A causa della incertezza sulla esatta portata del giudicato ancora in formazione, la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice adito per l’esecuzione di sentenza non sospesa debba “procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum”; essendosi rilevato che “la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con essa dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma da consentire nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado la ricostituzione della situazione quo ante” (Tar Lazio, Sez. II, 16 gennaio 2002 n. 413).
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 19 aprile 2019, n. 175
Procedura concorsuale posto Professore-Giudizio di ottemperanza-Esecuzione sentenza non sospesa
N. 00539/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#] e domiciliata presso la stessa, in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] S. [#OMISSIS#], 63;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, del 16 luglio 2018, n. 748,
con dichiarazione di nullità, annullamento o dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti adottati in elusione e/o in violazione del giudicato e di quelli conseguenti, ivi compresi:
– la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere del 05.09.2018 di nomina di una nuova commissione giudicatrice;
– tutti i verbali e la relazione conclusiva della commissione di valutazione nominata in data 5.9.2018, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati;
– il verbale del Consiglio di Dipartimento di Lingue e letterature Straniere dell’Università di Verona, del 14.11.2018 e la correlata delibera avente ad oggetto la formulazione e l’approvazione della proposta di chiamata della prof. [#OMISSIS#] all’esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#];
– il verbale del Consiglio di amministrazione dell’Università di Verona del 23.11.2018 n. 3 e la correlata delibera di approvazione della proposta di chiamata all’esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#];
– il decreto Rettorale n. 9688/2018 del 23.11.208 di approvazione atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#] dell’Università degli studi di Verona, pubblicato sull’Albo Repertorio n. 1653/2018 in data 26.11.2018, unitamente ai summenzionati atti;
– ogni atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, i non conosciuti provvedimenti di nomina in ruolo e di immissione in servizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’eventuale contratto di lavoro sottoscritto.
Con ordine all’Amministrazione resistente di adottare tutti gli atti e/o i provvedimenti ovvero di porre in essere tutte le operazioni necessarie per dare piena e [#OMISSIS#] esecuzione alla decisione oggetto di ricorso.
Con la nomina di un commissario ad acta che, in [#OMISSIS#] di persistente inadempienza dell’Amministrazione oltre il [#OMISSIS#] assegnato, provveda in luogo di essa.
Con riserva di formulare domanda di risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona e della controinteressata, prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Richiamata la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, 16 luglio 2018, n. 748;
Visti, in particolare, gli artt. 112 e 114 del cod. proc. amm.;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha proposto azione ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza dell’Università degli Studi di Verona alla sentenza esecutiva del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 748, pubblicata in data 16 luglio 2018.
2. In punto di fatto si rileva quanto segue:
– Con ricorso sub R.G. n. 1441/2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al T.A.R. Veneto, la prof.ssa [#OMISSIS#] ha agito per l’annullamento del decreto rettorale n. 1635/2017 prot. n. 276982 del 9.10.2017 e di tutti gli atti relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Verona per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#], conclusasi in favore della prof.ssa [#OMISSIS#].
– Nel suddetto ricorso sono stati dedotti i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati [#OMISSIS#], prospettandosi, in particolare, il difetto di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà manifeste dei giudizi resi dalla commissione e della preferenza attribuita alla prof.ssa [#OMISSIS#].
– Con la sentenza n. 748, pubblicata in data 16 luglio 2018, in accoglimento della domanda spiegata dalla prof.ssa [#OMISSIS#], il T.A.R. Veneto ha annullato gli atti posti in essere dalla commissione [#OMISSIS#] svolgimento delle attività valutative e gli atti conseguenti adottati dall’Università, ordinando all’Amministrazione di ripetere la procedura di valutazione, previa nomina di una nuova commissione in diversa composizione.
– Nelle more, la prof.ssa [#OMISSIS#] ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado, previa sospensione della stessa.
– La prof.ssa [#OMISSIS#], a sua volta, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale e della correlata istanza cautelare, e ha altresì proposto appello incidentale, riproponendo il motivo assorbito dalla sentenza di primo grado (perché proposto in via subordinata rispetto alle censure accolte), concernente la pretesa illegittimità del criterio di valutazione dell’attività istituzionale previsto dal bando della procedura.
– Il Consiglio di Stato, presso cui tutt’ora pende l’appello R.G. n. 7255/2018, ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 5205/2018.
– In esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 748/2018, l’Università ha quindi nominato la nuova commissione e ha dato avvio alla ripetizione della procedura.
– Una volta terminata la valutazione delle candidature è stata nuovamente disposta la chiamata in favore della prof.ssa [#OMISSIS#].
3. Ad avviso della ricorrente, nonostante le statuizioni contenute [#OMISSIS#] sentenza del T.A.R. fossero chiare e inequivocabili nel delineare le modalità di valutazione delle candidature, attribuendo alla prof.ssa [#OMISSIS#] una posizione di assoluta prevalenza con riferimento a ciascuno dei giudizi emessi, l’Università, con atti palesemente elusivi e/o in contrasto con il giudicato, ha confermato la nomina a professore ordinario della prof.ssa [#OMISSIS#].
4. Pertanto, con l’odierno ricorso è stata proposta azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione della richiamata sentenza di primo grado, esecutiva, e per la declaratoria di nullità o di inefficacia di tutti gli atti indicati in epigrafe e dei provvedimenti ad essa consequenziali, a valere eventualmente anche come ricorso autonomo, previa conversione del rito.
La ricorrente ha chiesto, altresì, che venga nominato un commissario ad acta che, in [#OMISSIS#] di ulteriore e perdurante inottemperanza, provveda in luogo dell’Amministrazione.
5. Sono state quindi prospettate le seguenti censure:
I) “Sull’evidente nullità degli atti indicati in epigrafe”.
Secondo la ricorrente l’Università ha provveduto alla nomina della nuova commissione e per mezzo di questa alla rivalutazione delle candidature, senza tenere in alcuna considerazione i [#OMISSIS#] di illegittimità rilevati [#OMISSIS#] sentenza di primo grado.
In particolare, eludendo la sentenza di primo grado, la commissione ha rimodulato in pejus i giudizi della prof.ssa [#OMISSIS#], ha applicato criteri di valutazione diversi rispetto a quelli utilizzati dalla prima commissione e ha formulato giudizi del tutto in antitesi rispetto al contenuto effettivo delle valutazioni già espresse dalla precedente commissione, nonché rispetto al contenuto essenziale della sentenza di annullamento, senza rendere conto delle ragioni di tali scelte.
Vi è, dunque, un palese difetto di motivazione e di istruttoria.
Inoltre, mediante un artificio logico, consistente nell’adozione di un differente percorso motivazionale (del tutto privo di riferimenti ai precedenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali), [#OMISSIS#] scelta di criteri di valutazione più restrittivi e [#OMISSIS#] valorizzazione di diverse esperienze, non si è di fatto data attuazione alla sentenza del T.A.R., ma si è confermato il precedente risultato, con statuizioni in evidente contrasto e/o in elusione della sentenza asseritamente eseguita.
II) “Sulla modifica dei criteri di valutazione e del percorso logico seguito in evidente elusione della sentenza asseritamente eseguita ed in contrasto con la stessa”.
Ad avviso della ricorrente la nuova commissione ha proceduto ad una capillare rimodulazione e/o disapplicazione dei criteri di valutazione indicati dal bando e utilizzati dalla precedente commissione, in modo tale da eludere i precisi rilievi della ricorrente – recepiti con la sentenza del T.A.R. Veneto n. 748/2018 – in ordine alle diverse esperienze indicate nel curriculum dalle candidate, fino ad emettere valutazioni finali in contrasto con la statuizione di primo grado.
In particolare, lamenta la ricorrente che la commissione:
a) ha attribuito rilievo ai “comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio” che non erano espressamente indicati tra i criteri di valutazione previsti dal bando;
b) ha fondato il giudizio esclusivamente sulle pubblicazioni esibite a valutazione, diversamente dalla precedente commissione, senza prendere invece in esame anche le pubblicazioni indicate nel curriculum delle candidate;
c) ha attribuito rilievo preponderante o addirittura esclusivo alle pubblicazioni, senza dare invece alcun valore al curriculum delle candidate;
d) ha stabilito immotivatamente di prendere in considerazione solo l’ “attività didattica frontale all’interno del Dipartimento di afferenza (20%)” svolta nell’[#OMISSIS#] decennio;
e) ha illegittimamente e irragionevolmente inserito nei criteri di valutazione dell’attività istituzionale le sole tipologie di impegni previste nel bando, coincidenti con quelle che dovranno essere svolte in [#OMISSIS#] di chiamata, e ha altresì omesso di valutare le esperienze esterne all’Ateneo di appartenenza e/o precedenti al 2010 (ovvero alla riforma introdotta con la legge. n. 240/2010);
Per tali ragioni, secondo la ricorrente la nuova valutazione non è rispettosa delle statuizioni rese con la più volte citata sentenza n. 748/2018.
III) “Sul giudizio sul curriculum e sulle pubblicazioni”.
Rileva la ricorrente che in relazione a tale voce di valutazione, oltre a mancare una motivazione [#OMISSIS#], in grado di mettere in luce l’iter decisionale della commissione, il giudizio finale reso è illogico e contraddittorio. In particolare, nonostante il giudizio eccellente espresso per il curriculum della prof.ssa [#OMISSIS#], le si attribuisce poi un giudizio finale complessivo nettamente inferiore (“[#OMISSIS#]”). Al contrario, la prof.ssa [#OMISSIS#] ottiene un giudizio finale migliore (“molto [#OMISSIS#]”), nonostante abbia ricevuto una valutazione inferiore per il curriculum (“[#OMISSIS#]”).
IV) “Sull’attività didattica e sull’attività istituzionale”.
Osserva la ricorrente che in riferimento a queste voci vi è stata una sostanziale modifica dei criteri di valutazione, essendo stato ridotto l’ambito di valutazione alle tematiche di insegnamento affrontate nell’[#OMISSIS#] decennio presso l’Università di appartenenza, con il paradossale effetto di penalizzare la ricorrente, che ha ottenuto un giudizio inferiore rispetto a quello riportato nell’ambito della procedura precedente.
Inoltre, è stata del tutto illogicamente esclusa dalla valutazione l’attività istituzionale svolta in strutture abolite dalla legge n. 240/2010, come le Facoltà, e presso strutture esterne all’Ateneo di appartenenza.
6. Avverso gli atti della nuova procedura di valutazione, peraltro, l’odierna ricorrente ha proposto anche un nuovo ricorso ordinario dinanzi al T.A.R. Veneto, sub R.G. n. 104/2019.
Tale giudizio è stato sospeso con l’ordinanza n. 94 del 7 marzo 2019, emessa da questa stessa Sezione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., per attendere l’esito del giudizio di appello instaurato dalla prof.ssa [#OMISSIS#] avverso la sentenza n. 748/2018. Difatti, nell’ambito di tale giudizio, per mezzo dell’appello incidentale proposto dalla prof.ssa [#OMISSIS#], è stato riproposto il motivo assorbito dalla sentenza di primo grado, concernente la pretesa illegittimità del criterio di valutazione dell’attività istituzionale previsto dal bando della procedura, che in [#OMISSIS#] di accoglimento sarebbe idoneo a far venire meno l’intera procedura selettiva, con evidenti ripercussioni anche sul nuovo giudizio instaurato dalla prof.ssa [#OMISSIS#].
Con la medesima ordinanza, peraltro, è stata accolta l’istanza di sospensione degli atti impugnati, al fine di salvaguardare la posizione della ricorrente.
7. L’Amministrazione intimata si è costituita nel presente giudizio per contestare nel merito la fondatezza del ricorso per ottemperanza proposto dalla prof.ssa [#OMISSIS#], sostenendo che la nuova commissione – in esecuzione di quanto previsto dalla sentenza esecutiva di primo grado – ha adeguatamente motivato i giudizi espressi [#OMISSIS#] nuova valutazione.
8. Anche la controinteressata, prof.ssa [#OMISSIS#], si è costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza e l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza promosso dalla prof.ssa [#OMISSIS#].
Sotto un primo profilo, la controinteressata ha evidenziato che la sentenza n. 748/2018 ha annullato gli atti della procedura selettiva per difetto di motivazione, in quanto, ad avviso del [#OMISSIS#] di primo grado, non sono state adeguatamente esternate le ragioni che, in relazione ai diversi criteri di valutazione previsti dal bando, hanno indotto la commissione a preferire la prof.ssa [#OMISSIS#] rispetto alla prof.ssa [#OMISSIS#].
Pertanto, dalla sentenza di primo grado non discende alcun effetto conformativo del giudicato che possa andare oltre l’obbligo per la nuova commissione di motivare, con più attenzione, le valutazioni delle due candidate riferite ai vari criteri. E tale obbligo, secondo la controinteressata è stato pienamente rispettato dalla nuova commissione, che ha esposto in modo puntuale ed accurato le ragioni delle proprie scelte.
Sotto un secondo profilo, la controinteressata ha evidenziato che il presente ricorso per ottemperanza ha ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di primo grado esecutiva, ma non ancora passata in giudicato, e gli atti impugnati, quindi, non potrebbero essere dichiarati nulli, ma, al [#OMISSIS#], inefficaci. Ora, nel [#OMISSIS#] di specie, la pronuncia di inefficacia non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente, visto che tali atti sono già stati sospesi, e quindi hanno già smesso di produrre effetti, con l’ordinanza cautelare n. 94 del 7 marzo 2019, adottata nell’ambito del procedimento R.G. n. 104/2019. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
9. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 aprile 2019, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto esposto, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile, come eccepito dalla controinteressata nelle proprie difese.
Come sopra evidenziato, infatti, nel [#OMISSIS#] di specie l’azione è stata proposta per l’ottemperanza di una sentenza esecutiva di primo grado. Pertanto, secondo quanto prescritto dall’art. 114, comma 4, lett. c), dall’accoglimento del ricorso potrebbe discendere, al più, una dichiarazione di inefficacia degli atti impugnati. Inoltre, le eventuali modalità esecutive determinate dal [#OMISSIS#] dovrebbero comunque avere una portata per così dire “interinale”, provvisoria, tale cioè da lasciare impregiudicata la situazione sino al definitivo passaggio in giudicato della decisione.
Ed invero, “per la incertezza sulla esatta portata del giudicato ancora in formazione, la giurisprudenza ha ritenuto che il [#OMISSIS#] adito per l’esecuzione di sentenza non sospesa debba “procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum”; essendosi rilevato che “la sentenza di primo grado non ha, quanto [#OMISSIS#] effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con essa dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma da consentire [#OMISSIS#] sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado la ricostituzione della situazione quo ante (Tar Lazio, Sez. II, 16.1.2002 n. 413; sul punto cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 5352/2002)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 5402 del 14.11.2017)” (cfr. ex multis T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 07.03.2018, n. 289 e giurisprudenza ivi citata).
Ora, come visto, gli atti della nuova procedura valutativa sono stati già sospesi con l’ordinanza cautelare n. 94/20919, emessa nell’ambito del giudizio ordinario promosso dalla stessa prof.ssa [#OMISSIS#] sub R.G. n. 104/2019, e avverso la quale – ad oggi – non è stato proposto appello.
Non solo. Lo stesso giudizio di cognizione è stato sospeso, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., in attesa di conoscere l’esito dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, dal quale potrebbe derivare la caducazione dell’intera procedura valutativa.
Pertanto, allo stato, una eventuale pronuncia di inefficacia, emessa nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza, non potrebbe produrre alcun effetto ulteriore per la ricorrente.
Né il [#OMISSIS#] potrebbe adottare in questa sede provvedimenti esecutivi di alcun genere per dare attuazione alla sentenza di primo grado, visto che gli atti relativi alla nuova selezione sono stati sospesi sino all’esito del giudizio di appello e all’eventuale conseguente riassunzione del nuovo ricorso, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., con l’ordinanza cautelare n. 94/2019 che – non risultando oggetto di sospensione in sede di appello cautelare (ad oggi, si ripete, non proposto) – allo stato deve ritenersi pienamente efficace e vincolante.
Di qui l’improcedibilità del presente ricorso per ottemperanza.
11. Alla luce di quanto appena evidenziato, inoltre, occorre precisare che nel [#OMISSIS#] di specie non sussistono nemmeno i presupposti per disporre la conversione – ai sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a. – dell’azione di ottemperanza in azione ordinaria. Quest’[#OMISSIS#], infatti, è già stata promossa con il ricorso ordinario sub R.G. n. 104/2019, nell’ambito del quale sono stati denunciati specifici vizi di legittimità nei confronti degli atti della nuova procedura, mediante la formulazione di censure in parte sovrapponibili a quelle prospettate anche nell’ambito del presente ricorso per ottemperanza (che sotto tale profilo risulterebbero in ogni [#OMISSIS#] inammissibili).
12. In [#OMISSIS#], e [#OMISSIS#] restando quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene di evidenziare che, anche a voler diversamente opinare, il presente ricorso, con specifico riferimento alla domanda di attuazione della sentenza di primo grado, appare comunque infondato, poiché nel [#OMISSIS#] di specie non è configurabile violazione o elusione del giudicato.
Occorre a tal proposito precisare che la sentenza n. 748/2018 ha annullato i provvedimenti impugnati evidenziando, in estrema sintesi, il difetto di motivazione e ha quindi rimesso gli atti all’Università affinché si procedesse, previa nomina di una nuova commissione, alla rivalutazione delle candidature, attraverso l’esercizio di un’attività caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, in quanto tale spettante solo all’Amministrazione. L’unico obbligo derivante da tale decisione, pertanto, è quello di accompagnare le scelte valutative della commissione con adeguata e [#OMISSIS#] motivazione.
E così è stato fatto.
Le valutazioni svolte dalla nuova commissione, infatti, appaiono motivate, come imposto dalla pronuncia del [#OMISSIS#] di primo grado (cfr. all. 2 Università). In particolare:
a) sono state indicate e valutate in modo analitico le esperienze curriculari delle due candidate;
b) sono state valutate singolarmente le 12 pubblicazioni presentate dalle candidate, evidenziandone le rispettive caratteristiche, i punti di forza e le criticità;
c) sono state valutate sia le esperienze didattiche, sia le esperienze istituzionali di ciascuna candidata.
d) infine, nel giudizio comparativo finale la commissione ha spiegato le ragioni dei giudizi espressi per ciascuna voce nei confronti delle due candidate e ha espresso le ragioni delle preferenze accordate (cfr. pagg. 24 e ss. all. 2 Università).
D’altra parte, è opportuno ricordare che “in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte a un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua in modo indubbio uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’Amministrazione.
Se l’Amministrazione elimina il vizio motivazionale ma, ciò nonostante, adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato. Diversamente, viene in questione non una violazione/elusione del giudicato, ma un’eventuale nuova autonoma illegittimità” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 08.04.2016, n. 1402; cfr. anche Cons. Stato sez. III, 14.11.2017, n.5250).
E un siffatto sviamento manifesto, nel [#OMISSIS#] di specie, non è ravvisabile, dal momento che le valutazioni della nuova commissione risultano fondate su nuove ed autonome argomentazioni che non possono ritenersi condizionate e vincolate dal contenuto della sentenza esecutiva di primo grado.
In altri termini, si deve ritenere che dalla pronuncia di annullamento per difetto di motivazione derivi – essenzialmente – un limite negativo alla riedizione dei poteri da parte dell’Amministrazione, che non può riesercitarli nelle stesse forme di cui si è accertata l’illegittimità, “mentre non potrebbero in alcun modo ritenersi condizionate o determinate in positivo le scelte dell’Amministrazione, rispetto ad ogni altra possibile diversa motivazione utilizzabile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 08.11.2013, n.9528).
In conclusione, i vizi dedotti dalla ricorrente non si riferiscono a questioni sulle quali si è formato il giudicato, ma fuoriescono da esso, integrando quindi possibili autonome illegittimità che possono essere fatte valere attraverso il giudizio ordinario di cognizione, che infatti – come visto – la ricorrente ha promosso.
13. Alla stregua di tutto quanto precede, non può essere accolta l’istanza di nomina di un commissario ad acta.
14. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, e sono liquidate [#OMISSIS#] misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e comunque infondato, per le ragioni esposte in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’Università degli Studi di Verona e della prof.ssa [#OMISSIS#], liquidandole in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori come per legge (euro 500,00 oltre oneri accessori come per legge per ciascuna delle ridette parti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato, Referendario
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
Pubblicato il 30/04/2019