TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 16 gennaio 2017, n.  21

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Requisiti di partecipazione

Data Documento: 2017-01-16
Area: Giurisprudenza
Massima

I requisiti di partecipazione a un concorso pubblico devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione della domanda di ammissione. La regola del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è dettata per soddisfare esigenze di certezza e garantire l’imparzialità della p.a. nonchè la parità di trattamento dei candidati (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III ,17 giugno 2016 n. 2689);

Contenuto sentenza

N. 00021/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Trapanese, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Belmonte C.F. BLMGFR57R04H703D, [#OMISSIS#] Fatigati C.F. FTGNNA60C60H703I, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Di Franco in Napoli, piazza Salvatore di [#OMISSIS#] N. 123; 
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio di cui al n. 2036/2010V.G. R.G. del 20 dicembre 2011 emesso dalla IIIbis Sezione civile della Corte d’Appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente [#OMISSIS#] Trapanese premette:
– di aver ottenuto dalla IIIbis Sezione civile della Corte di Appello di Napoli il decreto decisorio di cui al n. 2036/2010V.G. R.G. del 20 dicembre 2011, che ha condannato il Ministero dell’Economia e Finanze a pagare in suo favore la somma di euro 7.828,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, nonché le spese, i diritti e gli onorari di giudizio;
– che il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;
– per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato la decisione in forma esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
– che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Chiedono, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.
Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
All’udienza camerale del 21 dicembre 2016 il ricorso è trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare il Collegio rileva la sussistenza della legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Economia e Finanze nei giudizi per l’esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione a corrispondere l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342), essendo il giudizio che ha originato l’indennizzo incardinato presso il giudice amministrativo.
2. Nel merito della pretesa, osserva il Collegio come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 24/03/2001 n. 89 (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484), anche per le spettanze riconosciute al procuratore antistatario.
In particolare, per quanto qui interessa, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.
Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza , che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo ( in termini, C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389 ).
Va precisato che l’art. 1, comma 777, della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, richiede fra i presupposti dell’emissione dell’ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, da parte dei creditori, di rilasciare, con effetto immediato anche in assenza dei decreti attuativi (punto 12), “all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo…”.
In applicazione della disposizione sopravvenuta, applicabile come si è detto anche ai processi in corso, la domanda attorea va accolta (in quanto la condizione di procedibilità della domanda del decorso di sei mesi dalla data in cui sono stati integralmente assolti gli obblighi di comunicazione riguarda solo i procedimenti instaurati dopo la novella: cfr. punto 7 dell’art. 5 sexies della legge 89/2001), ma l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato va emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti.
2.1. Il ricorrente chiede anche la condanna alla rivalutazione, se dovuta.
Osserva in proposito il Collegio che alla parte possono essere riconosciuti solo gli interessi legali così come liquidati nel decreto stesso, atteso che in sede di ottemperanza il titolo non può essere integrato dal giudice amministrativo, trattandosi di sentenza emessa da giudice di un altro Ordine. In definitiva, il giudice civile ha statuito che il pregiudizio nel ritardo per il pagamento fosse ristorato con la corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo, per cui ogni diversa statuizione di questo giudice verrebbe a sovrapporsi al giudicato civile , integrandolo in maniera inammissibile.
Sotto diverso aspetto, qualora la domanda vada intesa proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.,avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ( cfr. C.d.S. V 16 gennaio 2013, n. 240) , va comunque rilevato che secondo i più recenti approdi della giurisprudenza civile il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, mentre al di fuori di tale meccanismo presuntivo deve essere provato in modo specifico dalla parte che ne chiede il ristoro.( cfr. Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2012, n. 4959).
Conclusivamente, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha supportato la domanda sul piano probatorio, in quanto non ha dimostrato che nel periodo preso in considerazione il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. ( cfr. in termini, TAR Milano se. III 12.7.2012 n. 1987) .
3. Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza non può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094), ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, che vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato come spese processuali rimborsate nel corso del giudizio per l’equa riparazione a titolo di eccessiva durata del processo e degli interessi come nel medesimo decreto indicati, a condizione dell’integrale assolvimento dell’obbligo dichiarativo menzionato, il cui puntuale rispetto dovrà essere verificato dal commissario ad acta.
5. L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in dispositivo, fra i dirigenti della medesima amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 777 della legge n. 208, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, previa verifica dell’assolvimento del predetto obbligo dichiarativo.
6.1. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
7. La richiesta di irrogazione della astreinte è meritevole di accoglimento.
7.1. Osserva in proposito il Collegio che l’applicabilità dell’istituto in questione all’ottemperanza delle sentenze recanti condanna al pagamento di somme di denaro, in coerenza con quanto già statuito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 15/2014), è oramai espressamente riconosciuta dall’art. 114, comma 4, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, della l. n. 208 del 2015.
Deve quindi affermarsi che, anche con la sentenza di ottemperanza, può essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.
7.2. Nel caso di specie risultano sussistenti i presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.
Quanto alle concrete modalità di applicazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, citato la cd. astreinte può trovare applicazione dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; mentre si ritiene congruo fissare la data di scadenza al momento dell’insediamento del Commissario ad acta (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 959/2012) .
La misura della sanzione va ora effettuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine (di trenta giorni) per l’insediamento del Commissario ad acta.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia, previo integrale assolvimento degli obblighi legali di comunicazione cui è tenuto il creditore, di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero suddetto, ex art. 114, comma 4, del codice del processo amministrativo, a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina ai sensi dell’art. 1, comma 777, n. 8), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione della giustizia civile presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/01/2017
IL SEGRETARIO
correzione disposta ai sensi di ordinanza collegiale IV Sezione, 09.02.2017, n.807: nel dispositivo l’amministrazione soccombente è il Ministero dell’Economia e delle Finanze anziché “il Ministero della Giustizia”.
correzione disposta ai sensi di ordinanza collegiale IV Sezione, 09.02.2017, n.807: nel dispositivo l’amministrazione soccombente è il Ministero dell’Economia e delle Finanze anziché “il Ministero della Giustizia”.