TAR Lazio, Roma, 6 febbraio 2019, n.  1500

Alta formazione artistica musicale e coreutica-PRIN-Illegittimità esclusione da enti destinatari del sostegno alla ricerca base

Data Documento: 2019-02-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 discende una serie di indici sintomatici di una piena equiparazione delle Accademie di Belle Arti, come gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, alle Università. Di conseguenza, gli istituti Afam, svolgendo al pari delle Università, attività didattica e di ricerca, devono essere inclusi tra gli enti destinatari del sostegno alla ricerca di base che costituisce la finalità del bando PRIN  (nella specie, Bando Prin 2017. Di conseguenza, deve essere annullato il Decreto Direttoriale del Miur del 27 dicembre 2017 n. 3728 avente ad oggetto “Bando Prin 2017” nella parte in cui non prevede l’estensione alle Accademie di Belle Arti della partecipazione al finanziamento di progetti PRIN).

Contenuto sentenza

N. 01500/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02248/2018 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2018, proposto da
Accademia di Belle Arti di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia n. 14;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento del decreto direttoriale del miur del 27 dicembre 2017 n. 3728 avente ad oggetto “bando prin 2017”, nella parte in cui esclude dalla partecipazione al finanziamento di progetti PRIN gli enti riconducibili alla “Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale” (di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Accademia di Belle Arti di Roma ha impugnato il Decreto Direttoriale n. 3728/2017 con cui il MIUR ha approvato il bando per il Programma PRIN 2017 (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale). Il D.D. n. 3728/2017, all’art. 1 comma 4, prevede espressamente che si
intende: • per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; • per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; • per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; • per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato.
La ricorrente ha impugnato il Bando PRIN 2017 unicamente “per la parte in cui non prevede l’estensione alle Accademie di Belle Arti della partecipazione al finanziamento di progetti PRIN”.
L’Accademia di Belle Arti, in sostanza, considera violata la legge 24 dicembre 1999 n. 508 che equiparerebbe gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) alle Università.
All’esito della camera di consiglio del 10 aprile 2018 veniva accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammessa la ricorrente con riserva alla partecipazione al bando.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
Deve essere preliminarmente respinta la eccezione di carenza di legittimazione sostanziale attiva dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, sollevata dal Ministero resistente, atteso l’interesse a ricorrere delle Università o Accademie di appartenenza, per consentire ai propri docenti/ricercatori di presentare progetti di ricerca.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 discende una serie di indici sintomatici di una piena equiparazione delle Accademie di Belle Arti, come gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, alle Università.
In particolare:
– le riconosce quale istituzioni di cultura di cui all’art 33 della Cost. e le individua quali sedi primarie di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale svolgendo correlate attività di produzione;
– le riconosce, al pari delle Università, autonomia “statuaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile (art. 2 comma 4 e art 3 dello Statuto);
– prevede la vigilanza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art.2 co.3);
-quanto all’offerta formativa le abilita al rilascio di “specifici diplomi accademici di I e II livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale” ( art 2 co.5);
– sancisce la equipollenza “ tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari” per l’accesso al pubblico impiego (art. 2 co. 5).
Sostanzialmente il Collegio ritiene che gli istituti Afam, svolgendo al pari delle Università, attività didattica e di ricerca, sono stati illegittimamente esclusi dal novero degli enti destinatari del sostegno alla ricerca di base che costituisce la finalità del bando in esame.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il Decreto Direttoriale del Miur del 27 dicembre 2017 n. 3728 avente ad oggetto “Bando Prin 2017” nella parte in cui non prevede l’estensione alle Accademie di Belle Arti della partecipazione al finanziamento di progetti PRIN.
In considerazione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto Direttoriale del Miur del 27 dicembre 2017 n. 3728 avente ad oggetto “Bando Prin 2017” nella parte in cui non prevede l’estensione alle Accademie di Belle Arti della partecipazione al finanziamento di progetti PRIN.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 06/02/2019