TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 aprile 2014, n. 1070

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri valutazione

Data Documento: 2014-04-23
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 2, del d.m.  28 luglio 2009, n. 89, elenca tutti i titoli che devono essere esaminati dalla commissione ai fini del giudizio complessivo.

Contenuto sentenza

N. 01070/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2012, proposto dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] LO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], presso il cui studio, in Palermo, via dei Nebrodi 82, è elettivamente domiciliata; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, è ex lege domiciliato;
Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
Commissione Giudicatrice nella procedura di valutazione per un posto di Ricercatore Universitario assegnato alla Facoltà di Economia – Settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
nei confronti di
Dott. Giovanni BOSCAINO, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Salvatore [#OMISSIS#], presso il cui studio, in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 10, è elettivamente domiciliato; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n. 83523 del 15.12.11, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di Ricercatore, assegnato alla Facoltà di Economia – Settore scientifico disciplinare SECS-S/05;
– di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice;
– della relazione finale della Commissione Giudicatrice redatta il 3.12.11;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e del Dott. Giovanni Boscaino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il Cons. Avv. [#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#] e uditi per le parti i Difensori indicati nell’apposito verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto n.3930 del 3.12.2010 del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, la predetta Università bandiva una procedura di valutazione per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario assegnato alla Facoltà di Economia (Settore scientifico disciplinare SECS-S/05).
Il Bando disponeva che la valutazione comparativa dovesse avvenire in conformità alle previsioni del DM n.89 del 2009, con il quale, in attuazione della L. n.1 del 2009, sono stati stabiliti i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione per il reclutamento dei Ricercatori.
La Dott.ssa [#OMISSIS#] Lo Franco presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, allegando il proprio curriculum vitae e copia conforme dei titoli posseduti e di tutta la documentazione necessaria.
In data 10.10.2011 si riuniva la Commissione giudicatrice, la quale stabiliva i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Nelle successive riunioni la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ed all’espletamento dei colloqui individuali.
In data 3.12.2011 la Commissione si riuniva per la compilazione della relazione finale contenente i giudizi complessivi sui candidati e dichiarava all’unanimità vincitore il Dott. Giovanni Boscaino.
Con nota prot. 81436 del 7.12.2011 il Rettore rilevava che “i giudizi complessivi comparativi (allegato C – verbale n.6) non risultano adeguatamente motivati e comparati”; ed autorizzava la Commissione “a riunirsi per via telematica, entro 10 giorni, al fine di apportare le dovute integrazioni”, il che veniva fatto.
Conseguentemente, con Decreto n. 83529/11 il Rettore approvava gli atti relativi alla valutazione comparativa in questione, e dichiarava vincitore il Dott. Giovanni Boscaino.
Con istanza di accesso documentale, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Lo Franco chiedeva ed otteneva il rilascio di copia della documentazione presentata dal vincitore.
Esaminatala e ritenuto ingiusto ed illegittimo il giudizio della Commissione giudicatrice, con il ricorso in esame la Dott.ssa Lo Franco ha impugnato il decreto rettorale n.83529/11 che ha proclamato vincitore il Dott. Boscaino ed i prodromici atti della procedura concorsuale chiedendone l’annullamento per gli specifici motivi analiticamente indicati nella successiva parte (in diritto) della presente sentenza.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Anche il controinteressato si è costituito eccependo infondatezza delle domande giudiziali e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.
Con ordinanza n.154 del 14.3.2012 questo TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DM n.89/2009 e degli artt. 3 e 8 del Bando di concorso, ed eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, erronea valutazione e sviamento, deducendo che la Commissione giudicatrice ha valutato al candidato vincitore titoli ed attività non debitamente documentati. Deduce, in particolare, che la Commissione ha valutato anche taluni titoli soltanto indicati nel curriculum vitae del candidato risultato vincitore (nella specie: quelli indicati sotto la voce “svolgimento attività di ricerca” e “partecipazione in qualità di relatore”).
La doglianza non merita accoglimento.
L’art.2 del DM 28.7.2009 n.89 elenca tutti i titoli che devono essere esaminati dalla Commissione ai fini del giudizio complessivo; e tutti quelli esaminati nella fattispecie rientrano in una delle voci elencate dal decreto.
Sicchè non si vede in cosa la Commissione abbia errato; né la ragione per la quale non avrebbe dovuto valutare alcuni dei titoli indicati nel curriculum vitae del controinteressato (vincitore), posto che – lo si ribadisce – tutti rientravano nell’elenco del citato decreto.
Per il resto, il fatto che nell’elenco dei titoli contenuto nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, il predetto candidato non abbia (nuovamente) indicato anche i titoli il cui possesso risulta dichiarato nel curriculum vitae e provato in atti (id est: diversamente documentato), si appalesa – all’evidenza – del tutto irrilevante.
Ciò che conta, infatti, è che la Commissione abbia avuto la conoscenza del complesso dei titoli posseduti dal candidato, unitamente alla prova dell’effettivo possesso degli stessi da parte di quest’ultimo.
Correttamente, dunque, la Commissione ha esaminato tutta l’attività risultante dal curriculum vitae del controinteressato e dalla documentazione da Luiallegata, prendendo in considerazione tutti i titoli il cui possesso è risultato provato dal documento che lo incorpora (ad esempio: un diploma) ovvero (in mancanza e quindi in alternativa) da idonea certificazione (ad esempio: dichiarazione sostitutiva).
E poiché il predetto modus operandi è stato seguito per tutti i candidati, la condotta della Commissione giudicatrice resiste, sotto il dedotto profilo, alla censura in esame, la quale si rivela eccessivamente formalistica ed priva di reale consistenza.
1.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 3, del DM 28.7.2009 n.89 e dell’art.8 del Bando di concorso, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, erronea valutazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e sviamento, deducendo che anzicchè valutare i titoli della ricorrente in ragione della loro “significatività”, la Commissione li ha valutati in ragione del “criterio della congruenza/pertinenza”.
La doglianza non merita accoglimento.
1.2.1. E’ evidente che la valutazione della “significatività” di un titolo debba passare anche attraverso la verifica della sua congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale il concorso è stato bandito.
Se così non fosse, la Commissione dovrebbe ritenere parimenti “significativi” tutti i titoli formalmente equipollenti.
Ciò significa che nella procedura concorsuale per cui è causa un titolo di “Dottore di ricerca in Antropologia Culturale” dovrebbe essere ritenuto “significativo” alla pari – ad esempio – del titolo di “Dottore di ricerca in Statistica Sociale”.
E poiché l’assurdità di tale conclusione è evidente, non può che essere ritenuta assurda anche la premessa su cui si fonda; e, invero, l’intera argomentazione che veicola la censura in esame.
1.2.2. A ciò va aggiunto che l’art.8 del Bando richiede che la Commissione giudicatrice proceda ad una valutazione comparativa dei titoli.
Orbene, dalla valutazione comparativa dei titoli prodotti dal controinteressato con quelli prodotti dalla ricorrente, è emerso che mentre i primi sono stati ritenuti molto significativi per il Settore SECS-S/05 (che è quello relativo al posto per il quale il concorso è stato bandito), quelli presentati dalla ricorrente sono stati ritenuti meno rilevanti in quanto da essi emerge che l’attività formativa correlata appare riferibile ad altri Settori (SECS-S/03 e SECS-S/02).
1.2.3. Tale valutazione si attaglia anche alla tesi di dottorato (in “Analisi congiunturale, territoriale e della qualità totale”), sicchè correttamente – ed in forza di una considerazione condivisibile – il titolo di Dottore di ricerca della ricorrente, per quanto in sè e per sè prestigioso alla pari di tutti gli altri titoli di Dottore di ricerca, non è apparso “significativo” ai fini della copertura del posto messo a concorso.
1.2.4. Ed eguale e convincente valutazione è stata fatta con riguardo ai premi per migliori lavori scientifici.
Essi, infatti, sono stati assegnati dal Comitato scientifico dell’International Conference del QMOD, le cui specificità scientifico-culturali hanno poca pertinenza con quelle del Settore SECS-S/05.
1.3. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 3, del DM 28.7.2009 n.89 e dell’art.8 del Bando di concorso, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, erronea valutazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento, deducendo che alle sue pubblicazioni non è stata attribuita l’importanza e la [#OMISSIS#] che meritano; e che talune sono state del tutto ignorate (non valutate).
La doglianza non merita accoglimento.
1.3.1. Quanto alle tre pubblicazioni di cui la ricorrente contesta la omessa valutazione, occorre precisare che esse sono state ritenute non valutabili (nella specie: n.14, 20 e 21) in quanto si tratta di semplici copie di slide utilizzate dai due coautori in successivi seminari.
In ordine a tali lavori non esiste, dunque, nessun elemento che possa farle formalmente identificare come pubblicazioni.
E ciò non senza sottolineare che nel merito esse trattano il medesimo argomento che viene ripetuto per tre volte.
1.3.2. Per quanto concerne l’”impact factor” delle pubblicazioni n.1 e n.3, i risultati derivanti dall’utilizzo degli indici indicati nel verbale n.1 sono stati per la ricorrente i seguenti:
– numero totale delle citazioni: 0;
– numero medio di citazioni per pubblicazione: 0;
– impact factor totale: 0.299;
– impact factor medio per pubblicazione: 0.01;
– combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica (indice di Hirsch o simili): 0.
E poiché tale risultato è obiettivo, nessun commento è necessario.
Per il resto, e come specificato in atti, il lavoro n.1 citato nel ricorso non compare sulla banca dati indicata nel verbale della Commissione (Web off science della ISI-Tonaphson) in quanto nel sito della rivista Quality & Quantity il succitato lavoro è riportato come “on line first”, ovvero “non ancora stampato”.
Inoltre, l’impact factor della rivista in questione è riportato nel sito della stessa solamente per il 2010, ed è pari a 0,688, valore diverso da quello indicato dalla ricorrente nell’elenco delle pubblicazioni.
1.4. Il profilo di doglianza con cui la ricorrente lamenta che i Commissari hanno espresso giudizi differenti in ordine alla congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore scientifico (il che avrebbe determinato la contraddittorietà del giudizio sintetico complessivo), è inammissibile e comunque infondato.
1.4.1. Inammissibile in quanto volto a sindacare giudizi di merito espressi nell’esercizio di discrezionalità tecnica.
1.4.2. Ed infondato in quanto incongruo, posto che è fisiologico che i giudizi espressi autonomamente dai singoli Commissario possano non coincidere.
1.4.3. Il rilievo della ricorrente secondo cui le sue pubblicazioni sarebbero state presentate in Convegni internazionali e “con referaggio” si appalesa, poi, inammissibile in quanto privo di riscontro documentale.
1.5. Il profilo di doglianza secondo cui la Commissione avrebbe errato nell’imputare “pienamente” al Dott. Boscaino alcune pubblicazioni “collettive” (nella specie: nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8), non merita accoglimento.
Ed invero dai verbali risulta che nelle pubblicazioni collettive (o “collettanee”) prodotte dal Dott. Boscaino è sempre indicato l’apporto individuale di ogni Coautore, contrariamente a quanto è dato riscontrare in alcune pubblicazioni collettive prodotte dalla ricorrente, nelle quali l’apporto individuale non è specificato.
E’ pertanto evidente che la Commissione è stata posta nelle condizioni di valutare con la dovuta precisione il valore scientifico delle parti di pubblicazioni, inserite in pubblicazioni collettanee, delle quali il Dott. Boscaino è Autore in via esclusiva.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.
La delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto i Difensori impegnati in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche, giustifica pienamente la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, respinge il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l’intervento dei Signori Magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)