TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 165

Professore a contratto-Incarico insegnamento insegnamento-Voto numerico

Data Documento: 2018-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella valutazione delle prove concorsuali e/o selettive comparative, anche qualora le medesime abbiano ad oggetto la valutazione di varie tipologie di titoli, è sufficiente il voto numerico a sintetizzare la compiuta valutazione delle prove concorsuali.

Contenuto sentenza

N. 00165/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Graziosi e Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via dei Mille n. 7/2; 
contro
-Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4 è domiciliata ex lege; 
-Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cerea, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Babini e [#OMISSIS#] Pancaldi, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
a)del decreto n. 1224 del 12 luglio 2016 della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna che ha approvato gli atti della procedura di selezione per l’incarico di professore a contratto di “storia della Psicologia” per l’anno 2016/2017 e ha decretato come vincitrice la controinteressata [#OMISSIS#] Cerea; b) degli atti della Commissione Giudicatrice della predetta procedura nonché del decreto che ha nominato la medesima Commissione e, per quanto occorrer possa b) del Bando approvato con decreto n. 133/2016; c) del verbale della Commissione di “rivalutazione” dei candidati alla selezione per la copertura dell’insegnamento a contratto di Storia della Psicologia del 6.12.2016, che ha approvato la graduatoria del concorso che vede al primo posto la dr.ssa [#OMISSIS#] Cerea e al secondo posto il ricorrente
E con ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del verbale della Commissione di “rivalutazione” dei candidati alla selezione oggetto di causa redatto il 6/12/2016, che ha approvato la graduatoria concorsuale che, come la precedente, vede al primo posto la dott.ssa Cerea e al secondo posto il dr. De [#OMISSIS#], degli atti della nuova procedura e, in subordine, del Bando della Selezione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017, il dott. Umberto [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori avv. Benedetto Graziosi e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Cappelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ oggetto della presente controversia l’impugnativa del decreto in data 12/7/2016 con cui il Vicepresidente della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna ha approvato gli atti della procedura di selezione per l’incarico di professore a contratto di “Storia della Psicologia – M-STO/05” per l’anno accademico 2016/2017 ed ha altresì proclamato vincitrice della selezione la dr.ssa [#OMISSIS#] Cerea, odierna controinteressata.
Ricorre il dr. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], classificatosi al secondo posto della graduatoria, che ritiene illegittimi, oltre al suddetto decreto, anche gli atti redatti dalla Commissione giudicatrice in data 11/7/2012, il decreto del Vice Presidente della Scuola di Lettere in data 6/6/2016 avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva e, qualora occorra, il Bando della Selezione approvato con decreto in data n. 133 del 2016.
Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente rileva l’illegittimità degli atti impugnati rassegnando le seguenti censure: violazione dell’art. 1 del Bando sui “Requisiti” di partecipazione alla selezione; violazione dell’art. 23, c. 2, L. n. 240 del 2010 e dell’art. 6 del Bando sotto più profili. In subordine, il ricorrente rileva l’illegittimità dello stesso Bando per violazione dei principi vigenti nelle procedure comparative posti a tutela dell’imparzialità della trasparenza dell’attività della P.A. e del rispetto della par condicio tra i candidati; eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione e di adeguata attività istruttoria; Illegittima composizione della Commissione giudicatrice per violazione dei principi di imparzialità e terzietà rispetto ai candidati.
Il ricorrente ha inoltre presentato motivi aggiunti di ricorso, con essi impugnando il verbale della Commissione di “rivalutazione” dei candidati alla selezione oggetto di causa redatto il 6/12/2016, che ha approvato la graduatoria concorsuale che, come la precedente, vede al primo posto la dott.ssa Cerea e al secondo posto il dr. De [#OMISSIS#]. Tale nuovo provvedimento è stato adottato dalla amministrazione universitaria a seguito di quanto disposto dal Consiglio di Stato Sez. VI con ordinanza collegiale n. 5294 del 28/11/2016 emessa in sede di appello cautelare, con la quale ha disposto “…la rivalutazione dei partecipanti al procedimento su cui si controverte da parte di una nuova commissione”. Il ricorrente ritiene illegittima anche la nuova graduatoria per i seguenti motivi: violazione dell’art. 23, c. 2 L. n. 240 del 2010 e dell’art. 6 del Bando di gara, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In via subordinata, il ricorrente impugna, inoltre, il bando di selezione, rilevandone l’illegittimità per asserita violazione dei principi generali in materia di procedure comparative di selezione di imparzialità, trasparenza e par condicio.
L’Università degli Studi di Bologna, costituitasi in resistenza per entrambi i ricorsi, con la memoria di opposizione ai motivi aggiunti di ricorso chiede pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e, inoltre, pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse del ricorrente alla relativa decisione. Nel merito, l’amministrazione universitaria chiede la reiezione di quest’ultimo ricorso, sostenendone l’infondatezza.
Con ordinanza collegiale n. 289 del 6/10/2016, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, in concreto non ravvisando la sussistenza del requisito del periculum in mora. In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato sez. VI, con ordinanza n. 5284 del 28/11/2016 ha disposto, in riforma dell’ordinanza di questo T.A.R., che l’Università degli Studi di Bologna provveda alla “…rivalutazione di tutti i candidati partecipanti al procedimento su cui si controverte da parte di una nuova commissione, appositamente nominata dall’amministrazione e i cui costi di funzionamento sono posti a carico esclusivo dell’appellante.”.
Alla pubblica udienza del giorno 22/11/2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Innanzitutto, il Collegio ritiene di prendere atto della richiesta del ricorrente (e della corrispondente eccezione sollevata dall’Università degli Studi di Bologna) di emissione di pronuncia dichiarativa della improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
La graduatoria della selezione oggetto di tale ricorso è stata infatti oggettivamente “superata” dalla successiva graduatoria redatta dalla nuova Commissione giudicatrice nominata dall’Università degli Studi in diretta esecuzione del riesame della procedura di selezione (con nuova valutazione di tutti i candidati) disposto dal Consiglio di Stato con la sopra citata ordinanza cautelare. A seguito del rinnovamento della procedura e della redazione della relativa graduatoria a conclusione delle operazioni di valutazione dei candidati, è venuta meno l’efficacia della graduatoria impugnata dal ricorrente con l’atto introduttivo della lite e, ulteriormente, è venuto meno ogni interesse di quest’ultimo all’impugnazione di tale provvedimento, come da dichiarazione resa nel ricorso aggiuntivo (v. pagg. 3 e 4 ric. per motivi aggiunti).
Rimane quindi da esaminare il ricorso per motivi aggiunti con cui il dr. De [#OMISSIS#] ha impugnato la graduatoria redatta dalla nuova Commissione giudicatrice, gli altri atti infraprocedimentali meglio specificati in oggetto e, in via subordinata, il Bando della selezione.
Con il primo motivo aggiunto, si ritiene illegittima anche la seconda graduatoria redatta dalla Commissione ex novo nominata dall’amministrazione universitaria, in quanto essa sarebbe frutto di una valutazione meramente numerica dei titoli posseduti dai candidati e non di una valutazione espressa in giudizi sulla pertinenza e sulla rilevanza sia dei titoli che delle attività illustrate nei curricula, con la conseguenza che tale valutazione risulta palesemente disomogenea, incoerente ed insufficiente rispetto all’impianto motivazionale sulla base del quale era stata effettuata la prima valutazione comparativa tra i candidati. Secondo il ricorrente, la nuova valutazione risulta illegittima anche perché conferma, senza motivare al riguardo, la valutabilità del dottorato nei riguardi della controinteressata.
Il Collegio ritiene non condivisibili le suesposte considerazioni, innanzitutto per una ragione di ordine generale, da riferirsi alla oggettiva sufficienza del voto numerico a sintetizzare la compiuta valutazione delle prove concorsuali e/o selettive comparative anche qualora – come avviene nel caso in esame – esse hanno ad oggetto la valutazione di varie tipologie di titoli, tenuto anche conto del fatto che l’ordinanza del Consiglio di Stato con la quale è stata disposta la nomina di una nuova Commissione affinché provvedesse a valutare nuovamente i candidati della procedura selettiva, non recava alcuna ulteriore indicazione riguardo all’utilizzo di una particolare modalità – tra quelle ex lege ammesse – di valutazione dei titoli dei candidati da parte della nuova Commissione. Ad ulteriore conferma della legittimità dell’operato della nuova Commissione su tale questione, si deve rilevare che essa ha correttamente predeterminato i criteri per l’attribuzione ai candidati del punteggio numerico (v. verbale Comm.ne 12/12/2016 – doc. n. 4 Amm.ne). Per quanto concerne, invece, l’asserita illegittimità della valutazione della controinteressata, alla quale la nuova Commissione avrebbe attribuito punti 2,5 per un titolo: assegno di dottorato che non avrebbe dovuto essere valutato, ai sensi di quanto dispone l’art. 1, comma 6 del Bando, il Collegio ritiene infondato il rilievo.
Dagli atti di causa emerge infatti che la nuova Commissione ha attribuito il suddetto punteggio alla dr.ssa Cerea per il criterio unico di valutazione “Titoli di dottore di ricerca e fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca congruenti con la disciplina Storia della Psicologia”. Risulta pertanto processualmente attendibile, in considerazione del carattere semplificato della procedura in oggetto e tenuto conto dell’oggettiva esistenza dell’elemento valutativo in questione (n. 3 borse di studio fruite dalla dr.ssa Cerea) e, infine, della mancanza di ulteriori elementi di segno contrario atti a smentire quanto sostenuto dall’amministrazione circa l’attribuzione di tale punteggio al titolo: borse di studio finalizzate ad attività di ricerca possedute dalla controinteressata (v. doc. n. 4 Amm.ne). Né può logicamente affermarsi che tale modalità di attribuzione del punteggio sia estranea alle procedure de quibus e, in particolare, a quella oggetto di causa, stante che detta possibilità trova espresso riscontro nell’art. 6 del Bando “Modalità di selezione e valutazione comparativa dei titoli”.
Il Collegio deve inoltre rilevare l’infondatezza della censura che aggredisce il bando, ove lo stesso dovesse essere interpretato nel senso di ammettere a valutazione un titolo non ancora in possesso del candidato, stante, come si è accertato, che alla controinteressata non è stato valutato il titolo relativo al dottorato di ricerca.
Per quanto concerne, infine, la doglianza con cui si ritiene illegittimo l’operato dell’amministrazione, laddove essa non ha provveduto ad escludere la controinteressata, nonostante lo svolgimento di attività retribuita di tutorato ritenuta dal ricorrente incompatibile con l’incarico in questione, il Collegio ne deve parimenti rilevare l’infondatezza. Il Regolamento dell’Ateneo bolognese e il Bando chiariscono, infatti, che l’incompatibilità segnalata dal ricorrente riguarda esclusivamente il candidato che abbia percepito l’assegno di tutorato di cui all’art. 2 c. 3 del D.M. MIUR n. 198 del 2003, mentre diversa è la situazione della controinteressata, che ha stipulato un contratto di tutorato, soggetto alla diversa disciplina di cui all’art. 23, c. 2 L. n. 240 del 2010 e per il quale il Regolamento di Ateneo non prevede alcuna incompatibilità con la posizione oggetto di selezione.
Per i suesposti motivi, è respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, in considerazione del diverso e opposto esito dell’incidente cautelare nei due gradi di giudizio, delle ragioni in base alle quali il Consiglio di Stato ha disposto una nuova valutazione dei candidati della procedura selettiva in oggetto, previa nomina di una Commissione diversa da quella precedentemente istituita e, infine, dell’esito della decisione concernente il ricorso aggiuntivo, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; b) respinge il ricorso per motivi aggiunti; c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/02/2018