TAR Emilia Romagna, Bologna, 19 aprile 2017, n. 306

Personale tecnico amministrativo-Ricostruzione carriera

Data Documento: 2017-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

La ricostruzione della carriera universitaria, mediante il riconoscimento dei servizi fuori ruolo precedentemente prestati per l’ateneo di riferimento, spetta unicamente ai “tecnici laureati” che, come chiaramente ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati in base alla legge 14  gennaio 1999, n. 4.

Contenuto sentenza

N. 00306/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] n. 1; 
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], presso i cui Uffici, in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] Reni n. 4, è domiciliata ex lege
per l’annullamento
del provvedimento “Disposizione Dirigenziale” prot. n. 7804 in data 18/2/2013, con il quale Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha negato alla odierna ricorrente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dei servizi pregressi prestati in qualità di operatore, assistente tecnico e nell’area tecnica, elaborazione dati presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e inoltre per ottenere sentenza dichiarativa del proprio diritto al riconoscimento di detti servizi pre-ruolo, ai sensi di quanto dispone l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. La ricorrente chiede, infine, che l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] sia condannata a ricostruirle la carriera mediante il riconoscimento dei servizi pre-ruolo negati con il provvedimento impugnato e che sia condannata a corrisponderle le somme spettanti a titolo di differenze retributive dovute, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori, oltre [#OMISSIS#] interessi e alla rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (23.10.2012), fino all’effettivo pagamento e con ogni conseguenza anche in ordine all’indennità di buonuscita e al trattamento pensionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e avv. dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, una ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Istologia, Embriologia e Biologia dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] impugna l’atto in data 18/2/2013, con il quale l’amministrazione universitaria le ha negato, ai fini della ricostruzione della carriera universitaria, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo dalla medesima prestati in qualità di operatore, assistente tecnico e nell’area tecnica, elaborazione dati presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#]. La ricorrente insta, inoltre, affinché sia accertato il suo diritto al riconoscimento dei suddetti servizi pre-ruolo, ai sensi di quanto dispone l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, con conseguente condanna dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ad effettuare la ricostruzione della sua carriera, riconoscendole i suddetti servizi pre-ruolo negati con l’atto impugnato, nonché a corrisponderle le somme che saranno riconosciute spettanti a titolo di differenze retributive, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori, oltre [#OMISSIS#] interessi e alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (23.10.2012), fino all’effettivo pagamento.
L’Università degli Studi di [#OMISSIS#], costituitasi in resistenza, chiede che le pretese attoree siano respinte, in quanto tutte destituite di fondamento.
Alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.
La ricostruzione della carriera universitaria chiesta dalla ricercatrice odierna ricorrente, mediante il riconoscimento dei servizi fuori ruolo precedentemente prestati per l’Università degli Studi di [#OMISSIS#], spetta unicamente ai “tecnici laureati” che, come chiaramente ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati in base alla L. n. 4 del 1999. [#OMISSIS#] suddetta sentenza, la Consulta osserva di avere già in passato riconosciuto la possibilità “…che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un’identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina» (sentenza n. 305 del 1995).”. In riferimento al [#OMISSIS#] di specie, la Corte Costituzionale reputa che il suddetto presupposto dell’identità ordinamentale sussista esclusivamente “…per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati.”. [#OMISSIS#] citata sentenza la Corte, si dice consapevole del fatto che “…le funzioni svolte dai tecnici laureati – di [#OMISSIS#] ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori, poiché nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’«essenziale differenziazione» tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)…”. La Corte ha ritenuto pertanto necessario che, al fine di potere beneficiare di tale meccanismo previsto dalla legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati non solo debbano essere immessi nei ruoli dei ricercatori tramite il citato concorso riservato ma anche che i medesimi abbiano svolto “…alla data di entrata in vigore della legge stessa,…almeno tre anni di attività di ricerca.”.
Dalle puntuali considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale emerge con nettezza il carattere eccezionale del citato beneficio della possibilità di ricostruzione della carriera per i tecnici laureati passati nel ruolo dei ricercatori confermati, che spetta unicamente a quei soggetti che siano stati immessi in ruolo a seguito del concorso riservato di cui alla L. n. 4 del 1999 e che abbiano documentato lo svolgimento di almeno tre anni di ricerca nel corso del servizio pre ruolo svolto quali “tecnici – laureati”. Pertanto, ai fini della presente decisione risultano dirimenti due fatti: la ricorrente non è stata immessa in ruolo sulla base di concorso riservato ex L. n. 4 del 1999, ma quale vincitrice di concorso ordinario e la medesima non ha mai svolto attività pre-ruolo quale “tecnico-laureato”, ma in base alla diversa posizione di “Assistente tecnico” e quale Collaboratore area tecnica (v. certificato servizi svolti doc. n. 6 dell’Università).
Di qui, conseguentemente, l’infondatezza del ricorso e la reiezione dello stesso.
Sussistono, tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] – Romagna, [#OMISSIS#], (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 19/04/2017