TAR  Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 214

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Cessata materia del contendere

Data Documento: 2017-03-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessata materia del contendere per annullamento in autotutela degli atti impugnati.
 

Contenuto sentenza

N. 00214/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2016, proposto da: 
Gian [#OMISSIS#] Pelliccioni, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via [#OMISSIS#] 1; 
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, anche domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cacciatore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, via Garibaldi N.7; 
per l’annullamento
del Decreto n. 928 del 2 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con DR 691/08 per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia per il settore scientifico disciplinare – Scienze Tecniche Mediche e Applicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bologna e di [#OMISSIS#] Cacciatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cairo e [#OMISSIS#] Bonelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con il quale era stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di professore associato di II fascia contestando una serie di manchevolezze presenti nella verbalizzazione e nello svolgimento delle prove.
Analoghe censure aveva proposto con un ricorso amministrativo indirizzato al Rettore dell’Università di Bologna che con Decreto Rettorale del 21.11.2016 aveva annullato in autotutela gli atti impugnati come veniva comunicato dalla difesa erariale nella memoria di costituzione.
Si era, quindi, verificata la cessazione della materia del contendere rispetto alla quale è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/03/2017

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