TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 6 aprile 2016, n. 393

Richiesta di convenzionamento svolgimento dell'attività assistenziale-Cessata materia del contendere-Spese processuali

Data Documento: 2016-04-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre provvedere secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, preordinato ad evitare che la necessità di servirsi del processo ridondi in danno della parte la cui pretesa venga soddisfatta dall’amministrazione in pendenza del giudizio e in conseguenza al suo avvio.
 

Contenuto sentenza

N. 00393/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. 
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Varotti, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, via Santo [#OMISSIS#] n. 16; 
contro
Università degli Studi di Bologna, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege
Azienda Ospedaliero-Universitaria S.[#OMISSIS#] Malpighi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata in Bologna, via Massarenti n. 9; 
per l’annullamento
della nota del Rettore dell’Università di Bologna prot. 58715 del 17 luglio, con cui è stata negata la richiesta di convenzionamento formulata dalla ricorrente ai fini dello svolgimento dell’attività assistenziale propria della posizione accademica di ricercatrice dell’Ateneo bolognese, inquadrata nel settore scientifico disciplinare MED/35 – Malattie cutanee e veneree;
del parere negativo al convenzionamento della ricorrente prot. 17636 del 18 giugno 2015, reso dalla Direzione U.O. di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S. [#OMISSIS#] Malpighi, e della nota di trasmissione all’Università di Bologna prot. 17637 del 18 giugno 2015;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche non conosciuto;
…………………… per l’accertamento …
del diritto della ricorrente ad ottenere il negato convenzionamento, con dichiarazione di condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. [#OMISSIS#] Malpighi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marietti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con nota depositata il 29 marzo 2016 il difensore della ricorrente ha chiesto che, a fronte del sopraggiunto inserimento dell’interessata nell’attività assistenziale oggetto della controversia, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e riconosciuto a suo favore il rimborso delle spese di giudizio;
Ritenuto che, per risultare soddisfatta la pretesa azionata, può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.;
che, ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre provvedere secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, preordinato ad evitare – come è noto – che la necessità di servirsi del processo ridondi in danno della parte la cui pretesa venga soddisfatta dall’Amministrazione in pendenza del giudizio;
che, in particolare, il Collegio evidenzia come solo a séguito dell’iniziativa assunta dal giudice in sede cautelare si sia concluso il relativo iter e adottate determinazioni definitive in ordine all’attività assistenziale de qua;
che appare dunque appropriato far gravare le spese di lite sulle Amministrazioni resistenti, essendo stata decisiva la celebrazione del giudizio cautelare per la risoluzione della vicenda in termini favorevoli alla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna, in solido, le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)