TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20 febbraio 2014, n. 208

Assegno personale nei passaggi di carriera–Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Data Documento: 2014-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ assegno previsto dell’art. 202, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, volto a conservare la posizione economica di un dipendente pubblico anche in caso di passaggio ad altro ruolo della stessa o di diversa amministrazione, in modo che mai il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica possa comportare un regresso nel trattamento economico raggiunto, opera esclusivamente in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Contenuto sentenza

N. 00208/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1211 del 2005 proposto da [#OMISSIS#] Costagliola, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Tiberii e dall’avv. [#OMISSIS#] Morara, ed elettivamente domiciliato in Bologna, via [#OMISSIS#] n. 4, presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Monti;
contro
l’Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara n. 1165-2005 prot. n. 14732 del 12 luglio 2005, con cui l’Amministrazione ha confermato il d.r. n. 2575-2004 del 3 dicembre 2004 e ha di conseguenza revocato l’assegno personale pensionabile ex art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte dal 1° novembre 1999;
degli atti presupposti, compresi il d.r. n. 2575-2004 del 3 dicembre 2004 e il d.r. n. 2578-2004 del 3 dicembre 2004;
……………………..per l’accertamento………
del diritto all’assegno personale pensionabile ex art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 806 del 29 ottobre 1999 il Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara nominava il ricorrente “ricercatore universitario” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, attribuendogli un assegno personale pensionabile di £ 2.348.022, ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione del trattamento economico goduto fino a quel momento quale “funzionario tecnico VIII livello” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Successivamente, però, accertato che il pregresso rapporto di lavoro era a tempo determinato e che ciò escludeva la spettanza dell’assegno, l’Amministrazione riformava in parte qua il provvedimento del 29 ottobre 1999 con previsione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (v. d.r. n. 2575-2004 del 3 dicembre 2004), quindi confermava il ricorrente nel ruolo dei ricercatori universitari dal 1° novembre 2002 ma senza attribuzione dell’assegno (v. d.r. n. 2578-2004 del 3 dicembre 2004), e infine, in sede di riesame delle precedenti determinazioni, rendeva definitiva la decisione di non riconoscere spettante l’assegno personale pensionabile ex art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 (v. d.r. n. 1165-2005 prot. n. 14732 del 12 luglio 2005).
Ritenendo di avere titolo al trattamento economico integrativo, il ricorrente ha impugnato i suindicati atti e ha invocato l’accertamento del diritto all’assegno personale pensionabile ex art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Deduce che il rapporto intrattenuto presso l’Ateneo napoletano andrebbe in realtà qualificato, per le modalità di svolgimento, come rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, e che, in ogni caso, detto rapporto non poteva ritenersi cessato alla data del 2 novembre 1999, per essere egli stato collocato in aspettativa fino al 1° gennaio 2001, sì da fruire della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato prevista dal C.C.N.L. del 9 agosto 2000.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Ferrara, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 6 febbraio 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Dispone l’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”. La giurisprudenza ha rilevato che l’intento del legislatore è stato quello di conservare la posizione economica acquisita dal dipendente al momento del passaggio da uno ad altro ruolo della stessa o diversa Amministrazione, in modo che mai il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato possa comportare un regresso nel trattamento economico raggiunto (v., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 16 marzo 1992 n. 8).
Orbene, ostando alla concessione del beneficio la provenienza del dipendente da impiego non di ruolo, il dissenso tra le parti si incentra nella fattispecie sulla qualificazione del rapporto di lavoro di cui era titolare il ricorrente presso la precedente Amministrazione, se cioè si trattasse di un rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato, solo nel secondo caso potendosi evidentemente ritenere operativo il principio del divieto di reformatio in peius. A questo proposito, inerendo la questione dedotta alla peculiare tematica della categoria nota come «personale medico ex gettonato» – cui apparteneva il dott. Costagliola nell’ente universitario di provenienza –, il Collegio valuta utile richiamare la puntuale ricostruzione delle vicende che hanno portato alla stabilizzazione di tale personale, così come effettuata in una recente decisione del TAR Campania: “…Il medico gettonato si afferma quale figura di medico, titolare di rapporti di lavoro libero-professionale di tipo precario, nel periodo che va dal 1980 al 1997 impiegato dai Direttori degli Istituti e delle Cliniche presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia per esigenze assistenziali. Al termine di un contenzioso protrattosi per anni, tale figura di medico precario è stata stabilizzata, su iniziativa del (odierno) Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inserendo (mediante il CCNL integrativo del 17.7.1997) il comma 9 bis nell’art. 19 del CCNL Comparto Università 21.05.1996, che prevedeva la possibilità per le Università di assumere a tempo determinato personale “gettonato”, già titolare di rapporti di lavoro a termine e di collaborazione coordinata e continuativa con gli Atenei; e stabilendo, altresì, che i relativi oneri dovessero gravare, trattandosi di personale utilizzato per far fronte ad esigenze assistenziali, sul finanziamento dell’attività assistenziale dedotto nelle convenzioni tra Università e Regioni. La norma citata dispone espressamente: “le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessità, dalle sole amministrazioni ove già sussistano alla data del 1° gennaio 1997 rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali … Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale laureato medico e odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) titolare alla data del 1° gennaio 1997 di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università degli studi [#OMISSIS#] II di Napoli e con la Seconda Università degli studi di Napoli. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell’attività assistenziale dedotto nelle convenzioni Università-Regione”. In applicazione della menzionata disposizione il personale ex gettonato è stato assunto, a tempo determinato, dalle Università per soddisfare “le esigenze assistenziali dell’Azienda Universitaria Policlinico”, con decorrenza dal 2.1.1998 con la qualifica di funzionario tecnico, con oneri a carico del finanziamento regionale, attribuito, sulla base della convenzione Università-Regione, all’Azienda Ospedaliera. Sotto tale aspetto si conviene con quanto eccepito dalla difesa dell’Università secondo cui l’Ateneo si è fatto carico di assumere tale personale per conto dell’Azienda Ospedaliera, posto che l’Università non svolge compiti di assistenza, che sono devoluti esclusivamente all’Azienda Ospedaliera (prima policlinici universitari). All’epoca in cui è stata avviata la stabilizzazione, infatti, l’Azienda Ospedaliera non aveva ancora autonoma personalità giuridica (distinta da quella dell’Università), conseguita nel 2004 dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa Università-Regione e l’immissione nelle proprie funzioni del Direttore Generale, per cui l’Azienda non era in grado di procedere all’assunzione di proprio personale, che quindi pertanto era stata affidata all’Università. Più tardi, l’art. 8, comma 6, del D.Lgs, 21.12.1999, n. 517 ha stabilito che le Aziende ospedaliere, costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, succedessero ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza. Infine, il C.C.N.L. 9.8.2000, relativo al comparto Università per il quadriennio 1998-2001, ha disposto (cfr. artt. 19, comma 12 e 51, comma 5) che i rapporti a tempo determinato, instaurati ai sensi del comma 9 bis del CCNL del 21.05.1996, fossero prorogati fino all’espletamento delle procedure per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale in questione, da attivarsi dalle Università nell’ambito della programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale. Il personale ex gettonato è stato assunto a tempo indeterminato con contratto individuale di lavoro subordinato ed inquadrato nella categoria EP, se in possesso della laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria, ovvero nella categoria D se in possesso di lauree diverse, secondo la previsione dell’art. 51, comma 5, CCNL del 9.8.2000, con decorrenza dal 1.6.2001 per le esigenze assistenziali dell’Azienda Universitaria Policlinico …” (sede di Napoli, Sez. II, 11 ottobre 2013 n. 4562).
Se ne desumono allora corrette le indicazioni fornite dalla Seconda Università degli Studi di Napoli all’Università degli Studi di Ferrara, e da questa richiamate nel decreto n. 1165-2005 prot. n. 14732 del 12 luglio 2005, circa il fatto che, nominato il ricorrente “ricercatore universitario” presso l’Ateneo estense con decorrenza 1° novembre 1999, è accaduto che “…solo successivamente in applicazione dell’art. 19, comma 12 e dell’art. 51, comma 5, del C.C.N.L. – Comparto Università – stipulato in data 9.8.2000 – al suddetto personale “cd ex gettonato” in servizio con un rapporto a tempo determinato in essere al 23-2-2000, i contratti di lavoro a tempo determinato sono stati trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2.1.2001, data di scadenza del precedente contratto …” (così la nota del 16 giugno 2005 dell’Ufficio Ripartizione del personale della Seconda Università degli Studi di Napoli). In altri termini, al momento del passaggio del ricorrente all’Università degli Studi di Ferrara (1° novembre 1999), egli era ancora titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, circostanza decisiva per escludere l’operatività del principio del divieto di reformatio in peius; né rileva, d’altra parte, che la Seconda Università degli Studi di Napoli gli avesse concesso un’aspettativa (senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità) per la durata del periodo di prova presso l’altro Ateneo, e ciò – da un lato – perché la riserva temporanea del posto già ricoperto non ha poi impedito di vedere alla fine ancorata al 1° novembre 1999 la data di passaggio all’Università degli Studi di Ferrara (sì che a questa scadenza temporale va verificata la posizione giuridico-economica di provenienza), e – dall’altro lato – perché la cessazione dal servizio con concessione di aspettativa finalizzata alla sola conservazione provvisoria del posto di lavoro impedisce qualsiasi variazione del rapporto di impiego “sospeso” (sì che è rimasto medio tempore fermo il carattere di rapporto a tempo determinato, potendosi lo stesso prestare ad una trasformazione solo all’esito di una sua eventuale riattivazione per rinuncia al nuovo impiego).
Di qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite a fronte della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)