N. 00336/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Piccinni, [#OMISSIS#] Piccinni, [#OMISSIS#] Piccinni, [#OMISSIS#] Piccinni, [#OMISSIS#] Piccinni, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Gestione ex I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Assumma, [#OMISSIS#] Salvo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Inps-Gestione Ex Inpdap in Bologna, viale A.Moro 44;
per il riconoscimento
del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi per il periodo di lavoro prestato presso l’Università degli Studi di Bologna dal prof. [#OMISSIS#] Piccinini a quello prestato presso gli Ospedali di Bologna prima e presso l’USL n. 28 poi ai fini dell’indennità di buonuscita ai sensi e per gli effetti della L. n. 523 del 22.6.1954;per la condanna dell’INPS (gestione ex INPDAP) quale Ente previdenziale succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi all’Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, a sua volta erede delle posizioni attive e passive dell’Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, in persona del legale rappresentante a corrispondere al ricorrente la somma così risultante dovuta, calcolata secondo la normativa o quella diversa maggior somma dovuta, comunque gravata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Gestione ex I.N.P.D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Salvo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli eredi del dott. [#OMISSIS#] Piccinni convenivano l’ INPS in giudizio per vedersi riconoscere gli emolumenti derivanti dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi al lavoro del de cuius presso l’Università degli Studi di Bologna con quelli per il lavoro presso la USL di Bologna e prima ancora gli Ospedali di Bologna ai fini dell’indennità di buonuscita.
A tal fine facevano presente che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze della USL di Bologna fino al 31.1.1983quando aveva vinto il concorso per professore associato presso l’Università degli Studi di Bologna.
Dal 1.2.1983 aveva prestato servizio presso quell’Università fino al collocamento a riposo per limiti di età.
Al momento del passaggio il limite di età per i professori associati stabilizzati era di 65 anni e mancando per il de cuius pochi anni al raggiungimento di quel limite non era conveniente la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Vi fu una liquidazione provvisoria dell’indennità di buonuscita da parte dell’INADEL nel 1984, ma nel 1985 fu approvata la L. 705/1985 che portava il limite di età dei professori associati a 70 anni rendendo conveniente il ricongiungimento dei periodi ai fini della buonuscita.
Il prof. Piccinni chiese formalmente all’INADEL la ricongiunzione con domande del novembre e dicembre 1990 e diffida del 8 marzo 1991. La risposta dell’istituto previdenziale fu negativa poiché il professore aveva chiesto e ottenuto a suo tempo la liquidazione dell’indennità premio ( equivalente dell’indennità di buonuscita ).
Ne scaturì un contenzioso prima dinanzi a giudice del lavoro e poi innanzi alla Corte dei Conti ma entrambi si dichiararono privi di giurisdizione.
Il prof. Piccinni presento ricorso innanzi a questo TAR ma il processo fu interrotto a causa del suo decesso e poi dichiarato perento per mancata riassunzione nel termine trimestrale.
Gli eredi hanno ripresentato il ricorso formulando un unico motivo nel quale denunciano la violazione dell’art. 9 L. 523/1954 che consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza.
La scelta circa la convenienza della ricongiunzione il prof Piccini ha potuto farla solo dopo la legge che gli ha consentito di rimanere in servizio cinque anni di più e pertanto fino al definitivo collocamento a riposo aveva diritto a chiedere la ricongiunzione.
L’Istituto previdenziale avrebbe dovuto attendere l’effettivo collocamento a riposo prima di liquidare il trattamento di fine servizio; peraltro la liquidazione definitiva è avvenuta in data 9.4.1991 successivamente al suo collocamento a riposo ed alla richiesta di ricongiunzione.
L’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP si costituiva in giudizio affermando che la richiesta dei ricorrenti non poteva essere accolta poiché a ciò ostava l’art. 14, ultimo comma, L. 523/1954 in quanto laddove sia stata richiesta e corrisposta prima della cessazione dal servizio l’indennità di premio di servizio è esclusa la ricongiunzione di servizi.
Il ricorso non è fondato in quanto alla fattispecie in esame si applica il disposto dell’art. 14, comma 3, L. 523/1954 che così dispone: “Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l’Opera di previdenza o l’Istituto abbia già provveduto a corrispondere l’indennità di buonuscita o l’indennità premio di servizio, spetta all’interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all’altro Istituto od Opera di previdenza“.
La Corte di Cassazione con la sentenza 16991/2005 dopo aver riportato la suddetta norma così motivava: “Ne risulta stabilito che, nel caso in cui sia già stata corrisposta l’indennità di fine rapporto (nella specie, indennità di buonuscita), in relazione al periodo trascorso alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza (nella specie, amministrazione dello stato), l’interessato, al termine del rapporto con l’amministrazione di destinazione (nella specie, regione a statuto ordinario), ha diritto a conseguire – dall’ente previdenziale (nella specie, Inadel ed, ora, Inpdap), tenuto ad erogare l’indennità di fine rapporto (nella specie, indennità premio di servizio), all’atto della cessazione definitiva dal servizio – soltanto la quota della stessa indennità proporzionale ai servizi prestati presso l’amministrazione di destinazione (in tal senso, vedi la sentenza n. 2652/2000 di questa Corte, pronunciata con riferimento a fattispecie, non dissimile da quella dedotta nel presente giudizio, relativa ad impiegata transitata da amministrazioni autonome dello Stato a una regione a statuto ordinario). Tanto basta per rigettare il ricorso, perchè infondato.
E’ ben vero, infatti, che la ricongiunzione dei servizi (ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 ) da luogo ad un’unica indennità di fine rapporto, qualificata dallo status del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio e determinata in base alle norme che regolano a tale momento il trattamento previdenziale, tenendo conto di tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti (ed applicando i criteri dettati dall’art. 14 della stessa legge) – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 1188, 314/97, 3923/91, nonchè 1143/2000 citata dal ricorrente, delle sezioni unite) – con la conseguenza che, nel caso di ricongiunzione di servizi alle dipendenze di un ente locale e dello Stato, il soggetto, che alla cessazione definitiva dal servizio sia stato dipendente di ente locale, ha diritto alla sola indennità premio di servizio, da calcolarsi secondo le norme ad essa relative, in riferimento all’insieme dei periodi di servizio ricongiungibili (e con riparto fra gli enti previdenziali, secondo le modalità fissate dal citato art. 14).
La ricongiunzione è preclusa, tuttavia, quando il periodo di servizio, alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza, abbia già dato luogo, come nella specie, alla erogazione della indennità di fine rapporto relativa.
In tale caso, infatti, trova applicazione la esaminata disposizione (articolo 14, terzo comma, della legge 22 giugno 1964, n. 523, cit.) – che limita, per quanto si è detto, alla quota proporzionale, ai servizi prestati presso l’amministrazione di destinazione (nella specie, regione a statuto ordinario), l’obbligazione a carico dell’ente previdenziale tenuto ad erogare l’indennità di anzianità – senza che possa rilevare in contrario, aggravando la posizione debitoria dello stesso ente, la eventuale inadempienza parziale dell’ente erogatore della indennità di fine rapporto, relativa al periodo di servizio alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza.
In altri termini, la erogazione dell’indennità di fine rapporto (nella specie, indennità di buonuscita), in relazione al periodo trascorso alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza (nella specie, amministrazione dello stato), comporta – ancorchè parziale – la limitazione del diritto del lavoratore a conseguire – dall’ente previdenziale (nella specie, Inadel ed, ora, Inpdap), tenuto ad erogare l’indennità di fine rapporto (nella specie, indennità premio di servizio) all’atto della cessazione definitiva dal servizio – soltanto la quota della stessa indennità, proporzionale ai servizi prestati presso l’amministrazione di destinazione.”.
Il dante causa dei ricorrenti al momento della cessazione del servizio presso la USL chiese l’indennità di premio di servizio perché aveva valutato non conveniente operare la ricongiunzione. Solo successivamente l’allungamento del limite di età come professore associato avrebbe reso conveniente operare la scelta a suo tempo scartata. La norma surriportata, però, impedisce che tale scelta sia reversibile e d’altronde non poteva chiedersi all’istituto previdenziale di non dar corso alla liquidazione per consentire all’ex dipendente di operare le sue scelte fino all’ultimo momento utile.
Il ricorso va quindi respinto ma la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese copmpensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Pasi, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)