TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 7 maggio 2018, n. 147

Studenti universitari-Accesso al beneficio economico-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-05-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuto annullamento e la susseguente ammissione al beneficio economico avuto di mira dalla parte ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 00147/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2018, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Battistel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Trieste, via di Mercato Vecchio 3; 
contro
Ardiss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Iuri, [#OMISSIS#] Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Iuri in Trieste, piazza Unità D’Italia 1; 
Regione Autonoma Friuli Venezia [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
nei confronti
Università degli Studi di Udine non costituito in giudizio; 
per l’annullamento dei seguenti atti
– il Decreto del direttore generale dell’Ardiss n. 976 dd. 29.6.2017 di “Approvazione del Bando Unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2017/2018” e l’art. 4.1. dell’allegato Bando Unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale allegato al provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale” pubblicato sul sito internet dell’Ardiss il 6.7.2017; nonché ogni parte del Bando in cui si prescrive che un ritardo nel pagamento della tassa o della sola imposta di bollo di € 16,00 o il pagamento di una mora comporta l’esclusione dai benefici dell’Ardiss;
– l’atto con cui il Comitato degli Studenti presso l’ARDISS ha approvato e/o condiviso l’inserimento delle clausole secondo cui il pagamento di una mora all’Università comporta l’esclusione e/o la revoca dai benefici;
– il Decreto del Direttore Generale dell’Ardiss di approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione della borsa di studio per l’a.a. 2017/18;
– la graduatoria definitiva dell’Ardiss per l’attribuzione della borsa di studio per l’a.a. 2017/18, pubblicata sul sito internet dell’Ardiss il 4.12.2017;
– ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, nonché espressamente:
– la graduatoria provvisoria dell’Ardiss per l’attribuzione della borsa di studio per l’a.a. 2017/18;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ardiss;
Vista la dichiarazione resa nella camera di consiglio, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Considerato:
– che la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva per l’attribuzione dei benefici regionali a favore degli studenti aventi titolo, per l’anno accademico 2017 – 2018, oltre al relativo decreto del direttore generale dell’Ardiss di approvazione, censurando l’esclusione dall’attribuzione dei benefici predetti, motivata in ragione del ritardo con il quale si sarebbe perfezionato il pagamento dell’imposta di bollo, condizione, quest’ultima, richiesta per l’effettivo accesso al corso universitario prescelto in sede di immatricolazione;
– che, in ottemperanza all’ordinanza pronunciata da questo Tribunale in data 7 marzo 2018, con la quale era stata concesso il provvedimento cautelare richiesto, l’Ardiss ha provveduto a riesaminare la posizione della parte ricorrente, anche alla luce dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento dell’imposta dovuta;
– che, in seguito al riesame compiuto, l’Amministrazione resistente ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (doc. 1, deposito di parte resistente del 9 aprile 2018), con conseguente ammissione al beneficio richiesto;
– che, nella camera di consiglio del 3 maggio 2018, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
– che, stante l’intervenuto annullamento e la susseguente ammissione al beneficio economico avuto di mira dalla parte ricorrente, nessun ulteriore effetto utile potrebbe essere conseguito con l’eventuale accoglimento dell’impugnativa;
– che, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
– che, tenuto conto della motivazione dell’annullamento disposto dall’Amministrazione, la quale sostanzialmente prende atto dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento dovuto e dell’iscrizione all’anno accademico 2017-2018, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bardino, Referendario, Estensore 
Pubblicato il 07/05/2018