N. 02274/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02714/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2001, proposto da:
Cortone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Pastore Stocchi ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pastore Stocchi in Roma, Via della Camilluccia, 145; De;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Università degli Studi di Torino, rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ispettorato delle Scuole dell’Esercito.
per l’accertamento e la declaratoria,
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento e rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche in applicazione del d.lgs. n. 464/97;
nonché per l’annullamento
della delibera datata 2 giugno 1999 assunta dalla Commissione di cui al comma 2 dell’art. 7 della Convenzione per il rilascio di titoli accademici al personale militare nella parte in cui ha escluso il riconoscimento, a favore dei ricorrenti, del rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche in applicazione del D.lgs n.464/97; della circolare diramata dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito n.3308/3/21050 del 14 giugno 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti Ufficiali dell’Esercito italiano, hanno frequentato l’Accademia militare di Modena prima e, successivamente, la Scuola di Applicazione di Torino.
Gli stessi, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), sono tutti in possesso di diploma di laurea.
Con il presente ricorso essi impugnano, sia il verbale redatto in data 2.6.1999 dalla Commissione di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa del 22.10.1998, che la conseguente circolare diramata dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito prot. n. 3308/3/21050 del 14.6.1999, nella parte in cui si nega il rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche agli ufficiali che abbiano conseguito un altro diploma di laurea.
Contestualmente e conseguentemente chiedono il riconoscimento del loro diritto a vedersi rilasciato, dall’Università degli Studi di Torino, il predetto diploma di laurea.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.lgs 28.11.1997, n. 464 – eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti (circolare prot. n. 207/3/2.1050 del 27.1.1999, protocollo d’intesa del 22.10.1998 e, in particolare, art. 5, 2° comma, e circolare impugnata) – incompetenza;
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità ed illogicità manifeste, sviamento di potere – violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
Con riferimento alla prima censura la difesa ricorrente sostiene che la previsione contenuta nella indicata circolare per cui, ai fini del riconoscimento del diploma di laurea in Scienze Strategiche, l’ufficiale non deve aver conseguito un altro titolo di laurea, si pone in contrasto con l’art. 2 del D.lgs citato, il quale non prevede, neppure implicitamente, una tale ipotesi.
Pertanto, tale previsione prevista nella normativa sub-secondaria, sarebbe in contrasto con lo spirito e la lettera del riportato provvedimento legislativo che, in buona sostanza, intendeva riconoscere gli studi effettivamente svolti, indipendentemente dalla mancanza o meno di altro titolo di laurea.
A conforto di tale tesi la parte ricorrente segnala che, se il legislatore avesse voluto introdurre una tale limitazione, lo avrebbe indicato espressamente, mentre i requisiti previsti sono stati, senza possibilità di una estensione analogica, puntualmente indicati:
a) aver superato il corso di studi previsto dai programmi presso le Accademie militari, le scuole di applicazione ecc;
b) risultare nei ruoli della Forza armata ed in servizio alla data del 20.1.1998;
Tutti i requisiti indicati sono in possesso dei ricorrenti;
Malgrado ciò agli stessi, come detto, è stato negato il riconoscimento del diploma di laurea secondo le previsioni di cui alla delibera del 2.6.1999 della Commissione mista di cui all’art. 5, comma 2, del protocollo d’intesa, così come recepita nella citata circolare ministeriale n. n.3308/3/21050 del 14.6.1999.
In particolare, con le indicate disposizioni, la p.a. ha inteso introdurre un ulteriore requisito necessario al rilascio del titolo richiesto consistente nel fatto che l’istante non abbia conseguito altro titolo accademico di laurea, ovvero non risulti, al momento della domanda, iscritto ad alcun corso di laurea.
Pertanto, a detta della parte ricorrente, tale negativo provvedimento comporterebbe una evidente discriminazione, in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza, tra gli ufficiali già in possesso di un diploma di laurea e quelli sprovvisti di tale titolo, ai quali soltanto è stato consentito il riconoscimento degli studi compiuti, oltre al palese difetto di ragionevolezza.
Successivamente i ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno prodotto una memoria difensiva per ribadire le doglianze dedotte in ricorso.
La difesa erariale, in rappresentanza dell’amministrazione resistente e dell’Università di Torino, si è costituita, nel presente giudizio, con un mero atto formale.
Nella pubblica udienza del 25 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento al primo ed assorbente motivo.
Osserva il Collegio.
Il D.lgs n. 464/1997 prevede espressamente la possibilità, per le Università, di istituire, d’intesa con le Accademie Militari e gli Istituti Militari d’istruzione superiore, ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario di laurea e di specializzazione adeguati alla formazione degli Ufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza.
L’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede l’adozione di apposite convenzioni tra le Accademie, gli Istituti Militari da un lato e leUniversità dall’altro, onde definire le modalità di riconoscimento degli studi compiuti ed il conseguente rilascio dei titoli di diploma di laurea a favore degli ufficiali in servizio alla data della sua entrata in vigore, purché avessero superato il previsto ciclo di studi, sia presso le rispettive accademie militari, che nelle scuole di applicazione.
In data 22.10.1998 l’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e l’Università degli Studi di Torino (nonché le Università di Modena e Reggio Emilia, Bologna e Politecnico di Torino) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa, per l’istituzione, a partire dall’anno accademico 1998/99, del corso di laurea in Scienze Strategiche rivolto agli Ufficiali delle Forze Armate.
In particolare, l’art. 5, secondo comma della convenzione, stabiliva che la verifica dei titoli fosse affidata ad una Commissione mista composta da rappresentanti dell’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e delle Università collegate.
Inoltre, l’art. 5, comma 2, del citato protocollo d’intesa, ha precisato i requisiti per ottenere il riconoscimento degli studi effettuati e per la conseguente concessione del diploma di laurea in Scienze Strategiche, nei termini indicati dal Decreto legislativo citato.
In data 2.6.1999, la Commissione mista, istituita in esecuzione del terzo comma dell’art. 5 citato, ha, invece, stabilito che gli ufficiali in possesso di un diploma di laurea, conseguito in applicazione della legge n. 169/1990, ovvero iscritti ad un corso di laurea, non avrebbero potuto, a mente del menzionato D.lgs. n. 464/1997, conseguire il diploma di laurea in Scienze Strategiche.
L’organo collegiale statuiva, altresì che, gli ufficiali a cui non era stato rilasciato il diploma di laurea in Scienze Strategiche avrebbero potuto iscriversi al relativo corso chiedendo la convalida degli esami.
Con circolare diramata dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito n.3308/3/21050 datata 14 giugno 1999, la p.a. ha fatto proprie le conclusione della indicata Commissione mista.
Ora, la lettura dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 464/1997, consente di affermare che l’indicata disposizione normativa prevede, in modo chiaro ed univoco, due sole condizioni per il riconoscimento del diploma di laurea in Scienze Strategiche : “ … in servizio all’entrata in vigore del presente decreto legislativo (D.lgs n. 464/1997, ossia al 20.1.1998), che abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione…”.
Inoltre la citata convenzione ha affidato alla commissione mista meri compiti istruttori concernenti l’accertamento, nei singoli ufficiali, del possesso dei requisiti di legge per ottenere il titolo di studio in argomento.
Conseguentemente l’implementazione dei requisiti richiesti per il rilascio dell’indicato diploma di laurea, operato dalla Commissione mista di cui all’art. 5 del citato protocollo d’intesa, costituisce, all’evidenza, una attività additiva non consentita all’organo amministrativo proprio perché in aperta violazione dell’art. 2, comma 3, del D.lgs n. 464/1997, così come, analogamente, deve evidenziarsi con riferimento al contenuto della circolare ministeriale contestata che ha mutuato tale illegittimo orientamento.
Con riferimento, invece, alla richiesta condanna delle amministrazioni resistenti al rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche, è necessario osservare che l’accertamento dei requisiti in possesso degli ufficiali ricorrenti per il rilascio dell’indicato titolo di studio è attività che deve essere espletata, caso per caso e per ogni singolo ufficiale, sia pure nei termini indicati, dalla indicata commissione mista, per cui tale richiesta non può essere accolta.
Il ricorso, comunque, deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, devono essere annullati gli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti contestati.
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 ( duemila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Rizzetto, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)