TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 10 febbraio 2016, n. 31

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Obbligo di motivazione-Divieto motivazione postuma

Data Documento: 2016-02-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel processo amministrativo, la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela, oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e del giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo nel diritto europeo (art. 1 c.p.a.), i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.

Contenuto sentenza

N. 00031/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2011, proposto da: 
Guido Crispi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Via Donota 3; 
contro
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tinivella, [#OMISSIS#] Peruzza, [#OMISSIS#] Bohm, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rebesco, [#OMISSIS#] Busetti, Donata Melaku [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Viezzoli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– degli atti della selezione interna per titoli e colloquio per la progressione dal III al II livello nel profilo di Ricercatore, nonché di nomina dei candidati vincitori e precisamente dei seguenti atti:
1) delibera a firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale dell’OGS n. 9/2011 del 17/1/2011, recante l’approvazione degli atti di concorso e della graduatoria redatti dalla commissione esaminatrice, nonché la nomina dei candidati vincitori;
2) verbali della commissione esaminatrice n. 3 del 22/12/2010, n. 4 del 27/12/2010, n. 5 del 27/12/2010: atti tutti conosciuti in data 4/2/2011 a seguito dell’esercizio del diritto di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. Guido Crispi, ricercatore di III livello, VI fascia stipendiale, in servizio presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, espone di aver partecipato alla selezione interna per titoli e colloquio per n. 6 posti per la progressione dal III al II livello nel profilo di ricercatore, bandita dall’Istituto medesimo con deliberazione del C.d.A. n. 7.2.1./2009 dd. 5/2/2009 e successiva presidenziale n. 294/2009.
Espone, inoltre, che, all’esito delle operazioni concorsuali e della formazione ad opera della Commissione della graduatoria di merito, gli atti della selezione sono stati approvati con delibera a firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale dell’O.G.S. n. 009/2011 del 17/1/2011 e contestualmente nominati in ruolo i candidati vincitori [#OMISSIS#] Tinivella, [#OMISSIS#] Peruzza, [#OMISSIS#] Bohm, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rebesco e [#OMISSIS#] Busetti.
Il dott. Crispi, terzo dei candidati idonei non vincitori, ritiene, tuttavia, che la valutazione dei suoi titoli sia inficiata da una serie di gravi omissioni ed errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella disamina del suo curriculum vitae et studiorum.
Per tale ragione contesta la legittimità degli atti relativi alla selezione in epigrafe indicati, invocandone l’annullamento, sulla scorta del seguente articolato motivo di diritto: “Violazione della lex specialis con riferimento all’art. 5 del bando di concorso. Omessa valutazione di rilevanti titoli del curriculum di cui all’art. 3, lett. a), del bando e conseguenti errore, falsità nei presupposti e travisamento. Erronea/ illogica ed incongrua valutazione del curriculum stesso ed illegittimità della conseguente attribuzione di punteggio”.
Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che per i sub criteri 5 (“partecipazione a comitati/commissioni di interesse nazionale o internazionale: verrà valutata anche l’eventuale responsabilità come editor di pubblicazioni scientifiche e come convenor di sessioni in convegni scientifici” – max punti 6), 6 (“altri specifici incarichi di responsabilità/coordinamento per l’OGS o altra amministrazione con autonomia operativa nell’attuazione degli indirizzi o direttive ricevute: con questo punto si intende valutare attività a carattere essenzialmente gestionale” – max punti 4), 7 (“attività di docenza, lezioni o corsi tenuti in Italia o all’estero, interventi a seminari, a convegni e conferenze: verrà dato particolare valore ad eventuali incarichi di carattere continuativo e ad attività di tutoraggio, tesi di laurea e dottorati di ricerca” – max punti 6) e 8 (“altri titoli pertinenti quali ad esempio: titoli di studio post-laurea, titoli formativi rilasciati da Università o altre amministrazioni pubbliche, abilitazioni/albi professionali: verrà valutato sotto questa voce l’eventuale conseguimento del titolo di dottore di ricerca nonché eventuali brevetti e riconoscimenti nazionali ed internazionali” – max punti 10) gli è stato attribuito un punteggio macroscopicamente esiguo o addirittura nessun punteggio, in evidente contrasto con quanto la Commissione giudicatrice poteva ricavare dall’esame del suo curriculum.
L’OGS, costituito in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, contesta, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso, in quanto, a suo avviso, le censure svolte impingono nel merito della discrezionalità tecnica della Commissione d’esame. Ne contesta, in ogni caso, anche la fondatezza e conclude per la reiezione del gravame.
In vista dell’udienza pubblica del 13 gennaio 2016, alla quale la causa è stata chiamata per la trattazione del merito dopo il rinvio resosi necessario per l’integrazione del contraddittorio, il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni della difesa erariale.
Celebrata l’udienza, l’affare è stato introitato.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti di seguito precisati. Per il resto è inammissibile o, comunque, destituito di fondamento e va rigettato.
Non può trascurarsi di considerare, invero, che il giudizio espresso dalle Commissioni esaminatrici, essendo caratterizzato da discrezionalità tecnica, è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta illogicità, discriminatorietà o del palese travisamento dei fatti o dei presupposti di fatto. Sono, in sostanza, da ritenersi rilevabili e apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni che, per la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo, sì da far ritenere che il giudizio reso sia frutto di errori ovvero il risultato di criteri impropri volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle sottese alla formulazione della graduatoria.
Sicché, la verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione va condotta nell’alveo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa emanata in subjecta materia, non per giungere ad una non consentita riedizione delle valutazioni tecniche già rese dall’organo a ciò preposto con l’uso dell’ampia discrezionalità ad esso esclusivamente attribuita, bensì per verificarne la conformità a legge e la coerenza ed uniformità di applicazione del metro di giudizio.
Ad avviso del Collegio, l’indagine del giudice deve limitarsi, in definitiva, a rilevare se, nel caso concreto, siano manifesti aspetti di oggettiva illogicità nell’agire della pubblica amministrazione e ciò, in ogni caso, sulla scorta delle censure dedotte dall’interessato.
Nel caso di specie, i sintomi di un cattivo uso del potere amministrativo sono ravvisabili, tuttavia, limitatamente all’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 6 e 7 (rectius alla mancata attribuzione di alcun punteggio utile al ricorrente nell’ambito di tali sub-criteri), nel mentre per quanto concerne i sub-criteri 5 e 8 pare piuttosto che il ricorrente miri a “recuperare” a valutazione titoli in essi non propriamente sussumibili o, semplicemente, ad ottenere la sostituzione del punteggio che gli è stato attribuito dalla Commissione con uno più favorevole, attività che è, però, preclusa a questo giudice, che – come dianzi evidenziato – non può invadere il campo valutativo-discrezionale riservato all’Amministrazione.
In particolare, nell’ambito del sub-criterio 6 avrebbero dovuto trovare considerazione e apprezzamento le risultanze curriculari ad esso riconducibili e sulle quali l’interessato ha richiamato l’attenzione anche in questa sede.
Pare, infatti, priva di ragionevole e logica giustificazione la circostanza che la Commissione giudicatrice abbia ritenuto di non attribuire alcun punteggio agli incarichi di carattere gestionale indicati dal medesimo nel proprio curriculum vitae alle voci “capacità e competenze organizzative” e “principali attività e responsabilità” o, in ogni caso, di non esplicitare per lo meno le ragioni per cui ha ritenuto gli stessi non meritevoli di alcun punteggio.
Il riferimento è rivolto, in special modo, all’incarico di coordinamento del Centro di Calcolo temporaneamente delegato al dott. Crispi, seppur per brevi periodi (all. 29-30-31 – fascicolo doc. ricorrente), alle funzioni vicarie di coordinamento del gruppo ECHO (all. 32-33 – fascicolo doc. cit.) e alle funzioni di responsabile scientifico del progetto di ricerca “RISCS – Research into Impacts and Safety in CO2 Storage” (all. 19-20 – fascicolo doc. cit.), che s’appalesano tutti riconducibili a quelli valutabili nell’ambito del sub-criterio in questione, in quanto paiono sostanziarsi in attività eminentemente gestionali, caratterizzate dall’assunzione, anche se per brevi e/o brevissimi periodi, delle responsabilità tipiche di chi è preposto a ruoli di coordinamento.
Né può, ovviamente, trovare ingresso la motivazione postuma offerta in questa sede dalla difesa erariale, in quanto pacificamente inammissibile a fronte di attività valutativa connotata da un elevata discrezionalità, come quella in esame. E’ infatti insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale, nel processo amministrativo, la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela, oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il diritto Europeo (art. 1 c.p.a.), i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.
Analogamente, ad avviso del Collegio, avrebbero dovuto trovare considerazione, nell’ambito del sub-criterio 7, i numerosi interventi a convegni e conferenze che il dott. Crispi ha menzionato nel proprio curriculum e l’attività svolta dal medesimo quale tutor del dott. Pacciaroni, assegnista di ricerca presso l’OGS, atteso che, in effetti, né il bando, né la Commissione pare aver inteso attribuire rilevanza alle sole attività di tutoraggio per “dottorato e tesi di laurea”, come, ancora una volta, precisato (solo) in via postuma dalla difesa erariale nella propria memoria difensiva.
Le doglianze che il ricorrente ha svolto in relazione agli aspetti ora esaminati vanno, quindi, accolte, in quanto fondate.
Sono, invece, inammissibili e soggiacciono alla relativa declaratoria le censure rivolte dal ricorrente all’attribuzione del punteggio in relazione al sub-criterio 6.
Al di là del fatto che buona parte dei titoli per cui il medesimo reclama una migliore valutazione non paiono, invero, propriamente sussumibili tra quelli avuti di mira dall’OGS, in quanto non connotati dalla richiesta rilevanza “nazionale o internazionale” (tali non possono, infatti, essere ritenuti né l’incarico di membro esperto nel Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Metodologie di biomonitoraggio dell’alterazione ambientale” presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste, né gli incarichi di membro di Commissione di concorso) o comunque non riconducibili alla “responsabilità come editor di pubblicazioni scientifiche e come convenor di sessioni in convegni scientifici” (tale connotazione non hanno, infatti, né la partecipazione all’Editorial Consulting Board del Bollettino di Geofisica Teorica Applicata per l’anno 1996-97, né l’attività di referaggio per alcuni volumi del Yournal of Marine Systems e di Ecological Modelling), consta, tuttavia, che al ricorrente sia stato attribuito un punteggio, a comprova che i titoli dal medesimo indicati e ritenuti dalla Commissione ascrivibili a tale sub-criterio sono stati valutati, con giudizio che, stante l’assenza di ulteriori censure, s’appalesa immune da quei vizi di irragionevolezza e/o macroscopica illogicità, al cospetto dei quali soli è da ritenersi ammesso il sindacato giurisdizionale di questo giudice.
Palesemente infondate sono da ritenersi, infine, le censure che il ricorrente muove all’operato della Commissione in relazione alle valutazioni esperite in applicazione del sub-criterio 8, atteso che nessuno dei titoli su quali il medesimo ha richiamato l’attenzione nel proprio ricorso giurisdizionale (idoneità in precedente concorso pubblico per n. 1 posto di primo ricercatore, riconoscimenti internazionali per le pubblicazioni riportate nel curriculum e ulteriori titoli formativi riportati a pag. 4, quart’ultimo capoverso del curriculum) è, all’evidenza, propriamente sussumibile tra gli “altri titoli pertinenti quali ad esempio: titoli di studio post-laurea, titoli formativi rilasciati da Università o altre amministrazioni pubbliche, abilitazioni/albi professionali (…)”.Prova ne è che la difesa del ricorrente, nella memoria di replica, ha ritenuto, con apprezzabile onesta intellettuale, di non insistere su questo punto.
In definitiva, il ricorso è, come detto, solo in parte fondato. Per il resto va dichiarato inammissibile o respinto.
L’accoglimento di parte delle doglianze svolte dal ricorrente comporta, in ogni caso, l’annullamento “ortopedico” degli atti impugnati limitatamente alla valutazione espressa nei confronti del ricorrente, con conseguente obbligo per l’Istituto intimato di rinnovarla in relazione ai sub-criteri 6 e 7 e, all’esito, di formulare, occorrendo, una nuova graduatoria, che sostituirà quella opposta, con ogni conseguenza anche in relazione alla nomina dei vincitori.
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, atteso che solo parte delle censure svolte dal ricorrente hanno trovato favorevole considerazione.
Nulla è da disporsi con riguardo all’eventuale rimborso del contributo unificato, atteso che trattasi di controversia per cui il medesimo non era dovuto al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla valutazione espressa nei confronti del ricorrente, con conseguente obbligo per l’Istituto intimato di rinnovarla in relazione ai sub-criteri 6 e 7 e, all’esito, di formulare, occorrendo, una nuova graduatoria, che sostituirà quella opposta, con ogni conseguenza anche in relazione alla nomina dei vincitori.
Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Nulla per il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)