Il verbale sottoscritto da una commissione d’esame è un atto pubblico e, dunque, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 febbraio 2019,n. 43
Studenti-Esame scritto-Verbale Commissione
N. 00043/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Iannaccone e [#OMISSIS#] Pruccoli, domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato in atti
contro
Università degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4
per l’annullamento
del provvedimento/documento del 25.05.2018 pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Parma al seguente link con accesso “non pubblico” http://elly.sea.unipr.it/2017/pluginfile.php/18329/mod_resource/content/2/Esame_20180521_risultati.pdf contenente i risultati delle prove di Economia della Globalizzazione, il cui modulo II riporta la dicitura “ANNULLATO”, senza pertanto alcuna votazione finale, così comportando il mancato superamento del relativo esame;
del verbale del 24.05.2018 a firma della Prof. [#OMISSIS#] Baiardi e del Prof. [#OMISSIS#] Landini avente ad oggetto “annullamento esame della studentessa -OMISSIS-”;
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, non ben conosciuti;
per l’accertamento incidentale
del diritto di accesso di cui all’istanza notificata, via PEC, in data 26.05.2018 e parzialmente ottemperata il giorno 19.06.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2018, -OMISSIS-, studentessa iscritta al terzo anno della facoltà di economia presso l’Università degli Studi di Parma (corso di laurea di economia e management), ha chiesto l’annullamento del giudizio negativo conseguito con riferimento all’esame di “Economia della Globalizzazione”, e degli atti connessi a tale esito.
In particolare, la ricorrente ha esposto che il giudizio negativo impugnato sarebbe dipeso dall’annullamento della prova scritta sostenuta; a sua volta, tale annullamento era stato motivato dai docenti della materia di esame sul presupposto dell’accertata “copiatura” nel compito di contenuti delle slide di insegnamento messe a disposizione degli studenti durante il corso.
Si è costituita l’Università degli Studi convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione, dopo avere dichiarato con separata ordinanza la cessazione della materia, con riferimento alla proposta domanda di accesso agli atti, ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“Ritenuto che il ricorso pare infondato, riservato al merito ogni altro approfondimento istruttorio sulla forma legale degli atti adottati, in quanto è stato verbalizzato e messo a disposizione della ricorrente il motivo dell’esclusione dalla prosecuzione della prova di esame, motivo non contestato nel suo assunto sostanziale con argomentazioni puntuali dalla difesa della laureanda;
che, ad ogni modo, una eventuale pronuncia di annullamento dell’atto impugnato (e quindi anche una correlativa sospensione in via incidentale di esso) non permetterebbe alla ricorrente, per il suo effetto meramente conformativo, di partecipare direttamente alla sessione di laurea per la quale ha chiesto l’ammissione, per cui il pregiudizio allegato è allo stato inevitabile e imputabile ad una manifesta volontà da parte dell’interessato di prescindere, in assenza dei presupposti ordinamentali, dal giudizio della commissione di esame rispetto alla prova non superata”.
La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019, dopo il deposito da parte della difesa della ricorrente di una memoria in cui è stata rilevata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento proposta.
Invero, nelle more della trattazione del processo, la signora -OMISSIS-ha superato l’esame “incriminato”; poiché, peraltro, nella citata memoria la ricorrente ha evidenziato altresì la persistenza di un interesse risarcitorio, il Collegio deve accertare se l’atto impugnato sia illegittimo.
Nel merito, la difesa della ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
1) nelle “Linee guida per lo svolgimento degli esami” stabilite dall’Università degli studi di Parma si legge, tra l’altro, che “(…) Durante la prova non è possibile tenere con sé, pena l’allontanamento dall’aula se trovati in possesso, il cellulare, anche se spento. Esso andrà riposto dentro alla borsa/giacca o sulla cattedra. Gli studenti trovati a copiare non potranno ripresentarsi all’appello successivo (…). Riceveranno una e-mail da parte del Direttore del Dipartimento che gli comunica il divieto”; l’amministrazione convenuta avrebbe invece violato tali linee guida, nel momento in cui ha annullato la prova della studentessa, senza che questa sia stata colta “in flagranza” di copiatura, o abbia comunque ricevuto alcuna mail di comunicazione del divieto di partecipazione all’appello successivo;
2) il giudizio operato dalla Commissione esaminatrice sarebbe viziato dal fatto che i docenti sarebbero pervenuti a tale conclusione solamente in via presuntiva, “senza alcun riscontro effettivo, per tramite di un mero raffronto tra il contenuto del compito e quello delle slide dal quale risultavano l’identicità di alcune sue parti”;
3) il verbale prodotto dall’amministrazione quale atto fondante il giudizio di non idoneità sarebbe carente nella forma e falso nel contenuto, nella parte in cui recepisce l’ammissione della candidata di avere copiato.
Tutti i motivi di ricorso – rispetto ai quali si procede ad esame congiunto per la stretta correlazione esistente tra gli stessi -, sono da considerarsi infondati.
Innanzitutto, il giudizio di non idoneità conseguente all’annullamento della prova è adeguatamente e legittimamente motivato con riferimento al verbale del 24 maggio 2018 redatto dai professori Baiardi e Landini.
In detto verbale si legge che, ad esito della correzione dell’elaborato scritto della ricorrente, la Commissione di esame ha ritenuto necessario, avendo riscontrato una “stretta corrispondenza” tra il compito della studentessa e i lucidi distribuiti durante le lezioni, riconvocare la -OMISSIS-“per fornire spiegazioni”.
Ad avviso del Collegio, ci si trova dinanzi ad una prassi universitaria del tutto lecita, in quanto finalizzata a valutare l’effettivo rendimento di uno studente sulla materia di esame, e che è sfociata, a seguito della nuova formale convocazione della esaminata (la fase di correzione del compito, è bene ribadirlo, non si era ancora conclusa), in un’attività di verbalizzazione assimilabile a quella tipica della seduta di esame.
I due professori che hanno redatto e firmato il verbale erano dunque da considerarsi a tutti gli effetti pubblici ufficiali autorizzati, nell’ambito delle concrete mansioni svolte, ad attribuire pubblica fede all’atto così formato.
Da tale puntualizzazione derivano due conseguenze, una di ordine formale e l’altra di ordine sostanziale:
– trattandosi di atto pubblico, lo stesso fa piena prova, fino a querela di falso (che non risulta, peraltro, essere stata proposta), delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti;
– il giudizio operato dalla Commissione (annullamento per copiatura) non è viziato, né tanto meno meramente presuntivo, in quanto corroborato dall’ammissione della stessa parte esaminata (ammissione utilizzabile come prova, in quanto “dichiarazione” resa dinanzi ai pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto pubblico).
Il fatto, poi, che il processo verbale sia stato protocollato, a fini interni, in data successiva a quella di redazione, non inficia la sua riconducibilità anche formale ad un atto pubblico.
Risulta infine infondata la censura di violazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami stabilite dall’Università degli studi di Parma, in quanto è da considerarsi erronea l’interpretazione restrittiva offerta dalla difesa della ricorrente sui presupposti che legittimano l’annullamento di un compito per copiatura.
L’infelice formula “studenti trovati a copiare” deve infatti ritenersi comprensiva, per motivi di razionalità logica e di parità di trattamento tra situazioni identiche, non soltanto di un accertamento immediato (ovvero nel corso della prova) della copiatura, ma anche di un accertamento successivo (come avvenuto nel caso di specie) di tale comportamento sleale e penalizzante rispetto alla condotta dello studente che non ricorre a tale stratagemma per superare la prova di esame.
D’altra parte, la -OMISSIS-ha ammesso, dinanzi ai professori che le chiedevano spiegazioni, non solo di avere copiato, ma anche di averlo fatto trascrivendo i lucidi dal cellulare, così contravvenendo all’ulteriore divieto di non tenere con sé il cellulare, anche se spento, durante la prova (“pena l’allontanamento dall’aula se trovati in possesso”).
Anche tale regola è stabilita dalle invocate linee guida e la sua applicazione avrebbe comportato comunque, nel caso di accoglimento del motivo in discorso, un nuovo annullamento della prova.
Per completezza, il Collegio osserva che non ha alcun rilievo l’ulteriore doglianza della ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione via mail di quanto accertato, poiché la Commissione di esame ha ritenuto, vista la particolarità del caso, di non applicare l’ulteriore sanzione del “salto” dell’appello. Conseguentemente, non vi era necessità di comunicare un divieto (quello di ripresentarsi all’appello successivo), non ritenuto applicabile alla concreta fattispecie accertata.
Il provvedimento impugnato è dunque legittimo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese del giudizio che seguono la rilevata soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo.
Il Collegio ritiene, infine, che risulti necessaria la trasmissione di copia di tutti gli atti del fascicolo di causa, oltre che della presente sentenza, alla competente Procura della Repubblica, ai fini di approfondimento delle diverse ipotesi di reità emergenti dalla vicenda esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento.
Accerta la legittimità del provvedimento impugnato.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione convenuta, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone che copia della presente sentenza e di tutti gli atti del fascicolo di causa siano trasmessi dalla Segreteria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti normativi vigenti in materia di privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Lombardi, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 22/02/2019