Il concorso pubblico, non diversamente da ogni altra procedura concorsuale, deve essere espletato sulla base della normativa esistente alla data di pubblicazione del bando, sulla base del principio del “tempus regit actum” da riferirsi, però, all’intera procedura selettiva, per l’effetto interamente disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento in cui essa ha inizio (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 608/2013), con la conseguenza che, mentre le norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano i concorsi già banditi, a meno che non si tratti di norme interpretative o non sia espressamente stabilito dalla stessa norma (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 124/2011).
Ne consegue, dunque, come l’art. 23, comma 4, della l. n. 240/2010, così come modificato per effetto del recente intervento legislativo, sia, nel caso di specie, del tutto irrilevante ai fini di una corretta ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, applicandosi esso alle sole procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2017, in ragione della natura innovativa e non già meramente interpretativa di tale norma, atteso il suo tenore letterale e la finalità con essa espressamente perseguita (“favorire l’utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo” previsti a decorrere dall’anno 2018; in tal senso, l’art. 1, comma 338, della l. n. 232/2016), e non avendo il legislatore previsto un’applicazione retroattiva della stessa.
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6 luglio 2018, n. 1026
Procedura concorsuale professore seconda fascia-Successione di norme-Normativa applicabile
N. 01026/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] Incagliati, n. 2;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] Da Brescia, n. 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in [#OMISSIS#], largo Dogana Regia, n. 15;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], prot. 74769 del 10 aprile 2017, rep. n. 2380/2017, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice [#OMISSIS#] procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il Settore scientifico disciplinare IUS/05, settore concorsuale l2/E3;
– di tutti gli atti ed i verbali della commissione medesima, [#OMISSIS#] parte in cui [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato ammesso alla procedura e dichiarato vincitore, anziché esserne escluso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
– del provvedimento non conosciuto, ma a quanto sembra del 4 [#OMISSIS#] 2017, di cui alla proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, alla delibera del Consiglio di Amministrazione e al decreto rettorale, non conosciuto, con cui è stata disposta la chiamata di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] all’insegnamento di “Diritto Bancario”;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna gli atti del concorso bandito dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] il 9 agosto 2016, per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010 (c.d. “legge [#OMISSIS#]”), di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E3, Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, con profilo didattico e di ricerca in linea con il settore scientifico disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia, ed in particolare, il decreto rettoriale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice, [#OMISSIS#] parte in cui il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (collocatosi al primo posto, immediatamente prima della ricorrente, [#OMISSIS#] graduatoria finale stilata dalla commissione giudicatrice all’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati) è stato dichiarato idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, evidenziando come costui, piuttosto, avrebbe dovuto essere escluso dalla relativa procedura.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tali atti, [#OMISSIS#] sola parte in cui in essi non si esclude il controinteressato, assumendone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art 18, comma 4, legge 240/2010 e all’art 2 del bando di concorso; Violazione dei principi della legge 241/90 ed eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei presupposti”, in relazione alla circostanza che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non avrebbe avuto titolo a partecipare al concorso per cui è causa, atteso che:
– il bando di concorso prevede, in ossequio all’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, la specifica destinazione della procedura a candidati esterni all’Università di [#OMISSIS#], precludendo espressamente il relativo art. 2 (“Requisiti per l’ammissione alla selezione”) la candidatura a “coloro i quali alla scadenza del bando: – abbiano prestato servizio nell'[#OMISSIS#] triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#]”;
– il controinteressato, invece, a quanto risulta dal suo curriculum, a partire dal 2013 e a valere sull'[#OMISSIS#] triennio: i) avrebbe svolto attività d’insegnamento nell’Università di [#OMISSIS#] presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (a.a. 2012/2013); ii) sarebbe stato docente a contratto nel corso “Grandi imprese in crisi e concorrenza”, integrativo dell’insegnamento ufficiale di Diritto commerciale [#OMISSIS#] Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università (a.a. 2012/2013); iii) sarebbe stato tutor del corso di perfezionamento post laurea in “Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari” della durata di 120 ore, organizzato, ancora una volta, dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] (a. a. 2012/2013); iv) inoltre, sempre presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#], sarebbe membro, a partire dal 2013, di numerosi progetti di ricerca “Farb” della durata di 24 mesi ciascuno ( nel 2013, “Le agenzie di rating” e nel 2014 “Finanza etica e Finanza islamica: due modelli a confronto per un nuovo contesto di sviluppo” e “Il passaggio generazionale nell’impresa: la successione mortis causa nelle partecipazioni di S.p.A. e S.r.l. e il legato d’azienda”);
– la recente modifica dell’art. 23, comma 4, della l. n. 240/2010, dovuta all’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non troverebbe applicazione al [#OMISSIS#] di specie, essendo intervenuta nelle more della procedura di valutazione comparativa per cui è causa e non potendo applicarsi retroattivamente, attesa la natura non interpretativa della [#OMISSIS#].
Si costituiva in giudizio il controinteressato, evidenziando in punto di fatto come:
– l’attività di insegnamento presso la scuola di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2012/2013 e quella nell’ambito del corso “Grandi imprese in crisi e concorrenza” non rileverebbero, non rientrando nel triennio di riferimento (compreso tra l’8 settembre 2013 e l’8 settembre 2016), essendo rispettivamente terminate il 10 ed il 13 giugno 2013;
– la nozione di servizio, astrattamente utile ai fini dell’applicazione del citato art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, debba essere circoscritta alla sola attività di docenza, con conseguente irrilevanza dell’attività prestata quale tutor nel Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari e della partecipazione ad alcuni progetti di ricerca, per i quali non è previsto alcun tipo di compenso e/o di retribuzione.
Lo stesso controinteressato proponeva, inoltre, ricorso incidentale avverso gli stessi atti della procedura “limitatamente e [#OMISSIS#] parte in cui” la ricorrente principale sarebbe, comunque, stata valutata idonea ed inserita al secondo posto della graduatoria, evidenziando come:
– quest’[#OMISSIS#] avrebbe dovuto, innanzi tutto, essere esclusa dalla procedura ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, per aver reso una dichiarazione sostitutiva (in tesi) non veritiera delle “pubblicazioni scientifiche” in suo presunto possesso, avendo essa dichiarato, nel suo curriculum professionale, oltre che nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate e nell’ulteriore dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando, di essere autrice di due volumi espressamente qualificati come “monografie”, di cui una (“L’ordinamento finanziario dell’U.E. dopo la crisi. La difficile conquista di una dimensione europea”) non sarebbe affatto integralmente riferibile alla candidata, il cui contributo al volume sarebbe stato piuttosto modesto (pari a 51 pagine su un totale di 183), come risulta dall’[#OMISSIS#] pagina di tale volume, e l’altra (“Le agenzie di rating. Regime disciplinare e [#OMISSIS#] evolutivi”) sarebbe “praticamente identica alla precedente tesi” di dottorato “Il ruolo delle agenzie di rating nel mercato finanziario”;
– il giudizio collegiale espresso dalla commissione giudicatrice sulla domanda della ricorrente principale sarebbe (oltre che palesemente erroneo in punto di fatto), comunque, del tutto illogico ed irragionevole sul piano valutativo in relazione ad una serie di pretese incongruenze nei giudizi al riguardo espressi dai vari componenti della medesima commissione;
– tale commissione non avrebbe, inoltre, potuto predisporre una graduatoria dei candidati a seconda del [#OMISSIS#] o minore grado di idoneità e/o di congruità riconosciuto [#OMISSIS#] stessi bensì limitarsi a “individua(re) il candidato qualificato o maggiormente qualificato” come stabilito al comma 4 dell’art. 9 del bando.
Si costituiva in giudizio anche l’Università di [#OMISSIS#], sostenendo l’infondatezza del ricorso principale, non essendo il vincitore legato all’ateneo da alcun “rapporto di servizio”, né a tempo indeterminato (come professore strutturato) né a tempo determinato (come titolare di assegno di ricerca), né nei tre anni precedenti, né in data ancora anteriore, avendo egli stipulato con l’Università, nel triennio di riferimento, esclusivamente due contratti di qualche ora per lo svolgimento di un’attività di natura occasionale, [#OMISSIS#] e senza alcun vincolo di subordinazione.
La ricorrente proponeva, poi, ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti dell’Università di chiamata in servizio del controinteressato vincitore, con l’affidamento dell’insegnamento vacante di “Diritto Bancario”, sostenendone l’illegittimità in via derivata.
Seguivano ulteriori memorie difensive.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2018, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Per quanto concerne, innanzi tutto, l’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale, il Collegio si richiama ai principi posti dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, con particolare riferimento all’affermazione – quale regola generale – del previo esame dei motivi del ricorso incidentale con finalità escludente.
Ciò premesso, come accennato, la controinteressata, al fine di elidere ogni interesse di parte ricorrente all’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore, ha proposto ricorso incidentale, sostenendo, in particolare, che costei sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura selettiva in questione, in particolare per aver reso una falsa dichiarazione delle pubblicazioni vantate, che il relativo giudizio di idoneità su di lei espresso dalla commissione sarebbe manifestamente illogico ed incongruo e che, in ogni [#OMISSIS#], la stessa commissione non potesse all’esito della procedura stilare una graduatoria di idonei bensì individuare un solo candidato idoneo.
Orbene, il ricorso incidentale è manifestamente infondato, attesa la legittimità della procedura selettiva e della valutazione resa dalla commissione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente principale, sotto i [#OMISSIS#] di censura formulati dal ricorrente incidentale.
Relativamente al primo motivo di ricorso, osserva, infatti, il Collegio come la ricorrente principale non abbia reso una dichiarazione non veritiera bensì abbia legittimamente indicato tra le proprie “pubblicazioni scientifiche” anche la contestata monografia, “L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi. La difficile conquista di una dimensione europea”, evidenziandone nel curriculum la titolarità condivisa con altro autore nonché allegando alla domanda di partecipazione un originale del volume (in tal senso, la relativa dichiarazione sostitutiva, in atti), in cui è chiaramente enucleabile l’apporto individuale da costei reso, in virtù della compiuta assegnazione, [#OMISSIS#] stesso volume, ai diversi autori dei rispettivi contribuiti, ivi leggendosi, tra l’altro, come “il presente lavoro, frutto di una comune riflessione, va attribuito (…) ad [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per i paragrafi 3,4 e 5 del capitolo I; 5 del capitolo II; 3 e 4 del capitolo III; 2 e 3 del capitolo IV; 2 e 3 del capitolo V … L’introduzione e le conclusioni sono state elaborate congiuntamente”.
A sostegno, inoltre, dell’ammissibilità di tale allegazione, rileva quanto si legge nel verbale relativo all’attività di valutazione di tali pubblicazioni, da cui emerge come la commissione, nel definire preliminarmente i relativi criteri, si sia espressamente determinata nel senso di una “determinazione analitica dell’apporto del candidato nel [#OMISSIS#] di lavori in collaborazione” – quindi, ritenuti validi ai fini della procedura per cui è causa – nonché come la stessa commissione abbia, poi, considerato tale monografia per quella parte effettivamente ascrivibile alla candidata, dandosi espressamente atto della produzione da parte di quest’[#OMISSIS#] di “un lavoro in collaborazione, nel quale l’apporto della candidata è distinguibile perché indicato a stampa nel lavoro” (in tal senso, quanto si legge nel verbale n. 2, del 10 marzo 2017, pagg. 2 e 3).
Alcun rilievo, in senso contrario, assumono, invece, le argomentazioni svolte nel ricorso incidentale circa la natura non monografica dell’opera in questione, non implicando la relativa nozione di “monografia” la sua necessaria redazione ad opera di un solo autore, bensì solo la riferibilità del suo contenuto ad un unico determinato argomento, e l’apporto partecipativo (in tesi) “estremamente limitato” della candidata in relazione all’esiguo numero di pagine ad essa attribuibili alle dimensioni dell’opera, non trovando tale criterio, meramente quantitativo, di valutazione della pubblicazione alcun riscontro né nel bando né [#OMISSIS#] successiva delibera della commissione di individuazione dei parametri di giudizio.
Appare, parimenti, non condivisibile anche la seconda doglianza formulata dal ricorrente incidentale, che individua nell’altra monografia prodotta dalla candidata “Le agenzie di rating. Regime disciplinare e [#OMISSIS#] evolutivi” una mera rielaborazione della tesi di dottorato, considerato che – anche a voler prescindere dalla circostanza che la data di pubblicazione di tale monografia (2013) è antecedente di ben un anno rispetto al conseguimento del dottorato di ricerca e, dunque, alla presentazione della tesi (2014) – tale ricorrente non ha fornito alcuna evidenza di quell’ampia riproduzione pedissequa e letterale (pari a “l’85-90%”) che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che giustifichi un giudizio di assorbimento, con conseguente illegittimità di “una autonoma valutazione delle due pubblicazioni, sussistendo un divieto di valutazione « cumulativa »” (in tal senso, Sezione VI, n. 20/2018) .
Lo stesso è a dirsi, poi, per le critiche mosse alla valutazione di merito espressa dalla commissione, evidenziando a tal proposito il Collegio come – premessa la sindacabilità di un tale giudizio (espressione di quell’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla commissione) se non sotto i [#OMISSIS#] della macroscopica irragionevolezza, sproporzionalità e illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (ex multis, T.A.R. [#OMISSIS#], Sezione I, n. 1249/2015) – alcuna ipotesi di manifesta illegittimità sia rinvenibile nel [#OMISSIS#] di specie, in ragione dell’infondatezza dei rilievi formulati a tal proposito dal controinteressato, incentrati sul riferimento, meramente incidentale, formulato da uno dei commissari alla “giovane età” della candidata e sulla presunta mancanza di esperienza didattica nel settore della tutela del cliente [#OMISSIS#] contrattazione bancaria, invece (ragionevolmente) smentito dal contenuto di alcuni dei saggi vantati dalla ricorrente principale (quali, a titolo esemplificativo “Conflitto di interessi e servizio di consulenza finanziaria”, “L’analisi di impatto della regolamentazione bancaria e la tutela del risparmiatore”; “La negoziazione degli strumenti finanziari e l’accesso non discriminatorio alle procedure di regolamento”, “Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati”).
Relativamente, infine, alla pretesa illegittima compilazione di una graduatoria di merito (terzo motivo del ricorso incidentale), anche tale doglianza deve essere disattesa, rilevando a tal proposito come la redazione di una tale graduatoria sia espressamente prevista nel relativo “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato”, adottato dall’Università resistente con il decreto rettorale 21 novembre 2013, Rep. n. 3434, e s.m.i., secondo cui “Al [#OMISSIS#] dei lavori la Commissione formula la graduatoria selezionando il candidato, o, in [#OMISSIS#] di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto e consegna gli atti al Rettore” (in tal senso il relativo art. 11, comma 7), nonché come tale adempimento non risulti, in alcun modo precluso, dal contenuto delle disposizioni del bando (che nel prevedere l’individuazione de “il candidato qualificato o maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto” non esclude che ciò avvenga in virtù di una graduatoria) nonché evidentemente rispondente all’interesse dell’ateneo di individuare, ove esistenti, candidati idonei in numero superiore ai posti messi a concorso, anche in relazione all’eventualità in cui i vincitori rinuncino alla relativa chiamata.
Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso incidentale non può, dunque, essere accolto.
Passando, quindi, ad esaminare le doglianze formulate dalla ricorrente principale, sia il ricorso principale che i relativi motivi aggiunti sono fondati in ragione di quel consolidato orientamento giurisprudenziale – che il Collegio condivide – che, in tema di ammissibilità ai concorsi per professore universitario, ritiene che l’invocato “art. 18, comma 4, della Legge [#OMISSIS#] deve essere inteso nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso l’Università, alla luce sia di una interpretazione letterale, atteso che se il legislatore avesse voluto limitare l’ambito applicativo della [#OMISSIS#] soltanto a coloro che hanno stipulato con l’amministrazione un contratto a tempo indeterminato avrebbe dovuto esplicitarlo in maniera chiara, sia della ragione giustificatrice della [#OMISSIS#] stessa, volta ad attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo che possano essere chiamati soggetti che hanno avuto rapporti con l’Università e che, pertanto, potrebbero “astrattamente” ricevere un trattamento preferenziale nell’ambito della procedura competitiva” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3626/2016 nonché T.A.R. [#OMISSIS#], Sezione I, n. 372/2016 e T.A.R. [#OMISSIS#], Catanzaro, Sezione II, n. 1691/2015).
Rileva, infatti, come risulti incontestato tra le parti che il controinteressato, nel triennio preso a riferimento, abbia svolto l’attività di tutor del corso di perfezionamento post laurea in “Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari” organizzato dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] (a.a. 2012/2013) e sempre presso tale ateneo sia stato membro, a partire dal 2013, di almeno tre “progetti di ricerca Farb” della durata di ventiquattro mesi ciascuno, ritenendo il Collegio che lo svolgimento di tali attività comporti la perdita di quei tratti di originalità che conseguono alla formazione in altro contesto universitario, che la [#OMISSIS#] intende, invece, favorire attraverso l’assunzione, in qualità di professori di ruolo, di persone che si siano formate in ambiente completamente esterno, nonché l’evidente rischio che il concorrente, già conosciuto nell’ambiente universitario, possa non essere valutato con imparzialità qualora il rapporto pregresso possa averlo reso inviso o, al contrario, particolarmente apprezzato.
A ciò si aggiunga come tale articolo non avrebbe senso alcuno, né alcuna coerenza sistematica interna, ove fosse interpretato nel senso propugnato dal controinteressato, dovendosi tale [#OMISSIS#] interpretare come necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto, compresi quelli intrattenuti nel [#OMISSIS#] di specie, ivi espressamente precludendo il legislatore la chiamata – per almeno un [#OMISSIS#] dei posti disponibili – di persino coloro che nell'[#OMISSIS#] triennio siano stati anche soltanto meri studenti “iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
Non è, infatti, invocabile in senso contrario il contenuto della novella legislativa, intervenuta per l’effetto dell’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – e, dunque, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso (avvenuta il 9 agosto 2016) – che, come accennato, “consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4”, atteso che, secondo il [#OMISSIS#] indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione è vincolata al rispetto del bando di gara, che costituisce la “lex specialis” della procedura selettiva, le cui prescrizioni, comprese quelle in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate neppure in ipotesi di ius superveniens (in tal senso, ex multis, T.A.R. [#OMISSIS#], Sezione I, , n. 267/2013 nonché già Consiglio di Stato, Sezione II, n. 1085/2011; T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, n. 1854/2005).
Il concorso pubblico, non diversamente da ogni altra procedura concorsuale, deve essere, infatti, espletato sulla base della normativa esistente alla data di pubblicazione del bando, sulla base del principio del “tempus regit actum” da riferirsi, però, all’intera procedura selettiva, per l’effetto interamente disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento in cui essa ha inizio (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 608/2013), con la conseguenza che, mentre le norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano i concorsi già banditi, a meno che non si tratti di norme interpretative o non sia espressamente stabilito dalla stessa [#OMISSIS#] (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 124/2011).
Ne consegue, dunque, come l’art. 23, comma 4, della l. n. 240/2010, così come modificato per effetto del recente intervento legislativo, sia, nel [#OMISSIS#] di specie, del tutto irrilevante ai fini di una corretta ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, applicandosi esso alle sole procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2017, in ragione della natura innovativa e non già meramente interpretativa di tale [#OMISSIS#], atteso il suo tenore letterale e la finalità con essa espressamente perseguita (“favorire l’utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo” previsti a decorrere dall’anno 2018; in tal senso, l’art. 1, comma 338, della l. n. 232/2016), e non avendo il legislatore previsto un’applicazione retroattiva della stessa.
In conclusione, quindi, sia il ricorso principale che il relativo ricorso per motivi aggiunti meritano di essere accolti atteso che il controinteressato non avrebbe potuto essere ammesso al concorso per cui è causa in relazione [#OMISSIS#] incarichi già conseguiti dalla Università degli Studi di [#OMISSIS#] nel triennio anteriore alla pubblicazione del relativo bando.
In accoglimento del ricorso principale e dei relativo ricorso per motivi aggiunti deve essere conseguentemente annullato, per quanto di interesse, il Decreto del Rettore della Università degli Studi di [#OMISSIS#], con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010 per la assunzione di un professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/05, settore concorsuale l2/E3, e con il quale il controinteressato è stato individuato come vincitore, e tutti gli atti dell’ateneo con il quale è stata stabilita la chiamata in servizio del medesimo nonché ogni altro atto presupposto, evidenziando il Collegio come l’annullamento sia limitato a quanto ivi stabilito con riferimento al solo controinteressato.
[#OMISSIS#], comunque, [#OMISSIS#] ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione universitaria resistente – pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia – intenderà assumere.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico dell’ateneo e del controinteressato, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale ed il relativo ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto annullando i provvedimenti ivi impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ed il controinteressato, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso per contributo unificato, [#OMISSIS#] versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 6/07/2018