N. 00462/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Carugati, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bove in Bologna, via S. [#OMISSIS#] n. 25;
contro
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Ufficio Procedure di Ammissione per Aria Medica e Relazioni Esterne, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;
Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. 2018 UNBOCLE n. 15653 avente ad oggetto “Risposta a richiesta d’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di studio in Medicina e Chirurgia – Carugati [#OMISSIS#]”, notificato a mezzo pec il 18 gennaio 2018, con il quale l’Alma Mater Studiorum ha rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/2018, formulata dal ricorrente laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, senza previa valutazione del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti;
– ove occorra e per quanto di ragione, “Regolamento Studenti ai sensi della L. n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo di cui al DR. n. 464 del 06/06/2013 s.m.i. adottato dall’Alma Mater Studiorum;
– ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico Di Ateneo di cui al DR n. 609 del 6/08/2013 e integrato con le modifiche di cui al DR n. 636 del 8/06/2017 adottato dall’Alma Mater Studiorum;
– ove occorra e per quanto di ragione del Bando per il trasferimento da stesso corso di studio per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria – Anno Accademico 2017/2018 – adottato dall’Alma Mater Studiorum;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
– ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– ove occorra e per quanto di ragione, dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2017/2018 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Bove, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, laureatosi in odontoiatria e protesi dentaria, ha impugnato il provvedimento di diniego di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia.
Il collegio osserva che, come già stabilito con sentenza di questo tribunale n° 293 del 3 Aprile 2018, il rigetto della richiesta di iscrizione ad un anno successivo al primo senza sostenere la prova di ingresso è fondata sul punto 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 477/2017 che si esprime in termini inequivoci sul fatto che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”.
Parte ricorrente non è già iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia e non ha superato la relativa prova di accesso.
Ne consegue che non può ottenere l’iscrizione richiesta e che il diniego impugnato costituisce atto dovuto e vincolato, anche considerando che avverso il punto 12 dell’Allegato 2 al d. m. n° 477/2017 non sono state svolte censure specifiche.
Comunque l’allegato 2 al d. m. n° 477/2017 è conforme alla disciplina legislativa che ha introdotto il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia.
Il collegio evidenzia che lo stesso ricorrente ha specificamente dichiarato:
– di avere conseguito la laurea in odontoiatria in data 2 Settembre 1998;
– che il corso di laurea in medicina e chirurgia è stato trasformato in corso ad accesso programmato a livello nazionale con la legge n° 264 del 1999.
Tali circostanze confermano che parte ricorrente non ha sostenuto la prova d’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia.
Né rileva la lamentata violazione dell’art. 10-bis della legge n° 241 del 1990 perché il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorso è pertanto infondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di Euro 2000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 2.000 (Duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/06/2018