N. 00070/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’ Figura, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Lo Bue in Parma, Strada Garibaldi 38;
contro
Universita’ degli Studi di Parma, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego prot.n.110428 Tit. V Cl.2 del Rettore dell’Università degli Studi di Parma del 10/12/2015, notificato in data 10/12/2015 a mezzo pec e della relativa nota di trasmissione del 10/12/2015, espresso sull’istanza di immatricolazione e/o iscrizione per l’A.A. 2015/2016 ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Parma n.prot.2015-UNIPRCLE-0106429 del 23/11/2015, e della nota di pari tenore del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’1/12/2015;dell’avviso che determina “scadenze e modalità per i trasferimenti in arrivo per l’a.a. 2015-2016 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, data, repertorio e numero di protocollo sconosciuti e della nota avente ad oggetto “Trasferimenti Odontoiatria – Elenco ammessi ad anni successivi – Primo scorrimento graduatoria”, nella parte in cui, con riferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, non prevedono e non consentono l’integrale copertura dei posti vacanti ai soggetti titolari al trasferimento, a prescindere dalla data di richiesta dell’iscrizione;di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, collegato alla mancata completa copertura dei posti vacanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
– rilevato che, come da avviso reso in camera di consiglio, sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata in quanto il ricorso, proposto avverso il diniego di iscrizione, appare prima facie fondato;
– atteso che in via preliminare, va ricordato l’ormai consolidato orientamento a tenore del quale in virtù del principio comunitario di libera circolazione, l’accesso agli studi di insegnamento superiore da parte di studenti provenienti da altri Stati membri deve essere sempre garantito (cfr. ad es. CdS ad plen 12015);
– considerato che, nella specie, il diniego si fonda unicamente su di un presunto termine finale di presentazione dell’istanza (30 agosto 2015), non rispettato nella specie da parte ricorrente;
– atteso che, a quest’ultimo specifico riguardo, se da un lato la disciplina rilevante della specie appare contraddittoria e non conforme alle norme vigenti – anche a fronte della persistente rilevanza degli invocati oneri di pubblicazione formale (invero fissati dalla stessa disciplina regolamentare dell’amministrazione) -, dall’altro lato nessun elemento è stato fornito in merito alla eventuale natura perentoria del medesimo termine;
– rilevato che, inoltre, l’amministrazione non risulta aver adeguatamente valutato l’invocata esigenza di copertura di tutti i posti vacanti;
– atteso che, a tale riguardo, va richiamato il principio a mente del quale il trasferimento di studenti da Facoltà straniere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università italiane non subisce altre limitazioni, se non le medesime di quelle previste per gli studenti che chiedono tale trasferimento provenienti da altre università italiane, risultando pertanto subordinato alla sussistenza di posti vacanti per l’anno per il quale il trasferimento viene richiesto ed ad una valutazione di merito della compatibilità della preparazione maturata nei corsi di provenienza con quella ritenuta necessaria dall’ateneo di accoglienza (cfr. ad es. CGA n. 5502015);
– ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato;
– considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1,500,00 (millecinquecento0), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)