L’articolo 16, comma 3, lett. i), legge 30 dicembre 2010, n. 240, in combinato disposto con l’art. 6, comma 9, dpr 12 aprile 2001, n. 222, prevede che la commissione esaminatrice, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, debba essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 120; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2515).
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6 aprile 2016, n. 876
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione delle commissioni esaminatrici
N. 00876/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1696 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv. Sabato [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] De Vita, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Piave, 1;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, al Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58;
Commissione Giudicatrice della Procedura di Selezione per il Reclutamento di un Ricercatore a t. d. presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – Settore 11/D2 – Settori Scientifico Disciplinari M-EDF/01 – M-EDF/02 – M-PED/03 – Cod. Concorso ARIC/FE/01, presso l’Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Vastola [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Italo [#OMISSIS#], con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;
per l’annullamento
– a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, rep. n. 2933/2015, prot. n. 43682 del 13.07.2015, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 14.07.2015, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a t. d. presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – Settore 11/D2 – Settori Scientifico Disciplinari M-EDF/01 – M-EDF/02 – M-PED/03 – Cod. Concorso ARIC/FE/01, e dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Vastola;
– b) di tutti gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento in esame e, in specie:
– della “relazione riassuntiva” della Commissione, sottoscritta in data 22.06.2015, in una alle schede redatte con i punteggi e i giudizi, attribuiti ai singoli candidati;
– del verbale della seduta del 22.06.2015, fissata per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in una all’avviso di convocazione dei candidati, pubblicato;
– del verbale dell’11.05.2015, d’espressione dei giudizi, relativi alla valutazione preliminare comparativa dei candidati, unitamente a tutti i relativi allegati;
– del verbale del 9.04.2015, con cui la Commissione ha adottato i “criteri di massima della procedura”, in una a tutti i relativi allegati;
– c) dei decreti rettorali, rep. n. 726/2015 del 23.02.2015, rep. n. 3517/2014 del 13.11.2014 e rep. n. 2992 del 9.10.2014, nonché delle presupposte delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, riguardanti la nomina della Commissione giudicatrice, del decreto rettorale rep. n. 1701 del 22.04.2015, di proroga dei termini per la conclusione della procedura, nonché delle note del Direttore Generale dell’Università, prot. n. 63698 del 18.11.2014, n. 15969 del 9.03.2015 e n. 28331 del 28.04.2015, di risposta ai rilievi sollevati dal ricorrente;
– d) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto rettorale, rep. n. 2450 prot. n. 42493 del 7.08.2014, d’indizione della selezione per cui è causa;
– e) d’ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e di Vastola [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016, il dott. [#OMISSIS#] Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, premesso di vantare “un curriculum scientifico, formativo e culturale di tutto rilievo, specie nel settore scientifico – disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività sportive)”; che, a seguito della pubblicazione del bando, di cui al decreto rettorale rep. n. 2450 del 7.08.2014, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione indicata in epigrafe, all’uopo allegando i titoli e le pubblicazioni valutabili; che, nell’ambito della selezione, indetta con decreto rep. n. 2992/2014, era stata nominata la commissione giudicatrice, poi modificata nella sua composizione, una prima volta (decreto rep. n. 3517/2014), per dimissioni di un commissario e una seconda volta (decreto rep. n. 726/2015), per incompatibilità del commissario subentrante; che, all’esito, la commissione giudicatrice era risultata composta da due membri appartenenti al settore M-PED/03 (Rossi e Rivoltella) e da un componente di M-EDF/01 ([#OMISSIS#]) (nessuno, dunque, appartenente al settore scientifico – disciplinare M-EDF/02); che, nel corso della procedura, aveva “vibratamente segnalato l’illegittima composizione della commissione valutatrice, siccome priva di docenti appartenenti al settore scientifico – disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive”, di suo riferimento, senza peraltro ricevere alcun adeguato riscontro; che, con verbale del 9.04.2015, la Commissione, “nella sua perdurante, invalida composizione”, aveva adottato i “criteri di massima della procedura”, in forza dei quali aveva effettuato, in data 11.05.2015, la valutazione preliminare dei concorrenti, ammettendone sei, tra cui il ricorrente, alla successiva fase di discussione dei titoli e della produzione scientifica; che, in data 29.05.2015, al n. 676, era stato pubblicato, all’Albo di Ateneo, l’avviso, prot. n. 35150 del 29.05.2015, recante l’elenco dei candidati (tra cui il ricorrente), ammessi alla “discussione pubblica del titoli e delle pubblicazioni”, per la data del 22.06.2015; sennonché, alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi non era stata abbinata l’obbligatoria pubblicazione all’Albo di Ateneo, venti giorni prima dello svolgimento della discussione, dei “motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa”, la quale, a termini di bando, aveva “valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione”; che, in data 22.06.2015, s’era tenuta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, i cui esiti erano stati appresi dai candidati, solo con la pubblicazione, in data 14 luglio, del decreto rettorale d’approvazione degli atti del concorso, da cui era emerso che il ricorrente s’era graduato al secondo posto, alle spalle del dott. [#OMISSIS#] Vastola (unico, tra tutti i candidati della selezione, già dottore di ricerca, e assegnista di ricerca, presso l’Università di Salerno) il quale aveva beneficiato, proprio per tale sua ultima attività, di un punteggio di ben 10 punti su 10 per “attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri”; inoltre, “a fronte delle sole dieci pubblicazioni ammesse al dott. Vastola, la Commissione gli aveva attribuito un punteggio, per la produzione scientifica, superiore a quello attribuito al ricorrente, con dodici pubblicazioni ammesse”; tanto premesso, avverso gli atti e provvedimenti, in epigrafe specificati, articolava le seguenti censure:
– 1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 DELLA L. N. 24012010 – ART. 3 D. M. ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA N. 243 DEL 25.05.2011 – ART. 13 D. M. ISTRUZIONE 249/2010) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE REP. N. 2456 DEL 7.08.2014 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE –ARBITRARIETÀ – INIQUITÀ – SVIAMENTO): il dott. Vastola sarebbe stato illegittimamente collocato al primo posto della graduatoria di merito, in luogo del ricorrente;
1.1 Anzitutto, al medesimo erano stati attribuiti ben 10 punti – il massimo – per la previsione, tra i criteri di valutazione dei “titoli e curriculum”, stabiliti dalla Commissione nel verbale del 9.04.2015, del punteggio di 10 punti sui 40 totali assegnabili (il 25% del totale per i titoli), per lo svolgimento di “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri”, nel cui ambito la Commissione aveva enucleato la voce “assegni di ricerca”, destinataria di punti 2,5 per anno (in proiezione triennale, meglio valutati persino del dottorato di ricerca); in tal modo, il dott. Vastola aveva ottenuto il massimo (10 punti), per il titolo d’assegnista di ricerca, svolto proprio presso l’Università di Salerno; al fine di porre in risalto “la clamorosa iniquità, sproporzione ed i rischi di condizionare gli esiti del concorso (come poi in realtà è avvenuto)” di tale modus operandi, il ricorrente rappresentava che, per il concorso “gemello”, a un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 dello stesso Settore Concorsuale 11/D2, svoltosi presso la medesima Università, quasi contestualmente a quello per cui è causa, la Commissione (composta pure con due terzi degli stessi componenti – professori Rivoltella e Rossi – della Commissione della procedura in esame) non aveva previsto alcuno specifico punteggio, per i contratti e gli assegni di ricerca, valutandoli, come prevede la legge (art. 3 co. II D. M. 243/2011), nell’ambito della “Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri”, con un punteggio massimo di 3 punti su 40, con un’incidenza, cioè, del 7,5% sul totale del punteggio per titoli curriculari. “Del tutto inspiegabile e arbitrario”, pertanto, si presentava l’operato della Commissione, consistito nell’ ”enucleare, nella vasta gamma di titoli riguardanti attività formative e di ricerca (alta formazione, specializzazioni, borse di studio post laurea, stage, altri corsi), solo contratti ed assegni di ricerca”.
1.1.1 “Ancor più grave”, per il ricorrente, che tale attività fosse stata considerata valutabile, anche per lo svolgimento, in contemporaneità con il dottorato di ricerca, com’era avvenuto per il dr. Vastola che, per lo stesso periodo del percorso di studi del dottorato di ricerca (tre anni accademici più un anno di preparazione della tesi finale), aveva conseguito un punteggio doppio, così generando un’inammissibile duplicazione di punteggi, per attività di formazione e ricerca contestualmente svolte, laddove gli assegni di ricerca sono normalmente previsti, soltanto dopo l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca.0
1.1.2 Né, a giustificazione di tale punteggio, poteva condividersi quanto esposto nel giudizio complessivo della Commissione, riferito al dr. Vastola, in ordine al valore degli assegni di ricerca, posto che, nella specie, la valutazione andava realizzata “rispetto al profilo e non alle attività di ricerca”, non concorrendosi per l’attribuzione di assegni di ricerca ma di posti di ricercatore (attività che, a norma dell’art. 24 della l. 240/2010, comprende non solo attività di ricerca, ma anche di didattica, di didattica integrativa e di servizio per gli studenti, annoverate nella tipologia di lavoro dipendente subordinato, con conseguente assoggettamento alle statuizioni concorsuali pubbliche, le quali impongono che la valutazione deve realizzarsi all’interno delle declaratorie del Settore Concorsuale 11/D2 e del profilo con l’indicazione dei Settori scientifico disciplinari, nel caso di specie M-PED/03, M-EDF/01 e M-EDF/02”); sicché la Commissione aveva riportato un dato, afferente l’impegno di ricerca, che non poteva essere scambiato per l’obiettivo della valutazione nel concorso.
1.2 Inoltre, al ricorrente non era stato attribuito alcun punteggio per titoli, nell’ambito della “Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri”, malgrado lo stesso avesse documentato lo svolgimento di un’attività istituzionale di formazione internazionale post laurea magistrale, di 60 crediti sulla ricerca in campo motorio sportivo presso l’Università degli studi West Savaria dell’Ungheria; e la mancata attribuzione di tale punteggio minava, a suo avviso, gli esiti del concorso.
1.3 D’altro canto, “iniquo e arbitrario” sarebbe stato il punteggio, attribuito dalla Commissione al dr. Vastola, per la valutazione della produzione scientifica; in particolare, la Commissione aveva eliminato, dalla valutazione, il parametro della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato” e quello relativo agli indicatori bibliometrici, “in palese contrasto non solo con le regole della selezione, ma soprattutto con quanto dalla stessa Commissione stabilito in sede di adozione dei criteri di massima (allegato 1.1 al verbale del 9.04.2013)” dove era stato chiarito che l’attribuzione dei punteggi per la valutazione definitiva dei candidati veniva effettuata “in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare” (espressione ribadita anche nella parte, riguardante i punteggi per le pubblicazioni scientifiche); sicché, in tal modo, tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sarebbero stati indebitamente eliminati:
– a) gli aspetti quantitativi bibliometrici, necessari a misurare la qualità e la quantità della produzione scientifica, nonché la sua diffusione e l’impatto, che erano stati del tutto emarginati, malgrado il profilo del concorso ricomprendesse i SSD M-EDF/01 e M-EDF/02, che sono notoriamente bibliometrici, rispetto al SSD M-PED/03, non bibliometrico;
– b) la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricorrente, “di gran lunga maggiore e più significativa (di quella) del dott. Vastola”: tale profilo valutativo era stato “letteralmente azzerato nella selezione, confondendo il numero massimo dei prodotti scientifici – 12 – oggetto di specifica valutazione, con la produzione scientifica complessiva desumibile dai dati curriculari, così generandosi la perversa conseguenza di omettere nella valutazione tale parametro”, che si poneva come fattore di notevole vantaggio per il ricorrente.
1.3.1 Un’altra anomalia era rappresentata dalla circostanza che, nella valutazione di merito delle pubblicazioni esibite, il numero minore di pubblicazioni aveva determinato un punteggio (somma delle singole valutazioni) maggiore; era accaduto, infatti, che il dott. Vastola, con sole dieci pubblicazioni ammesse, aveva ottenuto un punteggio, superiore a quello del ricorrente, con ben dodici pubblicazioni ammesse; e lasciava, del resto, “scettici”, “l’utilizzo dei quattro descrittori a – b – c – d, nel verbale che riporta il punteggio delle pubblicazioni, palesemente funzionale a lasciare eccessiva discrezionalità nell’attribuzione di un punteggio – da 0 a 1 – senza le dovute limitazioni discendenti dall’obbligo di motivazione”.
1.4 Quanto agli indicatori bibliometrici, infine, altra illegittimità era rappresentata, ad avviso del ricorrente, dalla mancata attribuzione dei punti cd. bibliometrici, “malgrado la pubblicazione di ben 8 su 12 prodotti scientifici sul database ISI e Scopus”; il bando, sul punto, prevedeva la valutazione anche della parte, inerente ad alcuni indicatori (articoli indicizzati, citazioni della rivista, citazioni del singolo articolo, citazioni del candidato con i relativi fattori di impatto, etc.), che, “nonostante dettagliata nei criteri non si è poi realizzata determinando una sperequazione tra il ricorrente, che ha prodotto anche autodichiarazione del possesso di tali parametri, e il dott. Vastola che non ha alcun dato da esibire”. Da quanto precede emergeva, in definitiva, “l’illegittima attribuzione di un punteggio maggiore al dott. Vastola”, rispetto al ricorrente;
– 2) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35 co. III LETT. E) DEL D. LGS. N. 165/2001 – ART. 16 CO. III LETT. I) DELLA L. N. 240/2010 – ART. 8 co. III D. P. R. N. 222/2011) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 co. II DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO RETTORALE REP. N. 2456 DEL 7.08.2014 E DEGLI ARTT. 20 E 10 DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 3434 DEL 21.11.2013 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO):
2.1 La commissione del concorso era composta dai professori: – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rossi (ordinario di Didattica e pedagogia speciale – M-PED/03); – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario di Didattica e Pedagogia sperimentale – M-PED/03); – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie – M-EDF/01). Sicché la commissione, per il reclutamento di un ricercatore nel profilo afferente ai Settori Scientifico – Disciplinari M-EDF/01 – M-EDF/02 – M-PED/03, era risultata composta da esperti di soli due SSD (M-PED/03 e M-EDF/01) e da nessun esperto del SSD M-EDF/02.
2.2 L’art. 35 co. III, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 impone che le commissioni giudicatrici siano composte “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”; tale norma doveva trovare, per la sua [#OMISSIS#] generale, applicazione anche nella specie (era citata giurisprudenza a sostegno); inoltre, a norma dell’art. 16, comma 3, lett. i) della l. n. 240 del 2010, era prescritto, “quand’anche nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale”, che la Commissione fosse composta da almeno un docente per ciascun settore scientifico – disciplinare (era citata giurisprudenza a sostegno, seguita dall’esposizione delle caratteristiche precipue dei quattro settori scientifico – disciplinari M-PED/03, M-PED/04, M-EDF/01 e M-EDF/02).
2.3 Sul piano regolamentare, al concorso in esame (stante il rinvio disposto dal co. III dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato”, relativo ai concorsi per ricercatore), s’applicava la disciplina, stabilita nell’art. 10 dello stesso regolamento, in tema di composizione delle commissioni giudicatrici, che, al co. III, prevede che “I componenti della Commissione devono essere individuati tra professori di I fascia, o docenti stranieri di posizione accademica corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel bando o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”. L’art. 6 del decreto rettorale d’indizione della selezione prevedeva la presenza di “almeno un commissario” appartenente allo specifico settore scientifico – disciplinare indicato nel bando; con la conseguenza che, stante la espressa indicazione nel bando di tre settori scientifico disciplinari, ognuno di essi doveva essere rappresentato nella formazione della commissione giudicatrice.
2.4 Andava smentito l’assunto dal Direttore Generale dell’Università, nelle risposte fornite al ricorrente agli inviti, da questi formulati in via stragiudiziale a modificare la composizione della Commissione, nelle quali lo stesso sosteneva che non vi fossero componenti appartenenti al SSD M-EDF/02, ricompresi nel Settore Concorsuale 11/D2, individuabili nelle “liste degli aspiranti commissari sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 240/2010. Il comma 3 dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo, infatti, prevede che “i componenti della Commissione devono essere individuati tra professori dl I fascia, o docenti stranieri di posizione accademica corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel bando o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”. Nello stesso Regolamento è previsto, al comma 5 dello stesso articolo 10, che “gli altri due componenti della Commissione sono estratti a sorte da una lista di quattro nominativi proposta dallo stesso Consiglio di Dipartimento individuati nelle “liste degli aspiranti commissari sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, di nominativi che, pur non appartenendo alle predette liste, siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione delle stesse”. Sicché sarebbe stata erronea “l’affermazione secondo cui i componenti della Commissione debbano appartenere al Settore Concorsuale dichiarato nel bando, nel caso in esame, l’11/D2. La congiunzione (disgiuntiva o alternativa) “o” tra “ appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione” e “al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel bando” di cui al precitato art. 10 co. III del Regolamento, infatti, escludeva chiaramente, per il ricorrente, “il vincolo di appartenenza del SSD indicato al SC presente sul bando per le nomine dei componenti”. Inoltre, se lo stesso Regolamento prevedeva, al comma 5 dell’art. 10, la possibilità di individuare i quattro nominativi (da cui estrarre i due componenti nominati) tra coloro “che pur non appartenendo alle predette liste, siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione delle stesse”, era chiara la ratio, coerente con quella della l. n. 240/2010, finalizzata, per l’appunto, a poter soddisfare in tutte le circostanze l’esigenza di offrire piena corrispondenza scientifica tra i SS. SS. DD. d’appartenenza degli esperti valutatori e i profili da valutare. Di conseguenza, non sarebbe stato vero quanto sostenuto dall’Università, vale a dire che tra gli ordinari non vi fossero altri appartenenti al SSD M-EDF/02, “essendovi di contro altri cinque ordinari del SSD M-EDF/02, che, a norma dell’art. 10 co. V del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato, andavano scrutinati per la nomina a componente della commissione, per garantire la presenza di “almeno un commissario appartenente allo specifico settore scientifico – disciplinare M-EDF/02, indicato nel bando”. Senza considerare che, nei decreti di costituzione della Commissione, non s’evidenziava “un formale interpello e conseguente rifiuto di partecipazione alla stessa del prof. Lipoma (unico appartenente al SSD M-EDF/02 del SC 11/D2)”.
2.5 In definitiva, erano da ritenersi viziate l’intera procedura selettiva e, in particolare, i criteri di cui s’era dotata la Commissione, posto che l’assenza di un componente di appartenenza al settore M-EDF/02 aveva certamente inciso sulla loro formulazione.
– 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO RETTORALE REP. N. 2456 DEL 7.08.2014 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO): l’Amministrazione aveva pubblicato, all’Albo Ufficiale di Ateneo, in data 29.05.2015, l’elenco dei candidati ammessi alla “discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni”, ma aveva omesso la contestuale pubblicazione, allo stesso Albo, dei giudizi analitici, relativi alla valutazione preliminare comparativa. Tuttavia, a norma dell’art. 7, co. 6, del bando, era prescritta la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo dell’elenco dei candidati ammessi, “unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa”, con “valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione”, e ciò venti giorni prima dello svolgimento della discussione. L’omessa pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo dei motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nel termine prescritto, minava, per il ricorrente, la legittimità dell’intera procedura selettiva.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Salerno, con memoria di stile, indi depositando la documentazione pertinente al ricorso e una memoria difensiva, nella quale controdeduceva analiticamente ai singoli motivi di ricorso, concludendo per il suo rigetto, perché infondato.
Seguiva la produzione di documentazione, per il ricorrente.
Si costituiva, quindi, in giudizio il controinteressato Vastola [#OMISSIS#], con memoria in cui replicava, distintamente, alle doglianze del ricorrente, che considerava inammissibili e, in ogni caso, infondate nel merito.
Abbinata – all’udienza in camera di consiglio del 9.09.2015 – l’istanza cautelare al merito, nell’imminenza della discussione erano depositati scritti difensivi, in cui le parti costituite ribadivano e precisavano le proprie rispettive argomentazioni.
Seguiva il deposito di documenti, nell’interesse dell’Amministrazione e del controinteressato, e di precedenti giurisprudenziali, nell’interesse del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 9.02.2016, il gravame era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va esaminata, per prima, la seconda censura dell’atto introduttivo del giudizio, che riguardando la dedotta illegittimità della composizione della commissione giudicatrice della selezione pubblica de qua, è in grado, potenzialmente, di determinarne il travolgimento.
Rimandando, quanto agli aspetti fattuali, a quanto esposto in narrativa, in diritto viene in rilievo, nella specie, la dedotta violazione di norme sia legislative, sia regolamentari, sia della lex specialis, indittiva della stessa selezione.
Le norme legislative richiamate sono l’art. 35 (“Reclutamento del personale”), comma 3, lett. e), del d. l.vo n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), l’art. 16 (“Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale”), comma 3, lett. i), della l. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) e l’art. 8 (“Lavori delle commissioni”), comma 3, del d. P. R. n. 222/2011 (“Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”).
Secondo la prima di tali disposizioni: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (…) e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Per la seconda delle richiamate disposizioni: “I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: (…) i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico – disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico – disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico –disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura”.
Per la terza disposizione: “La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione”.
Per quanto concerne, poi, la violazione delle norme regolamentari, vengono in rilievo gli artt. 20 e 10 del vigente “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con Decreto Rettorale 21.11.2013, rep. n. 3434, modificato con Decreto Rettorale 30.05.2014, rep. n. 1672 (in vigore dal 31/05/2014).
Secondo l’art. 20 (“Commissione giudicatrice”) cit.: 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto, pubblicato all’Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo. 2. La Commissione di selezione è composta da tre professori, di prima e di seconda fascia o equivalenti se stranieri, dei macrosettori concorsuali oggetto del bando, designati direttamente dal Consiglio del Dipartimento interessato. Se il bando indica uno specifico settore scientifico – disciplinare, la Commissione deve includere, al proprio interno, almeno un commissario appartenente al medesimo settore scientifico – disciplinare. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo sulla costituzione e i lavori della Commissione giudicatrice, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del presente Regolamento”.
Secondo l’art. 10 (“Commissione giudicatrice”) cit.: 1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, ed è composta da tre membri, in maggioranza esterni all’Ateneo. 2. Il Dipartimento delibera nella composizione ristretta ai soli professori di prima fascia. 3. I componenti della Commissione devono essere individuati tra professori di I fascia, o docenti stranieri di posizione accademica corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel bando o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. 4. Il Consiglio di Dipartimento designa un componente della Commissione scegliendolo fra i professori di prima fascia dell’Ateneo o di altri Atenei. Nelle procedure relative a posti di professore di II fascia, il Consiglio di Dipartimento può designare, come commissario interno, un professore di II fascia dell’Ateneo, appartenente al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel Bando o, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro – settore. 5. Gli altri due componenti della Commissione sono estratti a sorte da una lista di quattro nominativi proposta dallo stesso Consiglio di Dipartimento individuati nelle “Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, di nominativi che pur non appartenendo alle predette liste, siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione delle stesse. In tale seconda ipotesi, l’aspirante commissario dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. Nelle procedure di selezione relative a posti di professore di I fascia uno dei due componenti esterni può essere individuato tra studiosi di università di un altro Paese OCSE, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. 6. L’estrazione a sorte è effettuata, con modalità tali da assicurare segretezza, da un’apposita Commissione nominata dal Rettore e composta da due professori di prima fascia e due funzionari dell’Ufficio competente di Ateneo. 7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi (del) dell’articolo 6, comma 7 della Legge n. 240/2010. 8. Il Decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo. 9. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la commissione devono essere presentate dai candidati al Rettore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissi