrispettivo del contratto di insegnamento, pari ad € 3.707,61.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, alla luce delle documentate allegazioni dell’Amministrazione universitaria, non sia allo stato possibile il soddisfacimento in forma specifica dell’interesse pretensivo della parte ricorrente: l’intervenuto esaurimento dell’incarico de quo, ed il ricorso da parte dell’Università a personale docente interno per la realizzazione della corrispondente esigenza didattica per le annualità successive, impediscono infatti l’attribuzione al ricorrente del medesimo bene della vita perseguito mediante la domanda di annullamento originariamente proposta.
Fondata, invece, è la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, formulata in via subordinata dalla parte ricorrente.
Al riguardo, non può assumere rilevanza ostativa la statuizione reiettiva della analoga domanda proposta dalla parte ricorrente con il ricorso originario, contenuta nella sentenza n. 953/2011, in quanto connessa alla possibilità, allora astrattamente sussistente, di soddisfacimento in forma specifica dell’interesse di parte ricorrente, che si è visto essere ormai irreversibilmente preclusa: diversa e più articolata del resto, oltre che incentrata su fatti sopravvenuti (alla sentenza n. 953/2011), è la causa petendi dell’azione risarcitoria proposta con il presente ricorso di ottemperanza, rispetto a quella formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, fondandosi essa sul disposto (e sul verificarsi delle evenienze da esso contemplate) di cui all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., ai sensi del quale “può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza (…) azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato”.
Tanto premesso, e rilevato che sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria si è già positivamente espresso questo Tribunale con la sentenza della cui ottemperanza si tratta (sì che, sul punto, può rinviarsi alle considerazioni con essa formulate), è fondata la domanda di condanna dell’Università degli Studi di Salerno relativamente al mancato [#OMISSIS#], correlato al corrispettivo che il ricorrente avrebbe percepito qualora avesse espletato l’incarico illegittimamente non conferitogli e pari, alla luce delle stesse allegazioni dell’Amministrazione intimata, ad € 3.707,61 (cfr., sul punto, la citata relazione prot. n. 32288 dell’8.6.2016, pag. 6).
Poiché la suddetta somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita dal ricorrente per lucrarne un vantaggio finanziario, deve riconoscersi anche il ristoro del corrispondente danno, forfettariamente risarcibile a mezzo degli interessi al saggio legale, che deve essere calcolato non sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno: sulla somma così calcolata saranno infine dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
Nessun risarcimento deve essere invece riconosciuto relativamente alla chance avente ad oggetto il rinnovo dell’incarico, avendo l’Amministrazione dimostrato che essa non avrebbe potuto di fatto trovare realizzazione, essendosi avvalsa, per gli anni accademici successivi a quello di riferimento dell’incarico de quo, di personale docente interno.
Inammissibile è infine la domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno cd. curriculare, connesso al mancato accrescimento del bagaglio professionale del ricorrente ed alla valorizzazione della sua immagine professionale: essa infatti è del tutto genericamente formulata, non essendo indicato l’ambito di svolgimento dell’attività professionale del ricorrente, né dimostrato che la partecipazione alla procedura selettiva de qua non abbia avuto carattere meramente episodico, ciò al fine di verificare in concreto l’an ed il quantum dell’incidenza pregiudizievole, sotto il profilo esaminato, del mancato svolgimento da parte sua dell’incarico di insegnamento di cui si tratta.
Infine, le spese seguono la (parziale) soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 806/2016:
– lo accoglie in parte e condanna per l’effetto l’Università degli Studi di Salerno al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 3,707,61, oltre interessi legali e rivalutazione, nei termini precisati in motivazione;
– condanna l’Università degli Studi di Salerno alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500,00 oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Urbano, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/10/2016