TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 dicembre 2014, n. 1206

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Sindacato giurisdizionale discrezionalità tecnica

Data Documento: 2014-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, le censure concernenti la congruenza di singole pubblicazioni, dei corsi svolti e degli altri titoli posseduti, sono inammissibili laddove non emergano profili di eccesso di potere né vizi macroscopici, di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili, in quanto dirette ad ottenere una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni discrezionali proprie della commissione giudicatrice. 

Contenuto sentenza

N. 01206/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2012, proposto da: 
Giovanni Virgilio, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Belli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47; 
contro
Universita’ degli Studi di Bologna, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ,domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, Via Barberia 10; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università di Bologna n. 829 del 26 giugno 2012, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario nel Settore Scientifico-Disciplinare;
– dei verbali della Commissione giudicatrice con cui si indica quale vincitore della selezione la contro interessata, nonché del provvedimento di stipula del contratto con la medesima;
– di qualsiasi ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Bologna e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla contro interessata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, Via Barberia 10;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università di Bologna ha bandito, in data 3/11/2010, un concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 (tecnica e pianificazione urbanistica) presso la facoltà di Ingegneria.
All’esito della procedura è stata designata quale vincitrice la contro interessata ottenendo la preferenza di due componenti della commissione giudicatrice su tre.
L’odierno ricorrente, che ha ottenuto la preferenza di un solo componente della commissione giudicatrice ha, pertanto, impugnato tutti gli atti della procedura deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La contro interessata, vincitrice del concorso, si è costituita a propria volta chiedendo il rigetto del ricorso e successivamente ha presentato un ricorso incidentale sostenendo che il ricorrente non avrebbe dovuto essere considerato idoneo alla selezione essendo un economista che si occupa di problemi urbanistici e che, comunque, non avrebbero dovuto essere valutati i titoli dallo stesso presentati.
Le parti hanno ampiamente sviluppato le rispettive difese con memorie e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Appare prioritario l’esame del ricorso principale non avendo il ricorso incidentale carattere escludente essendo diretto, a propria volta, a contestare le valutazioni della commissione giudicatrice.
3. Ciò premesso il ricorso principale è infondato.
Vanno respinte la prima e la seconda censura dedotte, di cui è opportuna una trattazione congiunta, in quanto non risultano violate le disposizioni concernenti la predeterminazione dei criteri di massima di valutazione di cui all’articolo 4 del d.p.r. 23 marzo 2000, numero 117.
I criteri di valutazione della commissione giudicatrice risultano predeterminati nella prima seduta del 19 ottobre 2011 mentre nella sesta seduta (quella in contestazione con la prima censura) la commissione giudicatrice non ha modificato, tardivamente, i criteri di valutazione ma soltanto precisato con un modello a “matrice”, la cosiddetta “legenda”, che consente di individuare le ragioni, attraverso motivazioni standardizzate, che avrebbero poi consentito di comprendere la giustificazione dei punteggi che sarebbero poi stati attribuiti.
3.1. Così qualificato l’operato della commissione giudicatrice automaticamente ne deriva, l’infondatezza della seconda censura con la quale il ricorrente si duole della mancanza di pubblicità dei criteri di valutazione, essendo detto adempimento non necessario per la suddetta”legenda”.
4. Tutte le ulteriori censure sono diretta a contestare, sotto vari profili, le valutazioni della commissione giudicatrice, per cui appare opportuna una trattazione congiunta delle stesse.
5. In linea di diritto va osservato che quando siano contestate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica, come nel caso in esame, il giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere solo in presenza di vizi macroscopici, di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili.
6. Ciò premesso tali censure vanno respinte.
Si evidenzia in particolare che, come risulta dall’allegato B ai verbali che documentano i lavori della commissione giudicatrice, vi sia stata una puntuale valutazione da parte dei singoli commissari dei titoli prodotti e delle pubblicazioni nonché una valutazione sulla produzione complessiva.
Per ciascuna pubblicazione, individuata attraverso il numero attribuito dall’elenco allegato, ne é stato valutato il tipo, la congruenza, l’originalità e innovatività, la rilevanza della diffusione nonché l’apporto individuale del candidato.
Naturalmente la rilevanza di questi profili, per ciascuna pubblicazione, emerge soltanto con riferimento alla “matrice” elaborata dalla commissione giudicatrice nella seduta del 29 novembre 2011 (verbale numero 6) in quanto attraverso la lettera attribuita alla pubblicazione si consente, attraverso la matrice, di individuare la tipologia della pubblicazione stessa ed attraverso il valore attribuito a ciascuno dei parametri presi in considerazione si riesce, sempre attraverso la matrice, ad individuare la motivazione (al numero 1 corrisponde giudizio di mediocre, al numero2 il giudizio discreto, al numero 3 il giudizio buono e al numero 4 il giudizio di ottimo).
Per ciascun candidato, poi, risulta effettuata una valutazione sulla produzione complessiva e dai verbali ne emerge la motivazione.
Dall’allegato C al verbale numero 9, poi, emergono i giudizi complessivi comparativi della commissione giudicatrice nel senso che in un unico contesto vengono evidenziate le valutazioni riferibili a ciascun candidato affinché possa emergere il profilo del candidato ritenuto più idoneo, rispetto agli altri, per la copertura del posto messo a concorso, non essendo necessario, come sembra preteso dal ricorrente, che vi sia un “confronto a coppie” di ciascun candidato con tutti gli altri.
Nel caso concreto, pertanto, non può ritenersi insufficiente o addirittura assente la motivazione che, al contrario emerge sia con riferimento a ciascun titolo presentato, sia nella valutazione complessiva sulla produzione stessa.
7. Nè ha rilevanza la circostanza che alcune pubblicazioni (che il ricorrente indica in quelle elencate ai numeri 1 e 5) della vincitrice non siano state pubblicate essendo sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con riferimento alla disciplina speciale per la copertura dei posti del ricercatore, che le stesse siano “accettate per la pubblicazione”, a norma della D. M. 89 del 2009.
8. Va, inoltre, osservato (come ammesso dallo stesso ricorrente) che la commissione giudicatrice ha espressamente escluso l’utilizzo di indicatori del tipo “impact factor”, non avendo questi diffusione all’interno del settore disciplinare oggetto del concorso.
Tale valutazione non appare illegittima non risultando tale settore disciplinare contemplato neppure dal D.M. 7 giugno 2012, n. 76, tra settori per i quali trovano applicazione gli indicatori bibliometrici e ciò a prescindere dall’applicabilità, ratione temporis, di detto criterio nei settori contemplati.
9. Ne ha rilievo quanto sostenuto nella settima censura ossia l’asserita mancata considerazione dei titoli preferenziali posseduti dalla ricorrente quali il dottorato di ricerca, la borsa post dottorato e l’attività di assegni sta di ricerca.
Si tratta, infatti, di meri titoli preferenziali che sono stati presi in considerazione dalla commissione giudicatrice; essi infatti risultano contemplati nell’allegato B del verbale numero 8 ancorché non ritenuti decisivi al fine di individuare il profilo del candidato più idoneo per la copertura del posto concorso.
10. Tutte le altre censure concernenti la congruenza e la rilevanza di singole pubblicazioni, dei corsi svolti e degli altri titoli posseduti sono inammissibili in quanto diretti ad ottenere una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni discrezionali proprie della commissione giudicatrice non emergendo profili di eccesso di potere nè vizi macroscopici, di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili.
11. In conclusione ricorso principale va respinto con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
12. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano nella misura di euro 2000 (duemila) ciascuno, oltre C.P.A. ed I.Va, se dovute,in favore dell’amministrazione intimata e del contro interessato costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] d'[#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Pasi, Consigliere
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)