L’ art. 65, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, consente di ritenere valide le sottoscrizioni di documenti presentati alla Pubblica Amministrazione anche se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 9 febbraio 2018, n. 141
Alta formazione artistica musicale e coreutica-Incarichi insegnamento-Sottoscrizione documenti
N. 00141/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Fedele, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Tosques, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carroni, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carroni in Bologna, via Urbana 5;
contro
Conservatorio di Musica Conservatorio G B [#OMISSIS#] – Bologna, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mezza, Samuel Mortellaro, [#OMISSIS#] Principato non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto direttoriale n. 821 del 19 ottobre 2017 del Direttore Conservatorio di musica ” G.B. [#OMISSIS#] “di Bologna;
del Verbale valutazione del 16 ottobre 2017 della Commissione giudicatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Carroni e [#OMISSIS#] Tosques, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento di approvazione della procedura per l’individuazione di docenti esterni cui affidare, per l’A.A. 2017/2018, l’insegnamento non in organico per o Tastiere Elettroniche I-II-III Triennio emesso dal Conservatorio di musica “ Giovan Battista [#OMISSIS#] “.
Il Conservatorio aveva indetto una procedura selettiva pubblica per il conferimenti di incarichi a docenti esterni con contratti di collaborazione inerenti materie di insegnamento per l’A.A. 2017/2018 mediante comparazione di titoli per l’individuazione di esperti per l’insegnamento oltre ad altre della disciplina Tastiere elettroniche I – II – III Triennio.
L’art. 3 indicava i Requisiti valutabili: 1) attività di ricerca di scientifica e/o artistica in coerenza con gli indirizzi ed i programmi delle discipline; 2) attività didattiche ed ogni altro titolo utile, acquisite nello stesso ambito culturale, artistico e professionale delle discipline di cui all’art. 1.
Le domande dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 10 ottobre 2017, ore 12.00, direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio ovvero a mezzo posta, non facendo fede a tal fine il timbro postale; che le stesse avrebbero dovuto essere corredate, a pena di inammissibilità e di esclusione dalla selezione, del curriculum con firma autografa delle attività artistico – professionali e didattiche, composto al massimo di 2 facciate
La Commissione giudicatrice stabiliva di procedere all’ attribuzione del punteggio per i titoli didattici fino a 50 punti; per i titoli artistico-culturali e professionali fino a 40 punti; per i titoli di studio fino a 10 punti “, risultando idoneo il candidato con punteggio minimo totale di 30.
Stilata la graduatoria il ricorrente giungeva al quarto posto tra gli idonei e riteneva di impugnarla lamentando come primo motivo la violazione dell’art. 4 parte prima, del bando.
In proposito, risulta che Il candidato Principato [#OMISSIS#] aveva presentato la domanda il 12/10/2017, oltre il termine perentorio fissato dal bando e avrebbe dovuto essere escluso.
Il secondo motivo censura la violazione della medesima norma del bando sotto altro profilo poiché i candidati Mezza [#OMISSIS#] e Mortellaro Samuel hanno prodotto un proprio curriculum, composto da oltre cinque pagine fittissime il Mezza, e da trentaquattro il Mortellaro, nonostante lo stesso non doveva superare le due pagine a pena di esclusione.
Inoltre i curricula di Principato e di Mortellaro non sono stati sottoscritti con firma autografa
Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta data l’assoluta genericità dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
La Commissione giudicatrice si è limitata ad indicare dei criteri di massima, omettendo del tutto di precisare criteri maggiormente specifici tanto è vero che non emerge affatto la valutazione singolarmente attribuita ai titoli di studio, di servizio ed artistico/ professionali se non in termini complessivi.
Non vi è certezza sull’uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati tanto che non è affatto possibile ricostruire ad externo la motivazione del giudizio espresso dall’Organo valutativo, con riferimento, a partire dalla valutabilità e rilevanza o meno del titolo stesso sino alla più propria, sua considerazione.
Si costituiva in giudizio la difesa erariale che concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo si fonda su un equivoco in punto di fatto: l’art. 4 del Bando prevedeva che la domanda potesse pervenire anche via pec all’indirizzo indicato; la domanda del candidato Principato è pervenuta via pec il 9 ottobre cioè in tempo utile secondo il bando.
La certificazione della data di spedizione di una domanda richiesta dall’art. 4 D.P.R. 487/1994, si può ottenere per mezzo della pec ai sensi dell’16-bis, comma 6, L. 2/2009.
Il secondo motivo nasce da un’inesatta interpretazione del bando: secondo l’art. 4 del Bando richiedeva di allegare alla domanda il curriculum; la sanzione dell’esclusione riguardava l’omissione del curriculum non la sua lunghezza. L’indicazione delle due pagine andava intesa come un invito ad evitare curriculum prolissi; d’altronde se si dovesse intendere l’esclusione del candidato legata alla lunghezza del curriculum, saremmo di fronte ad una clausola illegittima che restringerebbe ingiustificatamente la partecipazione alla selezione che è nell’interesse del Conservatorio sia la più larga possibile.
Quanto ai dubbi sull’autenticità della sottoscrizione dei curricula dei due concorrenti, l’art. 65 D.lgs. 82/2005 consente di ritenere valide le sottoscrizioni di documenti presentati alla Pubblica Amministrazione anche se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.
Quindi la domanda dei due candidati proveniva dalla loro casella pec ed era sottoscritta unitamente a copia della loro carta di identità.
Il terzo motivo è infondato poiché non tiene conto che nel caso di specie si tratta di assumere una figura professionale che rimane esterna all’ente e che viene individuata senza ricorrere a procedura concorsuale; non si applicano, quindi, le norme sui pubblici concorsi ed è sufficiente aver stabilito come viene suddiviso il punteggio massimo tra i tre criteri indicati nel bando.
Peraltro il ricorrente si è limitato alla generica censura non indicando forme di eccesso di potere derivanti da una valutazione distonica di titoli similari; peraltro va osservato che anche laddove al ricorrente fosse stato attribuito il punteggio massimo per i titoli artistico-culturali e professionali, non avrebbe comunque superato il primo classificato.
Il ricorso è, pertanto, infondato, ma possono compensarsi le spese in considerazione del carattere non sempre perspicuo di alcune parti del bando.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/02/2018