Va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale per la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine alla portata applicativa della norma di che trattasi, non può trascurarsi di considerare che la disposizione in questione ammette pur sempre che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni, ordinariamente preclusi ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, possano essere, in ogni caso, conferiti a titolo gratuito. Sicché, sarebbe spettato alla difesa erariale provare che il ricorrente non avrebbe accettato di svolgere l’incarico di docenza in questione in assenza di compenso.
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 379
Affidamento incarico di docenza
N. 00379/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] Bassi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Campanella C.F. CMPFBA69T20A662O, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, viale Miramare 3;
contro
Università degli Studi di Trieste – Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia – Consiglio di Laurea in Igiene Dentale di Medicina e Chirurgia, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Contin, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera di conferimento dell’incarico al sig. [#OMISSIS#] CONTIN e della graduatoria conseguente pubblicati il giorno 26 settembre 2012 relativo all’avviso pubblico prot. n. 272 dd. 30.3.2012 dell’Università degli studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’affidamento del corso di docenza in Informatica (INF/01) nell’ambito del Corso triennale in Igiene Dentale – corso integrato di Fisica, Statistica e Informatica della Facoltà medesima nella parte in cui il Consiglio di Facoltà propone il conferimento dell’incarico al dott. [#OMISSIS#] Contin e pone in graduatoria al secondo posto il dott. [#OMISSIS#] Bassi;
– di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi gli atti istruttori e di accertamento, se ed in quanto esistenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] Bassi espone che l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia, emanava il 27 marzo 2012 un bando di vacanza per l’attività didattica sostitutiva per l’anno accademico 2012/2013 per l’insegnamento, tra gli altri, di un corso in INFORMATICA (INF/01) retribuito per 24 ore di docenza nel corso di Laurea triennale in Igiene Dentale.
Espone, inoltre, di aver partecipato alla relativa selezione e che, dopo l’annullamento in autotutela degli atti relativi alla valutazione dei candidati a seguito di un primo ricorso giurisdizionale da lui stesso proposto e la riedizione dell’attività necessaria, il Consiglio di Facoltà, proponeva e deliberava l’affidamento dell’incarico al dott. [#OMISSIS#] Contin, predisponendo una “classifica” dei partecipanti così determinata: 1. [#OMISSIS#] Contin (punti 13,2) 2. [#OMISSIS#] Bassi (punti 12,5) 3. [#OMISSIS#] Mazzoli 4. [#OMISSIS#] Zezlina.
Da qui il presente ricorso, con cui l’interessato – che rammenta che per valutare il possesso da parte dei candidati dei requisiti scientifici e professionali attinenti alla materia oggetto del conferimento o al S.S.D. di riferimento della stessa, la congruenza dell’attività svolta con le discipline ricomprese nel S.S.D. per il quale è stata bandita la selezione e il livello di aggiornamento della produzione scientifica in relazione all’evoluzione della ricerca nel S.S.D. dovevasi fare necessariamente riferimento solo all’informatica – lamenta che l’iter procedurale è viziato in relazione a diverse violazioni di legge e di regolamento ed eccesso di potere sotto plurimi profili e chiede l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Deduce, in particolare, che difettano le necessarie ed imprescindibili valutazioni comparative tra i candidati partecipanti e che è ingiustificata la preferenza valutativa espressa nei confronti del dott. Contin, odierno controinteressato, dato che il medesimo possiede scarsi requisiti scientifico e professionali attinenti alla specifica materia d’insegnamento. Tale candidato, apprezzato ed esperto fisico, non può spendere, infatti, alcun requisito scientifico e professionale attinente e/co congruente con l’insegnamento di informatica.
Deduce, inoltre, che al medesimo sono stati attribuiti: a) 2 punti alla voce “altro dottorato di ricerca”, sebbene ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 il possesso di tale titolo è valutato solo quale titolo preferenziale; b) 6,9 punti alla voce “pubblicazioni su riviste indicizzate…” , sebbene tutte le pubblicazioni riguardano esclusivamente la disciplina scientifica “fisica” e nessuna pubblicazione è attinente al S.S.D. “informatica” di cui al bando. Analogamente è a dirsi con riferimento alle voci “comunicazioni/relazioni a congressi” e altri “atti prodotti in congressi” e alla voce “assegno di ricerca”, che, del pari, non sono attinenti e/o congruenti al S.S.D. che viene in rilievo.
Questi i motivi d’impugnazione:
1. Violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e/o motivazione insufficiente. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e ragionevolezza amministrativa. Contraddittorietà.
2. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e perplessità.
L’Università degli Studi di Trieste, costituita in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo aver tratteggiato, sotto il profilo giuridico e fattuale, l’atteggiarsi della procedura comparativa per cui è causa, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per la (sopravvenuta) carenza di interesse determinata dall’avvenuto svolgimento dell’insegnamento e per la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, disposizione, a suo avviso, preclusiva al conferimento dell’incarico di docenza in questione al dott. Contin, nonché l’inammissibilità delle censure (contenute tanto nel primo che nel secondo motivo di ricorso) volte a contestare il grado di attinenza delle esperienze curriculari alla materia oggetto di insegnamento e di congruenza dell’attività del candidato in relazione a quell’ambito materiale in quanto mirate, suo avviso, ad ottenere una riedizione “giurisdizionale” dell’attività valutativa di carattere tecnico/discrezionale di competenza della Commissione e la sostituzione dei giudizi da quest’ultima espressi.
Ha controdedotto, in ogni caso, nel merito, soffermandosi, in particolare, ad evidenziare la sufficienza, sotto il profilo motivazionale, dell’attribuzione di un punteggio numerico in applicazione di previ e puntuali criteri di valutazione, nonché la legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha apprestato un meccanismo idoneo a misurare il grado di attinenza e di congruenza dei curricula alla materia oggetto di insegnamento attraverso una articolata e meticolosa modulazione dei punteggi per ciascuna delle macro-voci comprese nella griglia di valutazione, garantendo, quindi, un equilibrato sistema di pesatura delle pregresse esperienze curriculari. Ha, quindi, concluso per l’infondatezza delle censure ex adverso svolte.
Con memoria dimessa in vista dell’odierna udienza pubblica, il ricorrente ha contestato le controdeduzioni della difesa erariale e ribadito e ulteriormente sviluppato le argomentazioni esposte in ricorso.
Celebrata l’udienza – nel corso della quale il difensore del ricorrente ha dichiarato che permane l’interesse del ricorrente medesimo ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori – l’affare è stato introitato.
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso relativa alla sopravvenuta carenza d’interesse, avendo chiaramente esplicitato la difesa del ricorrente quale è l’interesse che permane in capo al medesimo.
Del pari va disattesa l’eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) sollevata dalla difesa erariale per la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine alla portata applicativa della norma di che trattasi, non può trascurarsi di considerare che la disposizione in questione ammette pur sempre che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni, ordinariamente preclusi ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, possano essere, in ogni caso, conferiti a titolo gratuito.
Sicché, non avendo la difesa erariale né allegato, né provato che il ricorrente non avrebbe accettato di svolgere l’incarico di docenza in questione in assenza di compenso, è evidente che non può essere assolutamente escluso l’interesse del medesimo a contestare gli atti della procedura comparativa di che trattasi, dato che, se il dott. Bassi ne fosse risultato il vincitore e l’Amministrazione gli avesse opposto l’entrata in vigore della norma dianzi indicata, egli avrebbe potuto, comunque, rendersi disponibile a svolgere il relativo incarico a titolo gratuito.
Per le ragioni che lo scrutinio nel merito renderà palesi va disattesa anche l’eccepita inammissibilità del ricorso, laddove volto a contestare valutazioni espressione di attività tecnico/discrezionale.
Il ricorrente denuncia, infatti, proprio le macroscopiche illogicità e aberrazioni che ritiene affliggano la procedura comparativa portata all’attenzione di questo Tribunale ovvero manifestazioni sintomatiche di eccesso di potere, pacificamente sindacabili in sede giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ritiene, invero, che la valutazione dell’organo investito di tale attività sia afflitta dalle illegittimità denunciate dal ricorrente, atteso che, a fronte della chiara previsione dei criteri cui il Consiglio del Corso di Laurea si sarebbe dovuto attenere nel valutare ogni candidato in base al curriculum e ai titoli prodotti, appare, in effetti, macroscopicamente irragionevole il punteggio (più elevato) attribuito al controinteressato e, per converso, decisamente sottodimensionato quello attribuito all’odierno ricorrente.
Non va dimenticato, infatti, che, come puntualmente sottolineato dal ricorrente medesimo nei propri scritti, oggetto di conferimento era l’insegnamento di “informatica” INF/01 e che il Consiglio di Facoltà, sulla scorta dei criteri di dettaglio appositamente dettati, era tenuto a valutare il possesso dei requisiti scientifici e professionali “attinenti” alla materia oggetto del conferimento o al settore scientifico-disciplinare di riferimento della stessa e, ai fini che qui particolarmente rilevano, la “congruenza” dell’attività del candidato “con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare (S.S.D) per il quale è stata bandita la selezione; il livello di aggiornamento della produzione scientifica in relazione all’evoluzione della ricerca nel settore scientifico disciplinare; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 264/2010 (…) che hanno costituito titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico di insegnamento”.
Orbene, pare pacifico che, laddove si andava a valutare l’attinenza dei requisiti o la congruenza dell’attività ovvero, ancora, il livello di aggiornamento della produzione scientifica in relazione all’evoluzione della ricerca ad altro non si dovesse fare riferimento che al S.S.D. INF/01 Informatica.
Nel caso di specie, consta, invece, che il candidato Contin, odierno controinteressato, abbia beneficiato dell’ottenimento di punteggio, in alcuni casi anche assai significativo, per pubblicazioni, che nulla hanno a che fare con il S.S.D. in questione.
Il dott. Contin è, infatti, laureato in fisica e, come si può evincere dalla piana lettura del suo curriculum (all. 4 – fascicolo doc. Università), cui si rinvia, solo nell’ambito di tale settore scientifico disciplinare o con riferimento allo stesso il medesimo ha maturato esperienze o pubblicato lavori.
Sicché, è evidente il vizio insanabile che affligge l’attività valutativa, laddove, in asserita applicazione dei criteri stabiliti, ha apprezzato titoli e lavori che non avrebbero, invece, meritato alcuna considerazione.
Altrettanto evidente s’appalesa, inoltre, la scarsa considerazione riservata al curriculum di studi e professionale del dott. Bassi, il quale, laureatosi in ingegneria elettronica, indirizzo informatico, ovvero un titolo equipollente a ingegneria informatica, ha svolto, durante la sua intera vita lavorativa, attività nel campo dell’informatica. Al riguardo, pare, invero, opportuno ricordare che egli è stato responsabile del Settore Formazione del Centro Servizi Informatici di Ateneo e del Test Center ECDL e delegato per l’informatica di base del Dipartimento di Matematica e Informatica. Che dal 1980 al 1995 è stato docente di informatica di base (con architettura dei sistemi informativi) e linguaggio Pascal presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste, che nell’a.a. 2011-2012 ha svolto contemporaneamente attività di docenza dei corsi di Fondamenti di Informatica per Ingegneria Navale e per Ingegneria Industriale dell’Università di Trieste, ciascuno della durata di 75 ore, in due moduli, e con il riconoscimento di 9 + 9 crediti, che è stato docente in vari corsi (Informatica di base, Cobol, Dbase, Internet) dei corsi annuali di formazione professionale per Tecnici Informatici del Centro di Calcolo, essendone, peraltro, uno degli ideatori, che è stato docente in vari corsi della Scuola diretta a fini speciali (biennale) per Tecnico Informatico dell’Università di Trieste, che è stato docente e promotore del Corso di Laurea breve in Ingegneria Informatica (triennale) e che è stato Responsabile del Test Center ECDL dell’Università di Trieste e esaminatore per la ECDL Advanced e formatore degli esaminatori di molte Università italiane.
E’, dunque, evidente la grave “stortura” che affligge la procedura comparativa svolta, ove un candidato (Contin), che ha dedicato tutte le proprie energie e il proprio tempo “formativo e professionale” ad acquisire un’elevata specializzazione nel (solo) campo della fisica e che non può vantare nulla di specificamente “attinente” o “congruente” con l’informatica, è stato valutato con il punteggio di 13,2, mentre il candidato (Bassi), che – come si è dianzi evidenziato – vanta formazione e plurime, continuative e significative esperienze professionali specificamente attinenti e congruenti con il S.S.D. che viene in rilievo ai fini del conferimento dell’incarico di insegnamento per cui pende lite, è stato valutato con l’inferiore punteggio di 12,5 punti.
In definitiva, l’attività valutativa svolta ai fini dell’attribuzione dell’incarico di che trattasi s’appalesa macroscopicamente irragionevole e illogica e, in ogni caso, viziata per travisamento delle risultanze fattuali.
In accoglimento delle censure svolte dal ricorrente che denunciano tali vizi, pacificamente sindacabili, e assorbite le ulteriori dedotte, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, accertata l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’illegittimità degli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre Iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
Pubblicato il 20/07/2016