TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 novembre 2018, n. 887

Professori universitari-Chiamata-Incompatibilità

Data Documento: 2018-11-22
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18,  legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce che non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
La circostanza che  l’articolo succitato espressamente non preveda la figura del ricercatore a tempo indeterminato tra quelle determinanti la situazione di incompatibilità non comporta violazione di legge da parte del regolamento di ateneo che invece lo preveda espressamente.
Nel caso di specie, il regolamento ha inteso specificare al livello della singola università la definizione della situazione di incompatibilità sulla base del principio di autonomia delle istituzioni universitarie di cui alla legge 9 maggio 1989, n° 168, ed in conformità della ratio di disciplina individuata dall’art. 18 della legge n. 240 cit.
La ratio della disposizione è infatti quella di evitare l’ingresso nelle strutture universitarie (al cui governo concorrono sia i professori che i ricercatori) di soggetti legati da vincoli parentali così stretti con coloro che già vi appartengono da far presumere che la loro “cooptazione” (chiamata/contratto) sia stata influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il “parente” con gli altri componenti della struttura di appartenenza.

Contenuto sentenza

N. 00887/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Torroni, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4; 
per l’annullamento
– del decreto rettorale dell’Università di Bologna n. 1449 del 3 ottobre 2018, recante l’esclusione del Prof. [#OMISSIS#] Torroni dalla procedura selettiva indetta con D.R. n. 1103 del 20 luglio 2018 per un posto di professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria, Settore Concorsuale 01/B1 Informatica, Settore scientifico disciplinare INF/01;
– in parte qua dell’art. 12 co. 2 del vigente Regolamento di Ateneo dell’Università di Bologna, che disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 977/2013 del 9/12/2013, come successivamente integrato e modificato; dell’art. 2 co. 2 del bando, recante i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura per la copertura di un posto di professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria, Settore Concorsuale 01/B1 Informatica, emanato con D.R. dell’Università di Bologna n. 1103 del 20.07.2018 ;
– di tutti gli atti della procedura selettiva, ove nelle more intervenuti, di ogni atto lesivo per il ricorrente, connesso e conseguente, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
In data 20 settembre 2018, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, indetta dall’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1103 del 20.07.2018, per la copertura di un posto di professore di prima fascia, per le esigenze del Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria, Settore Concorsuale 01/B1 Informatica, Settore scientifico disciplinare INF/01.
L’art. 2 del bando della procedura selettiva prevede che “non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura”.
Il prof. Torroni, essendo legato da rapporto di coniugio con una ricercatrice di ruolo del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna che ha richiesto la copertura del posto di professore ordinario, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di non possedere il requisito di partecipazione prescritto dal bando, in ordine all’assenza di rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti appartenenti alle categorie indicate all’art. 2 co. 2 del bando.
Al contempo, il Prof. Torroni, in possesso di tutti i requisiti per la chiamata nel ruolo di professore ordinario nel settore INF/01 e avendo interesse a partecipare alla procedura selettiva, nella domanda di partecipazione ha dichiarato espressamente di contestare la clausola del bando, nonché la corrispondente norma del Regolamento di Ateneo, essendo illegittime in quanto estendono il divieto di partecipazione alle procedure selettive per la chiamata dei professori al rapporto di coniugio con i “ricercatori”, nonostante quest’ultima sia una categoria non contemplata nell’art. 18 della legge n. 240/2010 che disciplina il regime di incompatibilità ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata dei professori universitari.
L’Università di Bologna, con il gravato decreto rettorale n. 1449 del 3 ottobre 2018, prendendo atto che il Prof. Torroni non fosse in possesso del necessario requisito di partecipazione, previsto dall’art. 2 co. 2 del bando di concorso, ne ha disposto l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il prof. Torroni ritiene che le disposizioni del Regolamento di Ateneo e del bando di concorso siano illegittime, nella parte in cui estendono il divieto di accesso alla procedura selettiva in ragione del rapporto di coniugio con un “ricercatore”.
2. Il ricorso è infondato.
Infatti il regolamento di ateneo ha previsto che non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata.
L’art. 18 della legge n° 240 del 2010 stabilisce che non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
La circostanza che la l’art. 18 della legge n° 240 del 2010 espressamente non preveda la figura del ricercatore a tempo indeterminato tra quelle determinanti la situazione di incompatibilità non comporta violazione di legge da parte del regolamento di ateneo.
Infatti il regolamento ha inteso specificare al livello della singola università la definizione della situazione di incompatibilità sulla base del principio di autonomia delle istituzioni universitarie di cui alla legge n° 168 del 1989 ed in conformità della ratio di disciplina individuata dall’art. 18 della legge n° 240 del 2010.
La ratio della disposizione è infatti quella di evitare l’ingresso nelle strutture universitarie (al cui governo concorrono sia i professori che i ricercatori) di soggetti legati da vincoli parentali così stretti con coloro che già vi appartengono da far presumere che la loro “cooptazione” (chiamata/contratto) sia stata influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il “parente” con gli altri componenti della struttura di appartenenza.
Le disposizioni impugnate, che includono la figura del ricercatore, abilitato a svolgere funzioni di insegnamento, nella dizione generica di “professore”, attuano a livello di ateneo le previsioni di cui all’art. 18 della legge n° 240 del 2010 e sono dunque immuni dai vizi lamentati.
Il ricorso è pertanto infondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di euro 2.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 22/11/2018