TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 134

Governance-Procedimento di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione-Atto di Alta amministrazione

Data Documento: 2018-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel procedimento di nomina di componenti del consiglio di amministrazione di un ateneo, il comitato di selezione – quale organo giudicatore istituito ad hoc per detto procedimento – è dotato di amplissima discrezionalità, trattandosi di valutazioni concernenti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’università e, quindi, di atti rientranti a pieno titolo negli atti di alta amministrazione, relativi a tale struttura universitaria. Riguardo a tale categoria di atti, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che essi, a differenza di quanto richiesto per gli atti amministrativi ordinari, non necessitano di un puntuale obbligo motivazionale, assolvendo essi la funzione istituzionale di raccordo tra l’attività di governo dell’amministrazione e/o dell’ente pubblico e l’attività amministrativa, con conseguente attenuazione di tale obbligo, in relazione sia al carattere eminentemente fiduciario della nomina a componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo sia all’oggettiva insindacabilità (tranne il caso di palese irragionevolezza della nomina effettuata o di evidente errore di fatto nei nominativi dei prescelti) delle scelte in tal senso operate dal comitato di selezione.  

Contenuto sentenza

N. 00134/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bologna, viale Panzacchi n. 19; 
Giovanni [#OMISSIS#] Corazza non costituito in giudizio; 
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege
per l’annullamento
a)della nota in data 28/5/2015 dell’Università degli Studi di Bologna avente ad oggetto “procedimento di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna triennio 2015/2018″; b)del verbale della IV adunanza del 20/04/2015 del “Comitato di selezione per la costituzione del Consiglio di Amministrazione triennio 2015-2018”; c)del verbale della V ed ultima adunanza del 27/04/2015, con cui sono stati approvati tutti i precedenti verbali del Comitato; d)dell’avviso di indizione della procedura di rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna; e)della successiva delibera del Senato Accademico del 26/05/2015 n. 160 e del conseguente Decreto Rettorale n. 541 del 08/06/2015 prot. 46607.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università di Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017, il dott. Umberto [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori avv. [#OMISSIS#] Chiari e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Cappelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente – docente ordinario di “Statistica economica” presso l’Università degli Studi di Bologna – chiede l’annullamento: 1) della nota in data 28/5/2015 dell’Università degli Studi di Bologna avente ad oggetto “procedimento di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna triennio 2015/2018″; 2) del verbale della IV adunanza del 20/04/2015 del “Comitato di selezione per la costituzione del Consiglio di Amministrazione triennio 2015-2018”; 3) )del verbale della V adunanza del Comitato, redatto in data 27/04/2015, con il quale sono stati approvati tutti i precedenti verbali; 4) dell’avviso di indizione della procedura di rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna; 5) della successiva deliberazione del Senato Accademico del 26/05/2015 n. 160 e del conseguente Decreto Rettorale n. 541 del 08/06/2015.
Il Prof. [#OMISSIS#], che ha partecipato alla selezione per la nomina dei componenti del C.d.A. dell’Università degli Studi di Bologna e che non è stato incluso nella “rosa dei candidati interni” della stessa Università che concorrono, nella successiva fase procedimentale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo bolognese, ritenendo illegittimi gli atti della selezione indicati in epigrafe, ne chiede l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi in diritto: violazione degli artt. 3 e 21 octies L. n. 241 del 1990, con riferimento alla violazione e alla falsa applicazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti amministrativi; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 2, comma 1, lett. I L. n. 240 del 2010; violazione del principio di buon andamento della P.A.; violazione art. 3.2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bologna e degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Ateneo; violazione dei principi di giusto procedimento e di trasparenza dell’azione della P.A..
L’Università degli Studi di Bologna, costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce l’inammissibilità (rectius: l’irricevibilità) del ricorso per asserita tardività dello stesso. Nel merito, l’amministrazione universitaria chiede la reiezione del ricorso, in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del giorno 22 novembre 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di non esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso, stante l’infondatezza dell’azione impugnatoria promossa dal ricorrente.
Il Collegio osserva che gli atti impugnati sono immuni dai vizi di legittimità segnalati in ricorso.
Nella specie, trattasi, infatti, di atti concernenti la selezione di candidati (interni ed esterni all’Ateneo) per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna. In riferimento a tali atti e, in particolare, all’atto principalmente impugnato dal Prof. [#OMISSIS#], recante la sua esclusione dalla “rosa dei candidati interni” per concorrere alla successiva fase sub procedimentale di nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo Bolognese, il Comitato di Selezione – quale organo giudicatore istituito ad hoc per detto procedimento – è dotato dei amplissima discrezionalità, trattandosi di valutazioni concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e, quindi, di atti rientranti a pieno titolo negli atti di alta amministrazione, relativi a tale struttura universitaria. Riguardo a tale categoria di atti, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che essi, a differenza di quanto richiesto per gli atti amministrativi ordinari, non necessitano di un puntuale obbligo motivazionale, assolvendo essi la funzione istituzionale di raccordo tra l’attività di governo dell’amministrazione e/o dell’ente pubblico e l’attività amministrativa, con conseguente attenuazione di tale obbligo, in relazione sia al carattere eminentemente fiduciario della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo sia all’oggettiva insindacabilità (tranne il caso di palese irragionevolezza della nomina effettuata o di evidente errore di fatto nei nominativi dei prescelti) delle scelte in tal senso operate dal Comitato di Selezione (v. in termini: T.A.R. Emilia – Romagna -BO- sez. I, 6/8/2015 n. 755). Peraltro, nella vicenda in esame il ricorrente si duole di non essere stato incluso nella “rosa dei candidati esterni”, non già in ragione della comprovata irragionevolezza di alcuno dei nominativi scelti dal Comitato per fare parte della compagine di candidati “interni” all’Ateneo, ma facendo leva unicamente sulla asserita mancanza di motivazione della sua esclusione, nonostante che egli avesse presentato un curriculum professionale di alta qualità e nonostante che fosse in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dall’Ateneo. A ciò consegue – tenuto conto delle considerazioni ut supra svolte e del fatto che è incontestata l’alta qualità della candidatura del ricorrente – l’irrilevanza e, quindi, l’infondatezza della censura.
Il Collegio deve pertanto osservare che il Comitato di Selezione ha coerentemente applicato i criteri di scelta dallo stesso predeterminati nella prima adunanza (e nei confronti dei quali si era autolimitato), consistenti nella scelta dei nominativi da includere nella rosa dei candidati interni basata “…unicamente sulle competenze ed esperienze dei candidati…” assicurando la presenza in essa “…di profili con qualità ascrivibili ai seguenti ambiti: -possesso di competenze gestionali; elevata qualificazione scientifica e culturale; gestione finanziaria e di bilancio..-“ e di avere correttamente proceduto alla comparazione dei curricula dei candidati con la conseguenza che, stante l’oggettiva alta caratura e qualità professionale di tutti i candidati che hanno presentato la domanda e della mancanza di alcun rilievo circa la palese irragionevolezza di alcuno dei nominativi scelti dal Comitato per comprovata mancanza o insufficienza di alcuno dei suddetti parametri qualitativi di valutazione, risultano del tutto irrilevanti le censure di carenza di motivazione e di illogicità dell’operato del Comitato, in quanto riferite, come già si è accennato, ad un’asserita, quanto indimostrata sottovalutazione delle qualità in possesso dell’odierno ricorrente. Quale ulteriore conseguenza delle precedenti considerazioni, il Collegio rileva l’inammissibilità dei suddetti rilievi, impingendo essi direttamente nel merito dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne, infine, il rilievo con cui si ritiene illegittimo l’operato del Comitato di Selezione per non avere comunicato al ricorrente i motivi ostativi alla inclusione dello stesso nella “rosa dei candidati interni”, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza. Come già in precedenza questa Sezione ha precisato nella sentenza n. 755 del 2015 (resa inter partes in occasione di una precedente selezione per la nomina dei componenti del C.d.A. dell’Ateneo bolognese), è consolidato “…l’orientamento (TAR Sicilia III 141/13, TAR Liguria II 2014/08) che esclude, per esigenze di speditezza ed economicità, dall’ambito applicativo dell’obbligo di preavviso ex art. 10 bis legge 241/90 (di cui costituisce mera applicazione l’art. 10 del Regolamento di Ateneo), oltre alle procedure concorsuali “stricto sensu”, tutti i procedimenti cui possono partecipare una pluralità di soggetti “a prescindere dalla circostanza che i partecipanti … si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dalla esistenza di una graduatoria finale” (TAR Liguria II 2014/08). Del resto la espressa previsione (punto 4, comma 5, dell’avviso di selezione) di insindacabilità delle valutazioni del Comitato è sufficiente ad escludere una fase partecipativa, alla quale esclusivamente sarebbe preordinato l’invio del preavviso: se la “lex specialis” non prevede alcun contraddittorio procedimentale, non si comprende a qual titolo dovrebbe preavvertirsi il candidato dell’esito negativo della sua istanza (salvo che, naturalmente, in caso di esclusione dalla valutazione per mancanza di requisiti, ipotesi esclusa dalla testuale previsione di insindacabilità ex art. 4, comma 5, dell’Avviso, ma non ricorrente nel caso di specie).
Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto.
La peculiarità della vicenda esaminata costituisce, ad avviso del Collegio, giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/02/2018