TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 2 aprile 2014, n. 354

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato –programmazione triennale fabbisogno del personale

Data Documento: 2014-04-02
Area: Giurisprudenza
Massima

In assenza di qualsiasi programmazione delle discipline (con relativo, necessario “budget” a disposizione) da parte della facoltà, non risulta affetta da illegittimità la valutazione negativa espressa dal consiglio di facoltà con riferimento all’istanza, presentata da una ricercatrice confermata, volta ad ottenere l’inquadramento a professore associato, laddove detta decisione,  prescindendo da ogni considerazione e giudizio in merito alle capacità didattiche, scientifiche e assistenziali dell’interessata, risulti ancorata ad oggettivi requisiti ricognitivi della necessità o meno-all’interno dello specifico settore didattico interessato- dell’assunzione di un’ulteriore figura professionale di professore di II fascia.
 

Contenuto sentenza

N. 00354/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2007, proposto da: 
Lucchese [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Pittalis e Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via S.[#OMISSIS#] n. 55; 
contro
Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4,è domiciliata ex lege
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara in data 2 luglio 2007, con la quale, tra l’altro, è stata respinta l’istanza della ricorrente di inquadramento nel ruolo dei professori associati sul s.s.d. MED/28, nonché della deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria del 28 giugno 2007 e del parere espresso dalla Commissione nominata dal Consiglio di facoltà nella seduta del 6 giugno 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università’ degli Studi di Ferrara – Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014, il dott. Umberto [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, una ricercatrice universitaria confermata presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento, Sezione di Odontoiatria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara in data 2 luglio 2007, con la quale, tra l’altro, è stata respinta la sua istanza di inquadramento nel ruolo dei professori associati sul s.s.d. MED/28. L’interessata impugna, inoltre, la deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria del 28 giugno 2007, nonché il parere in data 2/7/2007, reso dalla Commissione nominata dal Consiglio di facoltà nella seduta del 6 giugno 2007. La ricorrente ritiene illegittimi gli atti e i provvedimenti sopra indicati per violazione delle norme e dei principi che regolano lo svolgimento delle nomine nei ruoli di professore associato a seguito di procedure di valutazione comparativa ex legibus n. 210 del 1998,n. 230 del 2005 e n. 164 del 2006 e, inoltre, ai sensi del relativo Regolamento dell’Università degli Studi di Ferrara, nonché per eccesso di potere, sotto i profili della carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento di potere.
L’amministrazione universitaria intimata, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del gravame stante la ritenuta infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Tribunale osserva che il ricorso non merita accoglimento.
L’istanza della ricorrente – in servizio quale ricercatore del settore MED/28 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara – era diretta ad ottenere l’inquadramento presso la stessa Facoltà per la nomina a Professore Universitario di ruolo di II fascia in materia di malattie odontostomatologiche. Detta istanza – peraltro presentata dall’interessata al di fuori di ogni programmazione delle discipline da parte della stessa Facoltà Universitaria (v. delibera del Consiglio Facoltà Medicina e Chirurgia del 2/7/2007 verb. n. 9 doc. n. 7 dell’Amm.ne) – è stata respinta dall’amministrazione universitaria con la gravata deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia “…non ravvisando utilità nella programmazione dell’acquisizione di un ruolo di professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche.“. Le motivazioni del gravato diniego si fondano, pertanto, su argomentazioni direttamente riferite alla non utilità della nomina della ricorrente a professore ordinario di 2^ fascia, derivante, tra l’altro, da valutazioni in ordine alla sussistenza “…nell’organico del corso di laurea (di) competenze sufficienti per assicurare una didattica di elevato livello”. A tale esito, l’amministrazione universitaria è pervenuta attraverso approfondita istruttoria, le cui risultanze – entrambe di segno negativo alla nomina della ricorrente – sono state riportate nella deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in data 28/6/2007 e nel parere in data 2/7/2007 reso dall’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 6/6/2007.
La valutazione negativa dell’istanza della ricorrente prescinde, pertanto, da ogni considerazione e giudizio in merito alle capacità didattiche, scientifiche e assistenziali dell’interessata, risultando essa ancorata ad oggettivi requisiti ricognitivi della necessità o meno – all’interno dello specifico settore didattico interessato – dell’assunzione di un’ulteriore figura professionale di Professore Ordinario di II fascia -. A ciò consegue, ad avviso del Collegio, la legittimità delle predette considerazioni svolte dagli organismi universitari, in quanto del tutto coerenti sia con un’oggettiva valutazione di sufficienza ed adeguatezza delle risorse umane già in organico sia con la mancanza di risorse economiche all’uopo disponibili, stante che detta nomina (con relativo, necessario “budget” a disposizione) non era prevista nella programmazione di Facoltà.
In conclusione, l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione universitaria nell’adottare tale tipologia di atti e provvedimenti, quali sono quelli impugnati, non risulta, nel caso di specie, in alcun modo travalicata, non risultando gli atti impugnati – sulla base delle considerazioni dianzi esposte- né viziati da evidente irragionevolezza e contraddittorietà, né fondati su inesistenti o errati presupposti di fatto o in diritto.
Quanto, poi, in ordine al rilievo concernenti le dichiarazioni negative circa le qualità professionali della ricorrente ad opera di uno dei professori ordinari di Odontoiatria dell’Ateneo ferrarese, il Collegio concorda, sul punto, con la posizione dell’Avvocatura erariale, in ordine alla irrilevanza delle stesse riguardo alla legittimità dei provvedimenti impugnati. Al riguardo, si deve ulteriormente sottolineare, infatti, che le motivazioni della reiezione dell’istanza della ricorrente sono chiaramente ed oggettivamente estranee sia ad ogni valutazione circa la professionalità ed ilcurriculum della medesima sia a qualsivoglia procedura di valutazione comparativa rispetto ad altri colleghi, con conseguente irrilevanza delle citate dichiarazioni, sia in riferimento alla congruità delle stesse motivazioni sia quale possibile elemento rivelatore di attività viziata da sviamento di potere.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Ferrara, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Mozzarelli, Presidente
[#OMISSIS#] Fina, Consigliere
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)