TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 162

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Graduatoria

Data Documento: 2020-02-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è illegittma per illogicità la scelta dell’ateneo di attribuire un punteggio accordato al voto medio degli esami sostenuti per aver scelto un andamento per scaglioni e non secondo un metodo lineare.
Voler riconoscere un punteggio maggiore a chi raggiunge certe soglie minime non è di per sé irragionevole solo perché a fronte di un differenza in percentuale minima vi può essere una differenza notevole laddove un candidato sia molto vicino ad una certa soglia senza raggiungerla, mentre l’altro la superi di pochissimo. Si tratta di una scelta discrezionale che vuole premiare progressivamente chi ha una media più alta perché se si attribuisse un punteggio progressivo in relazione alla media probabilmente l’incidenza del voto medio degli esami nella graduatoria sarebbe molto meno significativa rispetto al numero dei crediti e comunque la disparità denunciata è conseguente ad un metodo scelto spesso per formare le graduatorie senza che esistano pronunce che ne abbiano rilevato l’irragionevolezza.

Contenuto sentenza

N. 00162/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] Lunari, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Ferni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Manerba Del Garda, via Campagnola 34/A; 
contro
Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Manco, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
[#OMISSIS#] Pappolla, [#OMISSIS#] Splendi, [#OMISSIS#] Maluta, [#OMISSIS#] Donadoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colosi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arcangeli non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della Graduatoria per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo – Medicina e Chirurgia per il 2° anno di corso pubblicata in data 21 ottobre 2019, ovvero di iscrizione della ricorrente al medesimo Corso di laurea, anche in soprannumero, con conservazione degli effetti della Graduatoria;
del Bando per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per i corsi di studio di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria Classe LM – 41 pubblicato dall’Università di Bologna in data 30/07/2019;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere definitivamente ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, anche in soprannumero;
per la condanna 
dell’amministrazione resistente all’adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente, anche in soprannumero, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2019/2020 ovvero, in subordine, al pagamento della relativa somma a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre accessori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum e di [#OMISSIS#] Manco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Ferni e [#OMISSIS#] Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, laureata in Odontoiatria presso l’Università di Bologna, ha presentato domanda per essere ammessa al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso lo stesso ateneo.
Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la ricerca ha pubblicato il D.M. 277/2019 disciplinante la prova d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e nell’allegato 2, commi 11 e 12, dispone che: “Agli Atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”.
Analoga disciplina è prevista dal regolamento didattico di ateneo adottato dall’Università di Bologna che prevede all’art. 7: “Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d’Ateneo”.
La previsione è confermata dal regolamento del Corso in Medicina e Chirurgia all’art. 7 dove si prevede che il Consiglio di Corso di Studio debba procedere semplicemente al riconoscimento dei crediti, senza aggiungere ulteriori criteri rettificativi.
L’Università di Bologna ha bandito il concorso per la prosecuzione degli studi in anni successivi al primo per i corsi di studio di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2019/2020, per il quale si erano resi disponibili 3 posti per l’accesso al II anno.
Il Bando ha previsto una procedura per l’ammissione al corso e la formazione delle graduatorie che si discosta dalle regole appena indicate.
Ciò ha determinato un posizionamento non utile in graduatoria della ricorrente nonostante il riconoscimento di un numero di crediti acquisiti nel precedente corso di studi particolarmente alto.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per l’irragionevolezza e l’illogicità manifesta del metodo adottato per la formazione della graduatoria impugnata.
Il DM 277/2019, il Regolamento didattico di Ateneo e del Corso di studio fanno riferimento esclusivamente al riconoscimento dei crediti per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso in Medicina e Chirurgia, senza prevedere alcun ulteriore criterio, correttivo o aggiuntivo.
Il bando invece ha stabilito che il numero di crediti debba essere diviso per il numero di anni di corso. 
Alla ricorrente il numero dei crediti riconosciuti è stato diviso per sei secondo la durata del corso di laurea in Odontoiatria da lei frequentato con successo fino al conseguimento del diploma di laurea, mentre la maggior parte dei CFU utili per il passaggio a Medicina e Chirurgia devono essere acquisiti dagli studenti provenienti da Odontoiatria nei primi due anni del corso di provenienza.
Infatti la ricorrente ha avuto un riconoscimento di 91 CFU, 55 dei quali ottenuti nel biennio. La conseguenza irragionevole sta nel fatto che, se alla ricorrente fossero stati riconosciuti i 55 crediti del primo biennio, comprensivi di quelli specifici richiesti obbligatoriamente dal Bando, la sua collocazione in graduatoria sarebbe stata tale da consentirle di accedere all’iscrizione direttamente oppure a seguito di uno scorrimento, applicando le norme previste dal Bando.
Il bando fissa un criterio di valutazione aggiuntivo al riconoscimento di CFU e cioè la media ponderata calcolata sugli esami riconosciuti che di per sé può essere espressione di una ragionevole discrezionalità.
Ma anche in questo caso l’illogicità sta nell’aver fissato i punteggi per scaglioni di voto addirittura con maggiorazioni di sei punti tra uno scaglione e l’altro.
Ad esempio se un candidato ha una media appena inferiore al 28 ed un altro appena superiore a tale soglia la differenza di punteggio sarà di sei punti, mentre con altro candidato che avesse una media prossima al 30 il punteggio sarebbe identico.
Il secondo motivo contesta l’eccesso di potere per disparità di trattamento sotto il profilo della mancata valutazione da parte della Commissione Concorsi dei candidati provenienti da corsi di studio in Medicina e Chirurgia da altri atenei.
Il paragrafo 5 del Bando stabilisce il criterio di formazione delle graduatorie che è unico per tutti i candidati.
Nel silenzio del Bando è lecito presumere che, trattandosi a tutti gli effetti di un pubblico concorso con attribuzione dei posti vacanti nel corso di studio in Medicina mediante la formazione di una graduatoria di merito, le procedure di valutazione dovessero essere uniformi per tutti i candidati e quindi demandate alla apposita Commissione di Concorso, comunque istituita dal Consiglio della Scuola di Corso con delibera del 27 maggio 2019.
Invece la Commissione ha valutato esclusivamente i candidati provenienti da atenei esteri e da atenei italiani trasferiti da corsi di classe diversa.
Tale procedura è lesiva del principio di parità di trattamento in quanto la carriera di alcuni concorrenti è stata, verosimilmente, valutata esclusivamente dal personale di segreteria e, invece, la carriera di altri concorrenti è sottoposta al vaglio da una apposita commissione in possesso di specifiche conoscenze scientifiche.
Il terzo motivo censura l’eccesso di potere per sviamento a causa della errata valutazione della carriera della controinteressata Colosi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in quanto non risulta aver conseguito 33 cfu utili in due anni di corso.
L’Università degli Studi Bologna si costituiva in giudizio con comparsa di stile affidando la difesa alla documentazione depositata comprensiva di una relazione sulla vicenda.
Anche un controinteressato si costituiva con comparsa di stile.
Si può prescindere dall’esame del terzo motivo poiché l’Università ha ammesso in sovrannumero la candidata Colosi e quindi rispetto a tale posizione non vi è interesse della ricorrente al riconoscimento dell’illegittimità della sua ammissione.
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.
L’Allegato 2 del D.M. 277/2019 afferma al punto 11 che si può procedere all’iscrizione di studenti ad anni successivo al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti.
Il Bando richiedeva una soglia minima di 23 CFU così ripartiti: 12 cfu BIO/10, 5 cfu FIS/07, 1 cfu BIO/11, 7 cfu BIO/13. Nell’indicare i criteri per la formazione della graduatoria veniva previsto che la somma dei crediti formativi riconosciuti viene divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il medesimo corso di studio nell’Ateneo di provenienza.
Si tratta di un criterio adottato dall’Università resistente che non trova riscontro in analoghi bandi di altre università italiane come documentato dalla ricorrente; la clausola contestata dalla ricorrente di per sé non appare adottata in violazione all’indicazione proveniente dal D.M. 277/2019 perché si tratta di una modalità di calcolo dei CFU rimanendo, quindi, all’interno del criterio fissato dalla legislazione nazionale.
L’illegittimità deriva dagli esiti irragionevoli che scaturiscono dalla sua applicazione: in linea puramente teorica non è scorretto dividere i CFU utili per il numero di anni del corso di studi seguito poiché aver frequentato più a lungo un corso di studi offre maggiori possibilità di aver maturato CFU utili per il punteggio; ma se il criterio lo caliamo nella concreta situazione del corso di studi cui i candidati aspirano, è facilmente verificabile che la maggior parte dei crediti rilevanti si conseguono nei primi due anni tanto è vero che la ricorrente ha conseguito più della metà di essi nel primo biennio di un corso di studi sessennale.
In questo modo i partecipanti alla selezione che provengono da un altro corso di studi affine completato fino al diploma di laurea verranno senz’altro penalizzati dal momento che la scelta dei settori disciplinari nel quali i CFU sono rilevanti è dipesa dalle caratteristiche degli insegnamenti che vengono impartiti nel primo biennio del corso di laurea di Medicina.
Per quanto riguarda la censura relativa al punteggio accordato al voto medio degli esami sostenuti per aver scelto un andamento per scaglioni e non secondo un metodo lineare, non vi ravvisano illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità.
Voler riconoscere un punteggio maggiore a chi raggiunge certe soglie minime non è di per sé irragionevole solo perché a fronte di un differenza in percentuale minima vi può essere una differenza notevole laddove un candidato sia molto vicino ad una certa soglia senza raggiungerla, mentre l’altro la superi di pochissimo. Si tratta di una scelta discrezionale che vuole premiare progressivamente chi ha una media più alta perché se si attribuisse un punteggio progressivo in relazione alla media probabilmente l’incidenza del voto medio degli esami nella graduatoria sarebbe molto meno significativa rispetto al numero dei crediti e comunque la disparità denunciata è conseguente ad un metodo scelto spesso per formare le graduatorie senza che esistano pronunce che ne abbiano rilevato l’irragionevolezza.
Il secondo motivo non può essere accolto poiché la scelta di non sottoporre al vaglio della Commissione gli esami sostenuti dagli studenti provenienti da Medicina e Chirurgia di Ateneo italiano dipende dall’uniformità che hanno i programmi per le singole discipline nelle Università Italiane diversamente da quanto può accadere nelle università straniere o in altri corsi di laurea.
In conclusione l’Università dovrà riformulare la graduatoria limitando il calcolo dei crediti a quelli conseguiti nei primi due anni per coloro che hanno conseguito un’altra laurea verificando se in tal modo la ricorrente sarebbe rientrata in posizione utile per essere ammessa alla frequenza ed in caso positivo con ammissione a frequentare il secondo anno anche in soprannumero.
L’accoglimento parziale delle censure e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ordinando all’Amministrazione di compiere quanto indicato in motivazione.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 17/02/2020