L’istanza di accesso al “proprio fascicolo personale” (e non ai singoli documenti in esso compresi) deve considerarsi un’istanza sufficientemente determinata. Il fascicolo personale di ciascun impiegato, infatti, deve contenere tutti i documenti che possono interessare la sua carriera, e gli stessi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità. Detti documenti, quindi, possono essere facilmente individuati.
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel riconoscere al pubblico dipendente la titolarità di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse.
TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28 settembre 2015, n. 2124
Personale dipendente universitario-Accesso al proprio fascicolo personale
N. 02124/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Ausiliatrice Mondino, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Salerno, p.za Caduti C.Di Guerra, c/o De [#OMISSIS#];
contro
A.Di.S.U. – Azienda Pubblica Per il Diritto Allo Studio Universitario, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N.58, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] M. Esposito in Salerno, V. Fieravecchia, 3;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego espresso dall’ A.DI.S.U.dell’Università degli Studi di Salerno sull’istanza di accesso al proprio fascicolo personale formulata dalla ricorrente in data 15/04/2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.D.I.S.U.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig. ra Mondino [#OMISSIS#] Ausiliatrice, dipendente della A.DI.S.U.dell’Università degli Studi di Salerno, presentava, in data 15.04.2015, istanza di accesso al proprio fascicolo personale ai sensi della legge n. 214/90, chiedendo di estrarne copia.
Con nota del 14.05.2015 n. 2640 l’ A.DI.S.U. negava l’ accesso rilevando la genericità ed indeterminatezza della domanda, atteso che la stessa deve “riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può avere ad oggetto un numero indeterminato di documenti, imponendo alla Amministrazione un’attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti, che presuppone un’attività preparatoria di elaborazione dati”.
La sig. ra Mondino impugnava il diniego per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che i documenti che costituiscono il fascicolo personale del dipendente sono già selezionati e custoditi nell’apposito fascicolo, di modo che l’ Amministrazione non deve compiere alcuna attività di ricerca e reperimento degli stessi, né di preparazione o elaborazione dati.
L’art. 55 del D.p.r. n. 10 gennaio 1957 n. 3, poi, e l’ art 24 del D.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 andavano a specificare il contenuto del fascicolo personale di ciascun pubblico impiegato, indicando tutti gli atti che in esso vanno custoditi, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la domanda di accesso doveva intendersi sufficientemente determinata.
Si costituiva in giudizio la A.D.I.S.U. dell’Università degli Studi di Salerno, insistendo per il rigetto del ricorso, rilevando che la ricorrente aveva presentato una richiesta generica e non motivata, nella quale non faceva indicazione alcuna degli estremi dei documenti richiesti, di modo che la stessa non poteva essere accolta.
Il ricorso, quindi, andava respinto.
All’udienza del 10 settembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato in quanto, nel presentare istanza di accesso al “proprio fascicolo personale”, la ricorrente ha formulato una istanza sufficientemente determinata.
Come rilevato dalla ricorrente, infatti, già l’art. 55 del D.p.r. n. 10 gennaio 1957 n. 3 ha stabilito che il fascicolo personale di ciascun impiegato deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera, e che gli stessi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità, mentre l’ art. 24 del D.p.r. n. 686/57 ha contribuito a specificare tale contenuto, prescrivendo che il fascicolo personale si corredato da un indice.
I documenti richiesti, quindi, potevano facilmente essere individuati.
Si trattava, poi, di documenti già catalogati ed ordinati dall’ Amministrazione, con la conseguenza che il loro reperimento non detrminava, nel caso di specie, né attività di preparazione o elaborazione dati né attività complessa di ricerca e reperimento.
La giurisprudenza amministrativa, d’altro canto, è concorde nel riconoscere al pubblico dipendente la titolarità di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sent. 18 ottobre 2007, n. 821).
In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria del diritto della ricorrente di accedere a tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, estraendone copia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad accedere al proprio fascicolo personale;
ordina, altresì, alla A.DI.S.U. dell’Università degli Studi di Salerno di rilasciare alla ricorrente i documenti richiesti, mediante estrazione di copia.
Condanna la A.DI.S.U. dell’Università degli Studi di Salerno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.500, 00 oltre accessori come per legge, unitamente alla refusione del contributo unificato, nella misura di legge..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Grasso, Presidente
[#OMISSIS#] Luce, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)