Ai sensi dell’art. 10 octies, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, “le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale” (comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 8 maggio 2017, n. 874
Ricercatore-Proroga contratto
N. 00874/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02831/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Ciccarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Brigante, con domicilio eletto in Salerno, via A.Nifo n. 2, presso l’avv. Ferrara;
contro
Università degli Studi di Salerno, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 58;
per l’annullamento
del provvedimento con il quale l’università degli studi di Salerno ha risolto, a decorrere dal 29/12/2015, il contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato tra il ricorrente e l’amministrazione accademica, giusta decreto rettorale di nomina prot. n. 51341 del 28/12/2012, della nota prot.n. 70195 del 26/11/2015 avente ad oggetto ” liquidazione trattamento fine servizio”, del provvedimento con il quale il M.I.U.R. ha rigettato la domanda del ricorrente alla propria chiamata diretta nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art 1, comma 9, l. n. 230/2005, di ogni altro atto connesso e presupposto, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del contratto di ricerca nelle more della partecipazione alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, dell’obbligo della P.A. di indire la procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, del diritto del ricorrente ad essere valutato ai fini dell’inquadramento in ruolo dei professori associati in caso di conseguimento dell’a.s.n., e per la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Salerno, avendo stipulato il relativo contratto in data 28.12.2012, ed evidenzia che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. n. 240 del 30 dicembre 2010, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”.
Espone altresì che l’art. 16, comma 3, lett. d) l. n. 240/2010 (lettera successivamente sostituita dall’art. 14, comma 3 bis, lett. b), n. 2.4), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone(va) che i regolamenti disciplinanti le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale prevedessero “l’indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione” e che, coerentemente con tale previsione, i commi 1 e 2 dell’art. 3 d.P.R. 14/09/2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) prevedono rispettivamente che “le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari” e che “il decreto di cui comma 1 è adottato entro il mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell’Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell’Unione europea e di tutte le università italiane”.
Aggiunge il ricorrente di aver rivestito, dal 2007 al 2012, la carica di ricercatore presso la [#OMISSIS#] Jefferson University di Philadelphia (USA) e di rientrare quindi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, ai sensi del quale “nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio…”: egli, infatti, è stato nominato ricercatore a tempo determinato per il Settore Scientifico disciplinare MED 11 (malattie dell’apparato cardiovascolare) in data 28.12.2012 ai sensi della disposizione appena richiamata, sul presupposto che sarebbe stato inquadrato nel ruolo dei professori associati alla scadenza triennale del contratto di ricerca.
Egli lamenta tuttavia di non aver potuto conseguire l’abilitazione scientifica nazionale in quanto il competente Ministero ha omesso di indire la relativa procedura, in violazione dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 222/2011, risalendo l’ultima indizione all’anno 2013, e che il contratto di ricerca si risolverà in data 29.12.2015, senza che si sia potuto dare corso, a favore del ricorrente, alla valutazione prescritta ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, come riconosciuto dall’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.
Si duole, in particolare, della illegittimità dell’atto con il quale l’Università degli Studi intimata ha inteso risolvere il contratto di ricerca alla sua naturale scadenza triennale (29.12.2015), senza riconoscere al ricorrente il diritto al mantenimento in servizio fino alla valutazione ai fini della di chiamata in ruolo quale professore associato.
La difesa erariale si oppone all’accoglimento del ricorso, evidenziando tra l’altro che la mancata indizione delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale per gli anni 2014 e 2015 è dipesa dall’enorme contenzioso giurisdizionale innescatosi a seguito dell’espletamento delle selezioni bandite per l’anno 2013, che ha di fatto reso impossibile verificare il numero dei posti disponibili per le successive selezioni.
Infine, con la relazione depositata in data 16.3.2017, l’amministrazione intimata ha rappresentato che il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal M.I.U.R. per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 222/2011, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale prevista dall’art. 16, commi 1 e 2, l. n. 240/2010, e che la medesima procedura si concluderà in data 4.4.2017.
Tanto premesso, la proposta domanda di annullamento è meritevole di accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che, ai sensi dell’art. 10 octies D.L. 30/12/2015, n. 210, “le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale” (comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).
In applicazione della norma citata, è stato anche adottato il decreto del Rettore prot. n. 74776 del 10.4.2017, con il quale è stata disposta la proroga del rapporto di lavoro del ricorrente (il quale, nelle more, ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale indetta dal M.I.U.R. per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 222/2011), quale ricercatore a tempo determinato, fino al 31.12.2017.
La norma citata è sufficiente quindi a fondare la pretesa del ricorrente, azionata con il ricorso in esame, intesa alla conservazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione intimata nelle more della conclusione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini del successivo passaggio nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. n. 240 del 30 dicembre 2010.
Il ricorso deve quindi essere accolto, potendo disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate, mentre non è ravvisabile, in ragione della tutela cautelare assicurata al ricorrente nelle more della decisione di merito della controversia, alcun pregiudizio suscettibile di ristoro risarcitorio.
La peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, fermo il diritto del ricorrente alla refusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2831/2015, lo accoglie, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate, fermo il diritto del ricorrente alla refusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, a carico dell’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/05/2017