Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 496
Equiparazione retributiva personale medico universitario e personale medico ospedaliero-Giurisdizione
N. 00496/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2010, proposto da:
Gilda Sandri, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Micali, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Miniero in Bologna, viale Aldini 28;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto emesso dalle amministrazioni resistenti in data 11.06.2010 prot. n. 14883 e prot. 13239 conosciuto in data 22.06.2010 in ordine all’atto di significazione e diffida volto ad ottenere la rideterminazione del trattamento economico e conseguire la corretta applicazione di legge in ordine alla equiparazione retributiva del personale medico universitario al personale medico ospedaliero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena e dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Giuliante, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena non aveva accolto la sua richiesta di vedersi riconosciuta l’indennità prevista in passato dal combinato disposto dell’art. 31 DPR 761/1979 e 102, comma 2, DPR 382/1980 che equiparava il trattamento economico dei docenti universitari che svolgono attività di assistenza con il personale medico ospedaliero con analoga posizione.
Si costituivano in giudizio sia l’Università agli Studi di Modena che l’Azienda Ospedaliera-Universitaria che eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
La domanda della ricorrente è sostanzialmente l’accertamento del diritto, ai sensi dell’ articolo 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, alla corresponsione in misura piena della retribuzione di posizione rapportata all’incarico di Dirigente Medico a tempo pieno.
Dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, la Corte regolatrice, ormai da anni, afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario ( vedasi Cass. SS.UU., 15 maggio 2012, n. 7503; 5 maggio 2011, n. 9847; 22 dicembre 2009, n. 26960; 15 febbraio 2007, n. 3370; 27 ottobre 2006, n. 23077; a tale orientamento ha prestato adesione il Consiglio di Stato sez III 25 settembre 2013 nr. 4744 e C.G.A. – cfr. sez. giur., 4 dicembre 2012, n. 1076 e 5 giugno 2013, n. 568).
Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro presso cui il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Stante la natura in [#OMISSIS#] della decisione, appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario del lavoro presso cui potrà essere riassunto il ricorso ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Fenicia, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)