Rigetto del ricorso, atteso che il d.m. 4 ottobre 2000 inserisce la farmacologia nell’area biologica, mentre dedica un’area autonoma a Scienze mediche, sicchè non vi è l’appartenenza al medesimo settore scientifico disciplinare.
Il rigetto della richiesta di iscrizione ad un anno successivo al primo senza sostenere la prova di ingresso è fondata sul punto 12 dell’Allegato 2 al d.m. 28 giugno 2017, n. 477, che si esprime in termini inequivoci sul fatto che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”. Peraltro tale indicazione era presente negli esatti termini anche nel d.m. 30 giugno 2016, 546.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 293
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimento da altro corso di studi
N. 00293/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Ciarcià, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bove in Bologna, via S. [#OMISSIS#] 25;
contro
Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l’annullamento
del provvedimento avente ad oggetto “Riscontro richiesta d’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di studio in Medicina e Chirurgia – Ciarcià [#OMISSIS#]”, notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2017, con il quale l’Alma Mater Studiorum ha rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/2018, formulata dalla ricorrente iscritto al III anno del corso di laurea magistrale in Farmacia, presso l’Università degli Studi di Catania, senza previa valutazione del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti;
– ove occorra e per quanto di ragione, “Regolamento Studenti ai sensi della L. n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo di cui al DR. n. 464 del 06/06/2013 s.m.i.;
– ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico Di Ateneo di cui al DR n. 609 del 6/08/2013 e integrato con le modifiche di cui al DR n. 636 del 8/06/2017;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
– ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– ove occorra e per quanto di ragione, dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2017/2018 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
nonché per la condanna ex art. 30 C.P.A. dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Bove e [#OMISSIS#] Paolucci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, iscritta al III anno del corso di laurea magistrale in Farmacia, presso l’Università degli Studi di Catania, inoltrava istanza di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna.
Nella domanda evidenziava che l’Università non doveva subordinare la domanda alla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, bensì doveva tener conto della sussistenza del medesimo settore scientifico, dei crediti necessari e della disponibilità dei posti.
L’Ateneo ha rigettato l’istanza richiamando la disciplina di cui all’Allegato n. 2 al D.M. Miur n. 447/2017 e affermando, altresì, che il passaggio/trasferimento al corso di laurea in medicina è consentito “ai soli studenti iscritti a medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria che intendano trasferirsi al medesimo corso di studio e non a studenti iscritti ad altri corsi”.
Il primo motivo di ricorso contesta l’erronea applicazione dell’art. 1 L. 264/1999 che dispone: “l’ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”.
La selezione all’ingresso vuole verificare la sussistenza dell’attitudine del candidato proveniente dalle scuole superiori a seguire quel determinato corso di laurea, ma non richiede a chi è già iscritto a un corso di laurea che presenta domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, di dover sostenere e superare il test preselettivo per l’iscrizione ad anni successivi al primo.
Viene richiamata a tal fine e lungamente illustrata la sentenza 1/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sottolineando, altresì, che la ricorrente è iscritta al corso di laurea in Farmacia, ha sostenuto un test di ammissione per poter frequentare e il corso appartiene alla medesimo settore scientifico del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia: l’area sanitaria.
In virtù del D.M. 4 ottobre 2000, che all’allegato A elenca i Settori Scientifico-Disciplinari, emerge che gli esami sostenuti dalla ricorrente nel corso di laurea magistrale in Farmacia e quelli che l’Università ritiene meritevoli di riconoscimento presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia vi è una evidente corrispondenza dei Settori Scientifico-Disciplinari.
Oltretutto i vigenti Regolamenti Studenti e Didattico dell’Ateneo felsineo non prevedono il superamento del test di ammissione in caso di trasferimento o iscrizione ad anni successivo al primo.
Il secondo motivo nega che il corso di laurea frequentato dalla ricorrente e quello per cui chiede l’iscrizione non appartengano al medesimo settore scientifico disciplinare.
Il terzo motivo critica l’affermazione dell’Università circa la mancanza di posti disponibili per il trasferimento a frequentare anni successivi al primo poiché l’Ateneo deve provvedere alla assegnazione dei posti destinati ai cittadini extra UE ad oggi vacanti.
Il quarto motivo riguarda l’incompetenza del funzionario che ha emanato l’atto impugnato poiché le domande di iscrizione ad anni successivi al primo devono essere valutate dal Consiglio di corso di studio.
Il quinto motivo lamenta il mancato preavviso di rigetto.
L’Università di Bologna si costituiva in giudizio per resistere alla domanda della ricorrente.
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto va affermata la competenza del Responsabile dell’Ufficio procedure di ammissione per area medica e relazioni esterne che ha firmato l’atto impugnato.
Il Consiglio di corso di studio è competente ad esaminare i crediti ottenuti nel corso di laurea di provenienza laddove la domanda sia stata ritenuta ammissibile. Ma la domanda della ricorrente tesa ad essere ammessa ad anni successivi al primo senza sostenere la prova di ingresso è stata ritenuta inammissibile e quindi la competenza appartiene al titolare dell’ufficio che deve vagliare la proponibilità dell’istanza.
Venendo al merito non può condividersi una delle affermazioni poste a sostegno della domanda di iscrizione nei termini indicati dalla ricorrente; il D.M. 4.10.2000 inserisce la farmacologia nell’area biologica, mentre dedica un’area autonoma a Scienze mediche quindi non vi è l’appartenenza al medesimo settore scientifico disciplinare.
Il rigetto della richiesta di iscrizione ad un anno successivo al primo senza sostenere la prova di ingresso è fondata sul punto 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 477/2017 che si esprime in termini inequivoci sul fatto che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”. Peraltro tale indicazione era presente negli esatti termini anche nel D.M. 546/2016.
Orbene a fronte di un dettato normativo inequivoco il ricorso si dilunga oltre che sulla sentenza 1/2015 dell’Adunanza Plenaria su altre sentenze di merito dei TAR che avrebbero consentito trasferimenti analoghi a quelli richiesti dalla ricorrente.
Esaminando le pronunce si evidenzia che, tranne per un’ordinanza del TAR Sicilia sez. Catania, si tratta di pronunce relative a studenti già iscritti alla facoltà di [#OMISSIS#] od odontoiatria che chiedevano il trasferimento. Si tratta quindi di precedenti che non si attagliano al caso di specie tranne quello proveniente dal TAR Sicilia che il Collegio non condivide.
Si tratta di provvedimento che motiva in modo sommario sottolineando come l’Università debba procedere alla verifica dei crediti di colui che chiede il trasferimento senza assoggettarlo al test di ammissione previsto per il primo anno, ma non prende posizione sul chiaro disposto dei D.M. 546/2016 e 477/2017 soprariportato.
Irrilevante anche la mancanza del preavviso di rigetto in quanto stante la natura vincolata del provvedimento la decisione dell’Università non avrebbe potuto esser diversa da quella adottata.
La decisione dell’Università di Bologna appare, in conclusione, pienamente legittima con conseguente reiezione del ricorso; si possono compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 03/04/2018