Improcedibilità del ricorso per sopravvnuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto i chiarimenti dall’ateneo in ordine alla esclusione dalla procedura volta ad ottenere un assegno di ricerca.
Improcedibilità del ricorso per sopravvnuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto i chiarimenti dall’ateneo in ordine alla esclusione dalla procedura volta ad ottenere un assegno di ricerca.
N. 05676/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12377/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12377 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lo Pinto e [#OMISSIS#] Sapienza, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido [#OMISSIS#]” – LUISS, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Lupo, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura per l’assegnazione degli assegni di ricerca per l’anno 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Novara, in sostituzione dell’Avv. G. Lo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Professore ordinario di diritto dell’economia presso la LUISS, richiedeva un assegno di ricerca, da attribuire con bando, per lo svolgimento dell’attività nell’anno 2017, ma il suo progetto veniva escluso dalla procedura.
L’interessato presentava allora istanza di chiarimenti all’Ateneo in data 10 ottobre 2017.
Il docente, non ricevendo in sostanza la documentazione pertinente, presentava ricorso volto all’accertamento del diritto di accesso, deducendo la violazione dell’art.7, comma 6 del D.P.R. n.184 del 2006.
Con successiva memoria nondimeno il ricorrente segnalava che l’Università aveva fornito i chiarimenti richiesti e dichiarava dunque la sopravvenuta carenza di interesse al gravame.
Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto comunicato dal ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Università.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.12377/2017 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 22/05/2018