L’ art. 6 del d.m. 30 aprile 1999, n. 224 («Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca») dispone che i regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l’esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare (comma 2) e che, per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede (comma 9).
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 febbraio 2013, n. 95
Dottorato di ricerca-Obblighi dottorandi
N. 00095/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1434 del 2009 proposto da [#OMISSIS#] Buonapace, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] e presso la stessa elettivamente domiciliato in Bologna, via Turati n. 8;
contro
l’Università di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento
del decreto n. 953 – prot. n. 37773 del 6 agosto 2009, con cui il Rettore dell’Università di Bologna ha disposto l’esclusione del ricorrente dal “…dottorato e dall’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Informatica giuridica e diritto dell’Informatica XX Ciclo” …”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Bologna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Richiamata la decisione del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Informatica giuridica e diritto dell’Informatica” – che nella seduta del 14 novembre 2007 aveva deliberato di negare al ricorrente il superamento dell’ultimo anno di corso e l’ammissione all’esame finale –, il Rettore dell’Università di Bologna decretava l’esclusione del dott. Buonapace dal “…dottorato e dall’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Informatica giuridica e diritto dell’Informatica XX Ciclo” …” (decreto n. 953 – prot. n. 37773 del 6 agosto 2009). Nel verbale del Collegio dei docenti, in particolare, si era richiamata la circostanza che l’elaborato consegnato dal ricorrente al Coordinatore del corso in data 13 novembre 2007 era stato ritenuto dal prof. Sartor di “…modesto rilievo e largamente insufficiente a testimoniare una concreta e soddisfacente attività di studio e ricerca …” sì da indurre il Coordinatore a giudicare “…non sufficiente l’attività di ricerca svolta dal dott. Buonapace …”.
Avverso il suindicato provvedimento di esclusione ha proposto impugnativa il ricorrente. Assume violato l’art. 29, comma 4, del decreto rettorale n. 202 del 2005 («Regolamento in materia di dottorati di ricerca e di scuole di dottorato»), per non essersi tenuto conto del fatto che questa norma prevede che l’invio della relazione del dottorando sulle attività formative e di ricerca avvenga entro la fine di ogni anno di corso, con la conseguenza che risulta tempestiva la presentazione della relazione effettuata il 9 ottobre 2007, mentre nessun rilievo avrebbe dovuto attribuirsi alla sua comunicazione del 14 settembre 2007; imputa, poi, all’Amministrazione di non avere operato una corretta istruttoria, e di non avere soprattutto considerato le legittime esigenze da lui addotte a proposito della necessità di reperire ulteriore materiale di studio, esigenze che lo avrebbero poi indotto a chiedere una proroga del termine di consegna finale della tesi; denuncia, infine, la contraddittorietà e l’ingiustizia delle determinazioni conclusive, a fronte della volontà favorevole alla proroga espressa in via ufficiosa dal Collegio dei docenti. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Università di Bologna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 24 gennaio 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Per quel che rileva nella presente controversia, dispone l’art. 6 del d.m. n. 224 del 1999 («Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca») che i “regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l’esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare …” (comma 2) e che “per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede” (comma 9). All’epoca dell’insorgere della lite, poi, la materia era disciplinata presso l’Università di Bologna dal decreto rettorale n. 202 del 2005 («Regolamento in materia di dottorati di ricerca e di scuole di dottorato»), che prevedeva – tra l’altro – che “alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricercasvolte al Collegio dei Docenti il quale, se questa è positiva, dispone il passaggio all’anno successivo oppure all’esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi iscritti al primo e al secondo anno, ovvero al terzo ed ultimo anno” (art. 29, comma 4) e che “un’eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta la decadenza dal Dottorato con perdita della borsa di studio, ove concessa …” (art. 29, comma 6).
Orbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento, e venendo al primo motivo di ricorso, non v’è ragione per ritenere nella fattispecie violata la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del regolamento d’ateneo. La circostanza che il ricorrente non avesse prodotto nel settembre 2007 la relazione richiestagli dal Coordinatore del corso non ha in realtà inciso sull’esito del giudizio formulato dal Collegio dei docenti, il quale ha tal fine preso in considerazione l’elaborato consegnato il successivo 13 novembre e, in ragione del parere espresso dal prof. Sartor, lo ha valutato di “…modesto rilievo e largamente insufficiente a testimoniare una concreta e soddisfacente attività di studio e ricerca …”, sì da precludere l’ammissione dell’interessato all’esame finale. Il che rientra naturalmente nelle ordinarie funzioni di tale organo collegiale, istituzionalmente chiamato a valutare i risultati delle attività svolte da ciascun dottorando, nel caso di specie compendiati nell’elaborato che il ricorrente ha fatto pervenire al Coordinatore del corso in vista delle determinazioni da assumere in ordine all’attività svolta; non si comprende, dunque, perché si attribuisca un particolare significato alle divergenze o agli equivoci insorti con il personale docente al momento della mancata produzione di una relazione già richiesta nel mese di settembre, se è vero che il giudizio negativo si è in definitiva radicato sul valore dell’elaborato successivamente presentato, così che anche il messaggio di posta elettronica del prof. Pattaro dell’8 ottobre (“…vista la relazione da Lei inviata in data 14 settembre u.s., ritengo doveroso comunicarLe che non mi sembra sussistano i requisiti minimi perché il coordinamento proponga, nella prossima riunione del Collegio di dottorato, la Sua ammissione all’esame finale …”), lungi dal rivelare già definitivamente assunta la decisione finale, esprimeva piuttosto un intendimento legato alla momentanea carenza di elementi utili alla formulazione di un giudizio di ammissione, esito negativo poi però maturatosi sulla base dell’esame dell’elaborato successivo, e quindi autonomamente giustificato dall’apprezzamento (sfavorevole) dei risultati del lavoro di ricerca svolto dal ricorrente nell’anno di corso.
Quanto, poi, alle censure imperniate sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti – per non essersi tenuto conto dell’incompletezza dell’elaborato (in ragione della necessità di approfondire l’attività di ricerca) e per essere stata di conseguenza anche disattesa la richiesta di proroga del termine di consegna finale della tesi –, osserva il Collegio che gli elementi acquisiti al processo non depongono per la fondatezza delle doglianze. In verità, se anche il carattere puramente interlocutorio dell’elaborato fosse giustificato dalla peculiarità e complessità della tematica di studio assegnata al ricorrente (che adduceva l’esigenza di fruire di ulteriore tempo per completare il relativo lavoro), il Collegio dei docenti era comunque tenuto a valutarne l’adeguatezza, posto che al termine dell’anno di corso è sempre necessaria la formulazione del giudizio sull’attività svolta dal dottorando, pur quando legittimamente circoscritta ad una parte del programma inizialmente previsto; pertanto, il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame finale non si presenta incompatibile con le sue difficoltà di ultimazione dell’attività di ricerca, ben potendo la valutazione incentrarsi anche su aspetti parziali del programma di studio per evincerne la bontà o meno dell’impegno del soggetto, nella circostanza destinatario di un apprezzamento sfavorevole che ha evidentemente considerato insufficienti i risultati, anche se solo per la parte che è stato possibile condurre a termine. L’effetto automatico della decadenza dal dottorato, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del regolamento d’ateneo, rendeva a quel punto insuscettibile di accoglimento l’istanza di proroga del termine di consegna finale della tesi (presentata solo il successivo 30 novembre); in ogni caso, ove pure quella richiesta di proroga fosse stata presentata prima della seduta del Collegio dei docenti, appare chiaro che la stessa potesse essere accolta solamente in presenza di un giudizio positivo circa l’attività svolta nell’anno di corso, mentre la valutazione negativa espressa a séguito dell’analisi dell’elaborato del 13 novembre recava in sé un apprezzamento sfavorevole che non avrebbe potuto logicamente coniugarsi con la prosecuzione dell’attività di ricerca.
Quanto, infine, agli addotti profili di contraddittorietà e ingiustizia – per avere il Collegio dei docenti espresso in via ufficiosa l’intento di concedere la proroga ed avere di fatto indotto il ricorrente a proseguire il suo lavoro di ricerca –, non emergono elementi che giustifichino le conclusioni dell’interessato. I messaggi di posta elettronica del prof. Sartor del 4 dicembre 2007 (in cui il docente esprimeva la propria soddisfazione alla notizia, comunicatagli dal ricorrente, dell’assenso del Coordinatore del corso alla concessione della proroga) e del 1° agosto 2008 (in cui il docente, in risposta ad un’ulteriore comunicazione del ricorrente, lo incoraggiava a completare la redazione della tesi) risultano effettivamente incoerenti con le determinazioni adottate dall’organo collegiale nel precedente mese di novembre, e tuttavia – quali che siano le ragioni del tenore di quei messaggi – appare decisiva la circostanza che uno o più docenti non potessero singolarmente modificare gli effetti di decisione riservata all’organo collegiale, decisione che il ricorrente riconosce del resto conosciuta attraverso una e-mail in data 18 marzo 2008 dell’Ateneo, sì da non potere egli – da una parte – invocare una contraddittorietà in realtà inesistente, e – dall’altra parte – neppure invocare un legittimo affidamento alla prosecuzione del rapporto; del tutto indimostrata, poi, è la circostanza che il Coordinatore del corso avesse in via informale assicurato al Buonapace che il Collegio dei docenti avrebbe deliberato la concessione della proroga, tanto più inverosimile apparendo una tale ipotesi se si considera che già l’organo collegiale si era pronunciato per l’esclusione dal corso e che l’attribuzione del beneficio invocato avrebbe imposto una revisione integrale della precedente decisione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2013, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Calvo, Presidente
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)