TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 agosto 2018, n. 625

Ammissione corsi di laurea medicina e chirurgia - Procedure di ammissione - Titoli conseguiti all'estero

Data Documento: 2018-08-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo statunitense di “High School Diploma” dopo aver frequentato un solo anno di istruzione negli Stati Uniti, per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, la necessità di dimostrare di aver superato almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APS) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse con attestazione proveniente da un College Board non vale per coloro che sono in possesso del titolo di High School Diploma (HSD) conseguito dopo almeno due anni di frequenza in una scuola americana.
Infatti, il requisito è richiesto per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di High School Diploma (HSD); per chi si è diplomato dopo meno di due anni di frequenza è necessaria anche una valutazione caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto e sarà sotto la responsabilità delle istituzioni formative italiane.
Questo si ricava senz’altro dalla lettura della Circolare del MIUR del 28/02/2017 all’allegato 1 punto 4 e, nel caso di specie, dall’art. 2 del bando di concorso dell’Università. D’altronde, se così non fosse, la conseguenza sarebbe paradossale ed irragionevole. Infatti coloro che si sono diplomati in una High School dopo oltre due anni di frequenza devono fornire la prova del superamento di almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APS) con punteggio da 3 a 5, mentre chi ha frequentato per un periodo inferiore sarebbe esentato da tale attestazione ma dovrebbe solo produrre i programmi di studio per far operare alla Commissione una valutazione di idoneità sul corso di studi seguito ai fini della possibile iscrizione al primo anno del corso di Medicina e Chirurgia. E’ invece ragionevole ritenere che chi ha una frequenza inferiore ai due anni, oltre a dover dimostrare il superamento degli “Advanced Placements”, deve essere assoggettato ad una verifica più puntuale sul piano di studi.

Contenuto sentenza

N. 00625/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cappiello, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Foschini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fabbretti, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Foschini in Giustizia, Pec Registri; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4; 
nei confronti
Marina Vicini non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto definitivo di immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018, comunicato in data 16/03/2018 dal Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fabbretti e [#OMISSIS#] Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha frequentato 12 anni di istruzione ed ha conseguito il titolo statunitense di “High School Diploma” dopo aver frequentato un solo anno di istruzione negli Stati Uniti.
Dopo aver conseguito il titolo ha partecipato al Bando di ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna effettuando la prova di ammissione prevista dal bando.
Ha anche inviato la documentazione utile per la valutazione del titolo estero ed è stato ammesso con riserva alla procedura di selezione, condizionata in caso di esito positivo alla verifica del possesso di “tre Advanced Placements statunitensi” in materie diverse tra loro attinenti al corso di studio universitario.
All’esito della prova di ammissione il ricorrente si è collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale per l’immatricolazione presso la Scuola di Bologna.
Di conseguenza il ricorrente ha presentato la documentazione da cui risulta il superamento dei tre Advanced Placement negli insegnamenti di Calcolo, Biologia e Chimica, ma il Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica ha emanato il provvedimento di rigetto di immatricolazione poiché non risultavano sostenuti gli esami dei tre Advanced Placement ivi riportati ( AP Chemistry, AP Calculu, AP Biology).
Tale provvedimento fu impugnato con precedente ricorso accolto perché non era stato spiegato al ricorrente che la Commissione aveva deciso che, anche per coloro che non avevano frequentato scuole americane per un biennio, era richiesto il superamento dei tre corsi di “Advanced Placements” e soprattutto che il documento che attestasse tale superamento poteva provenire solo dal College Board statunitense.
Il procedimento amministrativo per l’ammissione è stato ripreso con richiesta della prova del superamento dei n. 3 APS attraverso la produzione di un certificato statunitense denominato “College Board”.
Con il provvedimento impugnato il Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica ha disposto il rigetto definitivo di immatricolazione in quanto il ricorrente non ha presentato nei termini la certificazione richiesta.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede, nonché delle prescrizioni dello stesso bando di concorso.
La commissione di valutazione dei titoli esteri conseguiti con un periodo di frequenza inferiore al ha erroneamente accomunato le situazioni di frequenza di corsi all’estero per almeno un biennio e quelli di durata inferiore per le quali la circolare Ministeriale non prescrive il possesso di 3 APS.
Il bando per l’ammissione ai corsi di laurea per i candidati in possesso di un titolo conseguito dopo meno di un biennio di frequenza con esito positivo in un sistema estero non prevedeva il necessario superamento dei 3 APS come sostenuto dall’Università ma unicamente una valutazione del titolo di studio tramite la copia del titolo di studio e i programmi degli insegnamenti dell’ultimo anno all’estero, tradotti in italiano se non sono in francese, inglese, tedesco o spagnolo.
Alla luce dei principi di buona fede, correttezza e di interpretazione del bando di concorso l’amministrazione universitaria non poteva prevedere requisiti ulteriori non specificati nel bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea.
Il secondo motivo censura la violazione della Circolare del MIUR del 28/02/2017 che prevede: “Nel caso in cui tali titoli di HSD siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l’ammissione dovrà essere valutata caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto, e sarà sotto la responsabilità delle istituzioni formative italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione; sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale”.
Il terzo motivo contesta la violazione della par condicio concorsuale poiché la richiesta del superamento di 3 APS è stata formulata dalla Commissione solamente in seguito all’espletamento delle formalità di iscrizione alla prova di accesso, quando i nominativi dei candidati erano già noti alla commissione.
Il quarto motivo eccepisce l’incompetenza relativa poiché la valutazione di idoneità dei titoli di studio esteri per l’immatricolazione ai corsi universitari sia attribuita alla Commissione della Scuola di Medicina e Chirurgia preposta, e non al Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica.
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.
Il ricorso è infondato perché i primi tre motivi si fondano su un equivoco interpretativo delle norme che stabiliscono i requisiti per essere ammessi alla frequenza del primo anno del corso di laurea cui il ricorrente è interessato.
Il ricorrente ritiene che la necessità di dimostrare di aver superato almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APS) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse con attestazione proveniente da un College Board valga solamente per coloro che sono in possesso del titolo di High School Diploma (HSD) conseguito dopo almeno due anni di frequenza in una scuola americana.
In realtà il requisito è richiesto per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di High School Diploma (HSD); per chi si è diplomato dopo meno di due anni di frequenza è necessaria anche una valutazione caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto e sarà sotto la responsabilità delle istituzioni formative italiane.
Questo si ricava senz’altro dalla lettura della Circolare del MIUR del 28/02/2017 all’allegato 1 punto 4 e dall’art. 2 del bando dell’Università e d’altronde se così non fosse la conseguenza sarebbe paradossale ed irragionevole. Infatti coloro che si sono diplomati in una High School dopo oltre due anni di frequenza devono fornire la prova del superamento di almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APS) con punteggio da 3 a 5, mentre chi ha frequentato per un periodo inferiore sarebbe esentato da tale attestazione ma dovrebbe solo produrre i programmi di studio per far operare alla Commissione una valutazione di idoneità sul corso di studi seguito ai fini della possibile iscrizione al primo anno del corso di Medicina e Chirurgia.
E’ invece ragionevole ritenere che chi ha una frequenza inferiore ai due anni, oltre a dover dimostrare il superamento degli “Advanced Placements”, deve essere assoggettato ad una verifica più puntuale sul piano di studi.
Il CIMEA, richiesto di un parere dall’Università, non solo aveva indicato di verificare il superamento dei tre “Advanced Placements”, ma aveva concluso che, laddove la frequenza fosse stata limitata ad un anno di studi negli Stati Uniti, il parere sarebbe negativo all’accesso a corsi universitari in Italia per differenza sostanziale.
Il ricorrente non ha prodotto alcuna dichiarazione del College Board ed il provvedimento impugnato in questa sede non poteva che essere identico a quello annullato per vizio procedimentale con la precedente sentenza 73/2018, come peraltro la stessa sentenza aveva ipotizzato.
La censura di merito, comune ai primi tre ricorsi anche se presentata con sfaccettature diverse, deve essere respinta.
Il quarto motivo è l’esatta riproduzione del terzo motivo del precedente ricorso che era stato respinto in quell’occasione osservando che il Responsabile del Settore Segreterie è solo colui che ha comunicato una decisione assunta dalla competente Commissione. Orbene nel caso di specie era stato richiesto, anche all’esito del giudizio di annullamento del precedente provvedimento negativo, la produzione di documentazione che, se presentata, sarebbe stata valutata dalla Commissione; non essendoci stato alcun deposito della documentazione richiesta, non vi era alcuna deliberazione di merito da fare, ma solo una conferma di natura burocratica della precedente decisione che ben poteva essere comunicata dal funzionario responsabile.
In considerazione della particolarità della vicenda e della rilevanza che la decisione poteva avere per il ricorrente che oltretutto aveva superato il test d’ingresso appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 2/08/2018