TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 12 marzo 2012, n. 175

Dottorato di ricerca-Diniego ammissione esame finale

Data Documento: 2012-03-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Inammissibilità del ricorso, non potendo l’interessato conseguire dall’impugnazione alcun vantaggio stante la pregressa inoppugnabilità dell’atto presupposto di esclusione dal corso di cui si controverte.

Contenuto sentenza

N. 00175/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Insogna, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, [#OMISSIS#] Caorsi, Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2; 
contro
Università degli Studi di Bologna, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; 
per l’annullamento:
– della nota dirigenziale prot. 47241 del 9 settembre 2011 inerente il diniego di ammissione all’esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in diritto tributario europeo;
– di tutti gli atti del procedimento, della deliberazione del Collegio dei Docenti del Dottorato in data 24 novembre 2007 sconosciuta, ma indicata nella nota dirigenziale su citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bologna e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. [#OMISSIS#] Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorrente iscritto al terzo anno del Dottorato di ricerca in Diritto Europeo proponeva ricorso in sede giurisdizionale avverso la delibera di esclusione dal suddetto corso assunta dal Collegio dei Docenti.
Il TAR Parma in sede cautelare accoglieva le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati, ma all’udienza di merito dichiarava, a seguito di apposita richiesta del difensore dell’interessato, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse e la conseguente intervenuta decadenza delle ordinanze cautelari emesse
Consegue ai fatti sopra ricordati che i provvedimenti impugnati tra i quali quello di esclusione dal corso, in presenza di una decisione di [#OMISSIS#] che definisce il giudizio e che poi è passata in giudicato, riprendono in pieno i loro effetti a nulla rilevando le comunicazioni intercorse e le situazioni medio tempore intervenute soltanto in forza dei provvedimenti incidentali di sospensione precedentemente adottati.
Ora appare del tutto evidente che il ricorso in esame proposto dal medesimo ricorrente avverso il diniego di ammissione all’esame finale per il conferimento del Dottorato di ricerca suindicato sia privo del necessario interesse all’impugnazione non potendo l’interessato conseguire da quest’ultima alcun vantaggio stante la pregressa inoppugnabilità dell’atto presupposto di esclusione dal corso di cui si controverte
Le spese in considerazione dello sviluppo complessivo della vicenda possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Calvo, Presidente
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Consigliere
[#OMISSIS#] Fina, Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)