L’ intento del nuovo codice del processo amministrativo, di concentrare nel giudizio di ottemperanza tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato, in relazione alla sua esecuzione, non si spinge, però, sino al punto di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato, e in conseguenza di esso, debba essere portato davanti al giudice dell’ottemperanza; infatti il c.p.a. dispone che presupposto per il giudizio è una inottemperanza, e che ci si rivolge al giudice dell’ottemperanza oltre che in caso di inerzia totale o parziale, in caso di atti violativi o elusivi del giudicato. Laddove l’atto nuovo successivo al giudicato non sia elusivo o violativo, ma autonomamente lesivo, perché copre spazi lasciati in bianco dal giudicato, va azionato il rimedio del ricorso ordinario. (Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3078).
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 763
Dottorato di ricerca-Contemporanea frequenza Scuola di Specializzazione-Giudizio di ottemperanza
N. 00763/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] Tiano, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ajello, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Epifani in Bologna, via Boldrini N.6;
contro
Università di Modena e Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Miniero in Bologna, viale Aldini N.28;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Repetto, [#OMISSIS#] Gismondi;
per l’ottemperanza
alla sentenza T.A.R. di Bologna n. 577 del 30 giugno 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università di Modena e Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. [#OMISSIS#] Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’ammissione alla scuola di Dottorato di Ricerca di “diritto delle relazioni di lavoro” bandito dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
In data 22/1/2009 veniva pubblicata la graduatoria ufficiale dalla quale risultava la non ammissione del ricorrente alla Scuola di dottorato.
Presentava ricorso al T.A.R. deducendone l’illegittimità.
L’istanza cautelare, respinta in primo grado, veniva accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza 5851/2009.
Previa integrazione del contraddittorio il T.A.R. accoglieva il ricorso con sentenza n. 577 del 2011.
2.In detta decisione il T.A.R. precisava che “costituisce un principio generale di ogni procedura concorsuale la preventiva predeterminazione di criteri di valutazione, soprattutto dei titoli, che deve essere dettagliata e specifica rispetto ai posti da ricoprire.
Nel caso in esame prevedere 5 punti per la laurea e 55 punti per il resto senza alcuna specificazione appare equivalente alla omessa previsione di alcun criterio perché ciò non consente di capire l’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuzione di un mero punteggio numerico, tanto più che non risultano verbalizzati neppure i titoli prodotti né quelli ritenuti pertinenti e meritevoli prodotti dai candidati.
Inoltre, è evidente la carenza di motivazione in questo caso particolare, perchè l’attribuzione di un mero punteggio senza una predeterminazione di criteri e senza neppure l’elencazione dei titoli prodotti dai candidati ed eventualmente valutati dalla commissione non consente di ricostruire l’iter logico delle valutazioni effettuate.
Certamente ove fossero stati predeterminati dei dettagliati criteri di valutazione e fossero stati indicati i titoli valutati con riferimento ai parametri specifici e predeterminati il mero punteggio sarebbe stato sufficiente perchè sarebbe stato desumibile l’iter logico e valutativo effettuato, ma ciò non è avvenuto nel caso in esame non potendosi evincere dal verbale neppure quali siano stati i titoli prodotti e quelli valutati come pertinenti alle finalità deldottorato di ricerca”.
3. L’amministrazione rinnovava la procedura annullata nominando a tal fine una nuova commissione giudicatrice la quale predisponeva nuovi criteri di massima e formulava la nuova graduatoria collocando il ricorrente in posizione peggiorativa rispetto a quella precedente.
L’interessato, pertanto, presentava ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 577 del 2011 ritenendo l’attività dell’amministrazione fosse elusiva della decisione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata che contro deduceva alle avverse doglianze e concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
Le parti sviluppavano le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ciò premesso in linea di diritto va osservato che l’intento del nuovo codice di concentrare nel giudizio di ottemperanza tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato, in relazione alla sua esecuzione, non si spinge, però, sino al punto di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato, e in conseguenza di esso, debba essere portato davanti al giudice dell’ottemperanza; infatti il c.p.a. dispone che presupposto per il giudizio è una inottemperanza, e che ci si rivolge al giudice dell’ottemperanza oltre che in caso di inerzia totale o parziale, in caso di atti violativi o elusivi del giudicato.
Laddove l’atto nuovo successivo al giudicato non sia elusivo o violativo, ma autonomamente lesivo, perché copre spazi lasciati in bianco dal giudicato, va azionato il rimedio del ricorso ordinario. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 23 maggio 2011 n. 3078)
4.1.Al riguardo va osservato che affinchè possa ravvisarsi il vizio di violazione del giudicato è necessario che l’amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, (Cons Stato, sez. VI, 5 luglio 2011 n. 4037;Cons. Stato, V, 28 febbraio 2006, n. 861).
4.2. L’elusione del giudicato, invece, configura un fenomeno diverso dall’aperta violazione del decisum, sussistendo in quei casi in cui l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo. La non copiosa giurisprudenza che si registra in materia rileva che il vizio de quo sussiste laddove l’amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, nr. 861; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, nr. 5820; id., 15 ottobre 2003, nr. 6334).
5.Nel caso concreto la successiva attività dell’Amministrazione non si pone in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, avendo l’amministrazione predeterminato i criteri di valutazione e motivato l’attribuzione dei punteggi attribuiti, ancorchè il ricorrente ancora una volta non sia collocato in posizione utile all’ammissione ai corso di dottorato di ricerca ed ancor meno al conseguimento della borsa di studio.
6. In conclusione nel caso in specie non si realizzi nessuno dei due fenomeni patologici sopra evidenziati, in quanto il contenuto della domanda è diretta a censurare la legittimità della riedizione della procedura e dell’operato della nuova commissione giudicatrice ancorchè il ricorrente faccia presente che l’esito delle valutazioni abbia comportato una sostanziale conferma dei candidati prescelti con la procedura annullata con la precedente decisione di questo T.A.R. poiché non sussiste un manifesto sviamento di potere rinvenibile dal contenuto delle operazioni valutative effettuate.
6.1. In definitiva, nella sostanza, il contenuto della domanda proposta attiene unicamente alla non ritenuta satisfattività degli atti impugnati ponendosi, quindi, al di fuori dell’ambito applicativo del giudizio di ottemperanza.
7. I vizi dedotti dovranno, pertanto, essere azionati con un autonomo ricorso di carattere impugnatorio che le parti affermano essere già stato presentato..
8. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
9.Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesa la novità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Fina, Consigliere
Italo Caso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)